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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02628/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 20 luglio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva rigettato una richiesta con la quale la difensa di [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato la declaratoria di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere alla quale il prevenuto è sottoposto in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per essere intervenuta sentenza di non luogo a procedere ovvero per scadenza del termine di durata della custodia di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Gerace, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.125, 128, 130 e 429 cod. proc. pen., per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente disatteso le doglianze difensive, benché dagli atti risulti che il Giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza preliminare svoltasi a carico di numerosi imputati, non poteva procedere alla correzione dell'asserito errore materiale consistente nella mancata indicazione nel decreto di rinvio a giudizio del capo 1) ascritto al prevenuto: provvedimento di correzione che doveva considerarsi abnorme ovvero nullo, con la conseguenza che, dovendo essere rifissata per il Gerace l'udienza preliminare, doveva considerarsi oramai scaduto il termine di fase di durata della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per la mancata adozione di un valido provvedimento ex art. 429 cod. proc. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Manifestamente infondata è la doglianza difensiva con la quale è stata censurata la decisione del Tribunale dell'appello cautelare nella parte in cui è stata negata la sussistenza di un atto processuale inefficace perché abnorme.

È pacifico, infatti, come sia affetto da abnormità solamente il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603).

Tali presupposti sono evidentemente assenti nel caso di specie nel quale, esclusa la configurabilità di una ipotesi di abnormità funzionale, il Giudice dell'udienza preliminare aveva adottato, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., un provvedimento di correzione del proprio decreto di rinvio a giudizio che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituiva espressione dei poteri riconosciuti dall'ordinamento (in questo senso Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

3. Ugualmente privo di pregio, oltre che aspecifico, è il motivo del ricorso nella parte in cui la difesa del Gerace si è doluto della decisione del Tribunale dell'appello cautelare di negare la sussistenza di un atto processuale inefficace perché illegittimo.

Premesso che la censura di illegittimità del provvedimento adottato dal Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 130 cod. avrebbe dovuto eventualmente costituire oggetto di un autonomo atto di impugnazione, ai fini della valutazione incidentale che qui rileva per gli effetti sulla misura cautelare va escluso che quel provvedimento di correzione fosse stato adottato in violazione di alcuna delle norme indicate nel ricorso: avendo il Tribunale di Venezia chiarito che il Giudice dell'udienza preliminare - dopo aver indicato gli imputati e le imputazioni per le quali aveva emesso la sentenza di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p. o ammesso il giudizio abbreviato - come risultava dal verbale di udienza aveva elencato tutti gli imputati (compreso [OSCURATO:PERSONA]) e le imputazioni (compresa quella del capo 1) per cui aveva emesso il decreto che disponeva il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., omettendo di riportare, per un evidente refuso, tale capo specifico d'imputazione in un mero foglio aggiuntivo riepilogativo, che aveva poi provveduto a correggere.

Argomentazioni, queste, con le quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi, contestando in forma molto generica - con una mera elencazione di massime giurisprudenziali - l'ordinanza impugnata.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14/12/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 20 luglio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva rigettato una richiesta con la quale la difensa di [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato la declaratoria di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere alla quale il prevenuto è sottoposto in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per essere intervenuta sentenza di non luogo a procedere ovvero per scadenza del termine di durata della custodia di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Gerace, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.125, 128, 130 e 429 cod. proc. pen., per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente disatteso le doglianze difensive, benché dagli atti risulti che il Giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza preliminare svoltasi a carico di numerosi imputati, non poteva procedere alla correzione dell'asserito errore materiale consistente nella mancata indicazione nel decreto di rinvio a giudizio del capo 1) ascritto al prevenuto: provvedimento di correzione che doveva considerarsi abnorme ovvero nullo, con la conseguenza che, dovendo essere rifissata per il Gerace l'udienza preliminare, doveva considerarsi oramai scaduto il termine di fase di durata della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per la mancata adozione di un valido provvedimento ex art. 429 cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Manifestamente infondata è la doglianza difensiva con la quale è stata censurata la decisione del Tribunale dell'appello cautelare nella parte in cui è stata negata la sussistenza di un atto processuale inefficace perché abnorme. È pacifico, infatti, come sia affetto da abnormità solamente il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603). Tali presupposti sono evidentemente assenti nel caso di specie nel quale, esclusa la configurabilità di una ipotesi di abnormità funzionale, il Giudice dell'udienza preliminare aveva adottato, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., un provvedimento di correzione del proprio decreto di rinvio a giudizio che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituiva espressione dei poteri riconosciuti dall'ordinamento (in questo senso Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). 3. Ugualmente privo di pregio, oltre che aspecifico, è il motivo del ricorso nella parte in cui la difesa del Gerace si è doluto della decisione del Tribunale dell'appello cautelare di negare la sussistenza di un atto processuale inefficace perché illegittimo. Premesso che la censura di illegittimità del provvedimento adottato dal Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 130 cod. avrebbe dovuto eventualmente costituire oggetto di un autonomo atto di impugnazione, ai fini della valutazione incidentale che qui rileva per gli effetti sulla misura cautelare va escluso che quel provvedimento di correzione fosse stato adottato in violazione di alcuna delle norme indicate nel ricorso: avendo il Tribunale di Venezia chiarito che il Giudice dell'udienza preliminare - dopo aver indicato gli imputati e le imputazioni per le quali aveva emesso la sentenza di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p. o ammesso il giudizio abbreviato - come risultava dal verbale di udienza aveva elencato tutti gli imputati (compreso [OSCURATO:PERSONA]) e le imputazioni (compresa quella del capo 1) per cui aveva emesso il decreto che disponeva il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., omettendo di riportare, per un evidente refuso, tale capo specifico d'imputazione in un mero foglio aggiuntivo riepilogativo, che aveva poi provveduto a correggere. Argomentazioni, queste, con le quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi, contestando in forma molto generica - con una mera elencazione di massime giurisprudenziali - l'ordinanza impugnata. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2021
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