CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 09936/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21767/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che quali eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], tutti quali garanti della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) , elettivamente domiciliati in Parma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a socio unico (in cui si è fusa per incorporazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quest'ultima, a sua volta, mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliat a in M ilano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la sentenza, n. 226/2024, d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAdepositata il 28/02/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 14/0