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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:936
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0768(01)_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑768/21 R) «Procedimento sommario – Rigetto del ricorso principale – Non luogo a statuire» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto del ricorso nel procedimento principale – [OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire (Art. 278 TFUE) (v. punti 3, 4) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, in particolare, a far disporre che, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro temporaneo, i ricorrenti abbiano diritto di continuare a percepire da parte dell’amministrazione pubblica contraente la retribuzione corrispondente ai loro posti.

Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0768(01)_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑768/21 R) «Procedimento sommario – Rigetto del ricorso principale – Non luogo a statuire» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto del ricorso nel procedimento principale – [OSCURATO:PERSONA] divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire (Art. 278 TFUE) (v. punti 3, 4) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, in particolare, a far disporre che, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro temporaneo, i ricorrenti abbiano diritto di continuare a percepire da parte dell’amministrazione pubblica contraente la retribuzione corrispondente ai loro posti. Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sopporteranno le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris