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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 22200/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 13051-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2016 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2560/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 13051 sez.

M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: la [OSCURATO:PERSONA] 2016 s.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2560 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intimato sfratto per morosità, relativamente a tre contratti di locazione commerciale, convenendo in giudizio la deducente e la [OSCURATO:SOCIETA] quale cedente, alla medesima odierna ricorrente, l'azienda cui inerivano le locazioni; - il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con condanna al pagamento dei canoni, respingendo la domanda riconvenzionale svolta dalla deducente in relazione ai danni, anche per mancato guadagno, cagionati da infiltrazioni ai locali locati; - la Corte di appello aveva respinto il gravame proposto dalla deducente per mancata dichiarazione di litispendenza in relazione alla domanda di danni, incardinata in autonomia precedentemente a quella introdotta in risposta all'intimazione di sfratto, osservando che davanti al medesimo ufficio giudiziario poteva ipotizzarsi solo una riunione, la cui mancata disposizione non aveva potuto determinare alcuna non prevista invalidità processuale; resiste con controricorso, anch'esso corredato da memoria, la SGA s.r.I.; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 295, 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di disporre la litispendenza dichiarabile anche relativamente a cause pendenti in gradi differenti, ovvero la riunione o sospensione del giudizio successivamente introdotto;RG n 13051 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: deve disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione sul rinvio alle Sezioni Unite disposto all'esito della pronuncia di Cass., 02/03/2022, n. 6946; al contempo, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio processualmente necessario con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., contumace in appello e cui il ricorso non risulta notificato né rivolto, nel termine perentorio fissato in dispositivo; P.Q.M.

La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio come in motivazione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo.

Roma, 11 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 13051-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2016 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2560/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 13051 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: la [OSCURATO:PERSONA] 2016 s.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2560 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intimato sfratto per morosità, relativamente a tre contratti di locazione commerciale, convenendo in giudizio la deducente e la [OSCURATO:SOCIETA] quale cedente, alla medesima odierna ricorrente, l'azienda cui inerivano le locazioni; - il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con condanna al pagamento dei canoni, respingendo la domanda riconvenzionale svolta dalla deducente in relazione ai danni, anche per mancato guadagno, cagionati da infiltrazioni ai locali locati; - la Corte di appello aveva respinto il gravame proposto dalla deducente per mancata dichiarazione di litispendenza in relazione alla domanda di danni, incardinata in autonomia precedentemente a quella introdotta in risposta all'intimazione di sfratto, osservando che davanti al medesimo ufficio giudiziario poteva ipotizzarsi solo una riunione, la cui mancata disposizione non aveva potuto determinare alcuna non prevista invalidità processuale; resiste con controricorso, anch'esso corredato da memoria, la SGA s.r.I.; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 295, 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di disporre la litispendenza dichiarabile anche relativamente a cause pendenti in gradi differenti, ovvero la riunione o sospensione del giudizio successivamente introdotto;RG n 13051 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: deve disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione sul rinvio alle Sezioni Unite disposto all'esito della pronuncia di Cass., 02/03/2022, n. 6946; al contempo, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio processualmente necessario con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., contumace in appello e cui il ricorso non risulta notificato né rivolto, nel termine perentorio fissato in dispositivo; P.Q.M. La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio come in motivazione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo. Roma, 11 mag
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