CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza. E pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la fattispecie delittuosa sanzionata dall'art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, come si evice dal tenore letterale di tale disposizione, è integrata dalla violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con connesso obbligo di soggiorno. Alcun dato normativo, infatti, autorizza a supporre che le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto dal previgente art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, così sanzionandosi qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno (da ultimo Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 - 01). 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicemb