CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 novembre 1983
Cassazione n. 09757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 22 MAR 2,.'722 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il 08/11/1983 avverso l'ordinanza in data 12/05/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 25 ottobre 2021, e depositata il 26 ottobre 2021, il Tribunale di Roma, in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha riqualificato come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 12 maggio 2021, la quale aveva rigettato la bi richiesta di dissequestro della somma di 58.170,00 euro, ed ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione. Il Tribunale ha evidenziato che la somma di denaro sottoposta a vincolo era stata sottoposta a sequestro probatorio con decreto non impugnato mediante riesame, e che, come ritiene l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il provvedimento del G.u.p. di rigetto dell'istanza di restituzione o revoca di beni assoggettati a tale forma di coercizione è assimilabile ad una decisione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., e, quindi, come tale, è impugnabile solo con ricorso per cassazione. 2. L'atto di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Alise e [OSCURATO:PERSONA], riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale, è articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione in ordine al rapporto di pertinenza tra la somma sequestrata ed il reato contestato. Si deduce che la motivazione del G.u.p. è meramente apparente, perché non indica alcunché in ordine al rapporto di pertinenza tra la somma sequestrata ed il reato contestato e non si confronta con la documentazione depositata dalla difesa relativamente a vincite di gioco tali da giustificare la presenza di denaro contante nell'abitazione del ricorrente al momento del sequestro. Si rappresenta che il ruolo del ricorrente è quello di un tecnico, e non di un addetto alla vendita o alla gestione degli incassi delle attività della struttura gestita da [OSCURATO:PERSONA], diretta a far fruire illecitamente programmi "Sky" e "Mediaset", e che non emerge dagli atti alcun nesso di derivazione della somma di denaro sequestrato dai reati contestati. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme processuali e vizio di motivazione. Si deduce che il verbale di sequestro giustifica l'apposizione del vincolo sulla base delle dichiarazioni rese dall'indagato senza garanzie difensive, e, quindi, su un atto inutilizzabile. Si evidenzia, in proposito, che l'unico elemento indicato nel verbale è costituito dalla consegna del denaro effettuato dall'indagato alla richiesta della Guardia di Finanza, all'atto della perquisizione, di precisare se il medesimo avesse la disponibilità di cose pertinenti al reato. Si aggiunge che, in ogni caso, il descritto atteggiamento non è significativo, perché il ricorrente, già indagato al momento della perquisizione, non era certo in condizione di comprendere se il denaro fosse o meno «cosa pertinente al reato», in quanto non è un operatore del diritto, e che, anzi, proprio per questa ragione, deve ritenersi che la consegna seguì ad una interlocuzione con gli operanti. Si deduce, inoltre, che, nell'imputazione, non si contesta al ricorrente alcuna condotta di riscossione di somme, bensì di essersi occupato «della gestione tecnica delle centrali IPTV di Napoli e Barcellona, anche operando da remoto, curando in particolar modo la continuità del servizio ed il caricamento di nuovi contenuti, dell'installazione dei decoder o del software alla clientela e della riscossione delle quote mensili», nonché di avere, in concorso con altri, ritrasmesso un servizio criptato, quello fornito dalle piattaforme pay-tv "Sky" e "[OSCURATO:PERSONA]", per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Innanzitutto, deve ritenersi che correttamente il Tribunale di Roma, adito con appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio adottato dal Giudice nell'udienza preliminare, abbia trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, riqualificando come ricorso l'atto di impugnazione. In effetti, come già rilevato in giurisprudenza, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio adottato dal Giudice nell'udienza preliminare è ricorribile per cassazione, essendo tale provvedimento assimilabile alla decisione sull'opposizione dell'interessato, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla quale è applicabile la disposizione di cui all'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 40789 del 07/09/2021, Viglialoro, Rv. 282405-01). E, del resto, il codice prevede il rimedio dell'appello solo in materia di sequestro preventivo mediante l'art. 322-bis cod. proc. pen. e mai in materia di sequestro probatorio o conservativo (cfr., in tal senso, con estrema chiarezza, Sez. 6, n. 1925 del 20/05/1999, Giordano, Rv. 214513-01), né è ipotizzabile una interpretazione analogica della disposizione appena citata, stante il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, fissato in via generale dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, le censure proposte con l'atto di impugnazione sono diverse da quelle consentite. 3.1. Secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame, ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994-01, e Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059-01). E, in applicazione di questo principio, si è espressamente esclusa l'ammissibilità di doglianze relative all'assenza di pertinenzialità dei beni rispetto al delitto contestato (cfr. ancora, per puntuali esemplificazioni, Sez. 5, n. 14039 del 2020, cit., e Sez. 3, n. 24959 del 2015, cit.). Si è persuasivamente precisato, in proposito, che «[a]ltrimenti ragionando si produrrebbero due conseguenze inaccettabili: a) si consentirebbe all'interessato di attivare ed utilizzare il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate di cui all'art. 263, cod. proc. pen., per sollecitare il riesame della legittimità del provvedimento genetico al di fuori dei rigidi schemi procedimentali scanditi dall'art.324 cod. proc. pen.; b) si consentirebbe, inoltre, di estendere il tema devoluto con il ricorso per cassazione anche a vizi diversi dalla violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.)» (così, in motivazione, Sez. 3, n. 24959 del 2015, cit.). 3.2. Nella specie, il ricorrente, con le censure enunciate e sopra sintetizzate, contesta le valutazioni del G.u.p. in ordine al rapporto di pertinenza tra la somma sequestrata ed il reato contestato, ma non indica sopravvenienze utili rispetto al momento in cui ha presentato o avrebbe potuto presentare istanza di riesame, e, anzi, contesta l'utilizzabilità e la concludenza degli elementi immediatamente rilevabili dal verbale di sequestro. Di conseguenza, alla luce dei principi giuridici applicabili, le riferite censure si traducono in motivi di ricorso non consentiti dalla legge processuale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c