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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16452/2026

Testo disponibile della fonte

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so da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perl’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Crials.r.l. in liquidazione, con sede legale a Concorezzo (MB);udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPEdel tribunale di Roma;rilevato che l’ordinanza pronunciata dal tribunale di Monza èstata regolarmente comunicata alle parti costituite;osserva1.1. il tribunale di Roma, con ordinanza del 12/11/2025,ha dichiarato la propria incompetenza per territorio apronunciarsi sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e LuciaMacrì per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Numero registro generale 352/2026Nu2m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/20261.2.

Tale ordinanza, in particolare, ha ritenuto che: - anorma dell’art. 28 c.c.i.i., il trasferimento del centro degliinteressi principali non rileva ai fini della competenza quando èintervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda diaccesso a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale; - nelcaso di specie, dalla documentazione in atti risulta che iltrasferimento della sede legale della società resistente è statoiscritto nel registro delle imprese il 20/11/2024 e, dunque, menodi un anno prima della proposizione dell’istanza, depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - la competenza a dichiarare la liquidazionegiudiziale spetta al tribunale di Monza.1.3.

Il tribunale di Monza, a sua volta, con ordinanza del17/12/2025, ha sollevato, a norma degli artt. 45 e 47 c.c.i.i.,conflitto negativo di competenza sul rilievo che: - dalla visuracamerale storica agli atti è emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, fino al 20/11/2024, ha avuto sede legale in Roma,via Vespasiano n. 41; - a far data dal 20/11/2024, ha sede legalein Concorezzo (MB), via Libertà n. 21; - l’art. 28 c.c.i.i. prevedeche il trasferimento del centro degli interessi principali non rilevaai fini della competenza quando è intervenuto nell’annoantecedente al deposito della domanda di accesso a unostrumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o diapertura della liquidazione giudiziale o controllata; - nel caso inesame, “il primo ricorso per l’apertura della liquidazionegiudiziale è stato proposto dinanzi al Tribunale di Roma da GloriaLa Rocca in data 10.10.2025”; - “il trasferimento della sedelegale della società resistente da Roma a Concorezzo è avvenutoin data 20.11.2024, ossia nell’anno antecedente al deposito delladomanda”; - tale trasferimento, dunque, in forza dell’art. 28 cit.,è irrilevante ai fini della determinazione del tribunaleterritorialmente competente poiché, alla data del 10/10/2024Reg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 352/2026Nu3m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/2026(ossia un anno prima della proposizione del ricorso), la sedelegale della società resistente era collocata in Roma, viaVespasiano n. 41; - non sono, inoltre, emersi elementi checonsentano di ritenere che la sede effettiva della società fossecollocata in Concorezzo anche in data antecedente al20/11/2024.2.1.

La Corte ritiene che, come osservato dal PubblicoMinistero, la competenza territoriale a pronunciarsi sulladomanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione effettivamente appartenga altribunale di Roma e non a quello di Monza.2.2.

L’art. 27 c.c.i.i., infatti, prevede che: - per iprocedimenti di accesso a uno strumento di regolazione dellacrisi e dell’insolvenza, compresa la liquidazione giudiziale, “ècompetente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centrodegli interessi principali”; - il centro degli interessi principali, perle persone giuridiche come la società resistente, si presumecoincidere con “la sede legale risultante dal registro delleimprese”.2.3.

L’art. 28 c.c.i.i., a sua volta, stabilisce che iltrasferimento centro degli interessi principali non rileva ai finidella competenza “quando è intervenuto nell’anno antecedenteal deposito della domanda di accesso a uno strumento diregolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura dellaliquidazione giudiziale o controllata”.2.4.

2.4. Nel caso in esame, il trasferimento della sedelegale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione da Roma a Concorezzo èintervenuto, come visto, in data 20/11/2024 mentre il (primo)ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale è statodepositato in data 10/10/2025, vale a dire, evidentemente,nell’anno anteriore al trasferimento della sede, che è, dunque,Reg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 352/2026Nu4m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/2026irrilevante ai fini dell’attribuzione della competenza al tribunaledella nuova sede.2.5.

Ne consegue che, in difetto di elementi che possanoindurre a ritenere che il centro degli interessi principali della Crials.r.l. fosse stato trasferito a Monza oltre un anno prima deldeposito della prima istanza per l’apertura della liquidazionegiudiziale, la competenza territoriale a dichiarare l’apertura neiconfronti della stessa della liquidazione giudiziale è rimasta altribunale di Roma.

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del tribunale di Roma,innanzi al quale dispone la riassunzione del giudizio nel terminedi sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;con spese da liquidarsi da parte del giudice del merito.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroReg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perl’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Crials.r.l. in liquidazione, con sede legale a Concorezzo (MB);udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPEdel tribunale di Roma;rilevato che l’ordinanza pronunciata dal tribunale di Monza èstata regolarmente comunicata alle parti costituite;osserva1.1. il tribunale di Roma, con ordinanza del 12/11/2025,ha dichiarato la propria incompetenza per territorio apronunciarsi sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e LuciaMacrì per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Numero registro generale 352/2026Nu2m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/20261.2. Tale ordinanza, in particolare, ha ritenuto che: - anorma dell’art. 28 c.c.i.i., il trasferimento del centro degliinteressi principali non rileva ai fini della competenza quando èintervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda diaccesso a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale; - nelcaso di specie, dalla documentazione in atti risulta che iltrasferimento della sede legale della società resistente è statoiscritto nel registro delle imprese il 20/11/2024 e, dunque, menodi un anno prima della proposizione dell’istanza, depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - la competenza a dichiarare la liquidazionegiudiziale spetta al tribunale di Monza.1.3. Il tribunale di Monza, a sua volta, con ordinanza del17/12/2025, ha sollevato, a norma degli artt. 45 e 47 c.c.i.i.,conflitto negativo di competenza sul rilievo che: - dalla visuracamerale storica agli atti è emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, fino al 20/11/2024, ha avuto sede legale in Roma,via Vespasiano n. 41; - a far data dal 20/11/2024, ha sede legalein Concorezzo (MB), via Libertà n. 21; - l’art. 28 c.c.i.i. prevedeche il trasferimento del centro degli interessi principali non rilevaai fini della competenza quando è intervenuto nell’annoantecedente al deposito della domanda di accesso a unostrumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o diapertura della liquidazione giudiziale o controllata; - nel caso inesame, “il primo ricorso per l’apertura della liquidazionegiudiziale è stato proposto dinanzi al Tribunale di Roma da GloriaLa Rocca in data 10.10.2025”; - “il trasferimento della sedelegale della società resistente da Roma a Concorezzo è avvenutoin data 20.11.2024, ossia nell’anno antecedente al deposito delladomanda”; - tale trasferimento, dunque, in forza dell’art. 28 cit.,è irrilevante ai fini della determinazione del tribunaleterritorialmente competente poiché, alla data del 10/10/2024Reg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 352/2026Nu3m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/2026(ossia un anno prima della proposizione del ricorso), la sedelegale della società resistente era collocata in Roma, viaVespasiano n. 41; - non sono, inoltre, emersi elementi checonsentano di ritenere che la sede effettiva della società fossecollocata in Concorezzo anche in data antecedente al20/11/2024.2.1. La Corte ritiene che, come osservato dal PubblicoMinistero, la competenza territoriale a pronunciarsi sulladomanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione effettivamente appartenga altribunale di Roma e non a quello di Monza.2.2. L’art. 27 c.c.i.i., infatti, prevede che: - per iprocedimenti di accesso a uno strumento di regolazione dellacrisi e dell’insolvenza, compresa la liquidazione giudiziale, “ècompetente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centrodegli interessi principali”; - il centro degli interessi principali, perle persone giuridiche come la società resistente, si presumecoincidere con “la sede legale risultante dal registro delleimprese”.2.3. L’art. 28 c.c.i.i., a sua volta, stabilisce che iltrasferimento centro degli interessi principali non rileva ai finidella competenza “quando è intervenuto nell’anno antecedenteal deposito della domanda di accesso a uno strumento diregolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura dellaliquidazione giudiziale o controllata”.2.4. 2.4. Nel caso in esame, il trasferimento della sedelegale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione da Roma a Concorezzo èintervenuto, come visto, in data 20/11/2024 mentre il (primo)ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale è statodepositato in data 10/10/2025, vale a dire, evidentemente,nell’anno anteriore al trasferimento della sede, che è, dunque,Reg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 352/2026Nu4m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/2026irrilevante ai fini dell’attribuzione della competenza al tribunaledella nuova sede.2.5. Ne consegue che, in difetto di elementi che possanoindurre a ritenere che il centro degli interessi principali della Crials.r.l. fosse stato trasferito a Monza oltre un anno prima deldeposito della prima istanza per l’apertura della liquidazionegiudiziale, la competenza territoriale a dichiarare l’apertura neiconfronti della stessa della liquidazione giudiziale è rimasta altribunale di Roma. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del tribunale di Roma,innanzi al quale dispone la riassunzione del giudizio nel terminedi sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;con spese da liquidarsi da parte del giudice del merito.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroReg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026
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