CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di ricettazione ed altro ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (anche per omessa perizia), al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., alla mancata esclusione della recidiva, all'esito del bilanciamento tra le circostanze concorrenti ed al conclusivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, ff. 4 ss. della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. Anche gli ulteriori motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le ulteriori statuizioni contestate, valorizzando la gravità e l'insistita reiterazione dei fatti, i precedenti plurimi e specifici dell'imputato e l'assenza di contrari elementi sintomatici della necessaria meritevolezza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], " [OSCURATO:PERSONA]