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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 maggio 1986

Cassazione n. 06836/2026

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1986 avverso l'ordinanza del 03/10/2025 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, nella qualità, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che,con l’ordinanza descritta in epigrafe,il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile il riesame interposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentate della Compagnia Italia di Navigazione (da qui, [OSCURATO:SOCIETA]),avverso il decreto disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova avente ad oggetto il sequestro probatorio delle caselledi posta elettronica nella disponibilità, tra gli altri,di dirigenti e dipendenti della citata [OSCURATO:SOCIETA] (oltre che d elle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), sottoposti ad indagini per i reati di cui agli articoli 110,81, 318, 321 cod. pen., ipotesi indicate quali delitti presupposto dell’illecito ascritto alladetta compagin e societari a, in quanto tal e sottopost a a indagini, ai sensi degli artt. 25 e 21 del d. lgs. n. 231 del 2001; Rilevato che la detta inammissibilità è stata decretata sul presupposto della ritenuta incompatibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] a rappresentare processualmente l’ente, conferendo al difensore apposito mandato per impugnare, in quanto, a sua volta, indagato per la corruzione indicata quale reato presupposto realizzato nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente violazione dell’art. 39 del citato decreto legislativo; Rilevato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], sempre nella qualità, contestando la tenuta normativa e motivazionale della dichiarata inammissibilità per la rimarcata insussistenza dei presupposti in fatto e diritto legittimanti l’applicazione alla specie del disposto di cui all’art. 39 del citato decreto legislativo n. 231, considerato che né il decreto di sequestro, né l’informativa di garanzia ricevuta nel dicembre del 2024 dalla [OSCURATO:SOCIETA] né altri atti del procedimento consentivano di individua re nel detto rappresentante il protagonista di condotte illecite contestate riferibili alla società odierna ricorrente atteso che, nello scarno contenuto rappresentativo rassegnato dal decreto sottoposto a riesame, la figura dell’[OSCURATO:PERSONA] risulterebbe menzionata solo facendo leva a condotte riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA] e risultando altri gli indagati che avrebbero realizzato le ritenute condotte corruttive riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA]; Ritenuto che il ricorso è fondato e che si impone in coerenza l’annullamento senza rinvio sia della decisione impugnata che, a monte, del sequestro confermato in sede di riesame; Ritenuto in particolare che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale (peraltro in aperta contraddizione rispetto alla posizion e assunt a in occasione di altre statuizioni rese nel corso del medesimo procedimento, l à dove il vizio pregiudiziale rassegnato a fondamento della decisione ora gravata, a fronte del medesimo portato informativo assertivamente descrittivo la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], non è stato rilevato: cfr.pag. 8 del ricorso), la disamina degli atti trasmessi non consente di affermare che la pur intervenuta iscrizione dell’[OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagatie, del resto, il tenore formale della relativa posizione emergente dal decreto di sequestro, dessero conto di condotte poste in essere nell’interesse dell’ente odierno ricorrente,in coerenza ad una accusa che allo stato non risulta adeguatamente formalizzata così da privare di sostanza e concretezza il conflitto di interessi rassegnato a supporto della inammissibilità in contestazione; Ritenuto, peraltro, che tale inconsistenza formale dell’accusa trova altresì conferma nell’indeterminatezza della notizia di reato iscritta e, a caduta , nell’inadeguato tenore della motivazione sottesa alla ricostruzione del fumusdelle ipotesi di corruzione segnalate a sostegno dei decreti disposti nell’occasione, aspetti, questi,stigmatizzati, in pari data all’odierna decisione, da questa stessa Corte,procedendo all’annullamento senza rinvio del titolo cautelare eseguito in danno dei diversi indagati, compresi quelli legati alla [OSCURATO:SOCIETA], oltre che delle altre società nel cui interesse i primi avrebbero realizzato le corruzioni indicate quali reati presupposto rispetto all’illecito sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2011; ritenuto che tali annullamenti, in particolare quelli riguardanti i protagonisti diretti delle addotte vicende corruttive, avrebbero da soli determinat o il venir meno del titolo cautelare anche nei confronti della società odierna ricorrente; P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto del PMpresso il Tribunale di Genova del 22 luglio 2025 ed ordina l'immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento di copia dei dati informatici.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.

Così è deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1986 avverso l'ordinanza del 03/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, nella qualità, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che,con l’ordinanza descritta in epigrafe,il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile il riesame interposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentate della Compagnia Italia di Navigazione (da qui, [OSCURATO:SOCIETA]),avverso il decreto disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova avente ad oggetto il sequestro probatorio delle caselledi posta elettronica nella disponibilità, tra gli altri,di dirigenti e dipendenti della citata [OSCURATO:SOCIETA] (oltre che d elle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), sottoposti ad indagini per i reati di cui agli articoli 110,81, 318, 321 cod. pen., ipotesi indicate quali delitti presupposto dell’illecito ascritto alladetta compagin e societari a, in quanto tal e sottopost a a indagini, ai sensi degli artt. 25 e 21 del d. lgs. n. 231 del 2001; Rilevato che la detta inammissibilità è stata decretata sul presupposto della ritenuta incompatibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] a rappresentare processualmente l’ente, conferendo al difensore apposito mandato per impugnare, in quanto, a sua volta, indagato per la corruzione indicata quale reato presupposto realizzato nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente violazione dell’art. 39 del citato decreto legislativo; Rilevato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], sempre nella qualità, contestando la tenuta normativa e motivazionale della dichiarata inammissibilità per la rimarcata insussistenza dei presupposti in fatto e diritto legittimanti l’applicazione alla specie del disposto di cui all’art. 39 del citato decreto legislativo n. 231, considerato che né il decreto di sequestro, né l’informativa di garanzia ricevuta nel dicembre del 2024 dalla [OSCURATO:SOCIETA] né altri atti del procedimento consentivano di individua re nel detto rappresentante il protagonista di condotte illecite contestate riferibili alla società odierna ricorrente atteso che, nello scarno contenuto rappresentativo rassegnato dal decreto sottoposto a riesame, la figura dell’[OSCURATO:PERSONA] risulterebbe menzionata solo facendo leva a condotte riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA] e risultando altri gli indagati che avrebbero realizzato le ritenute condotte corruttive riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA]; Ritenuto che il ricorso è fondato e che si impone in coerenza l’annullamento senza rinvio sia della decisione impugnata che, a monte, del sequestro confermato in sede di riesame; Ritenuto in particolare che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale (peraltro in aperta contraddizione rispetto alla posizion e assunt a in occasione di altre statuizioni rese nel corso del medesimo procedimento, l à dove il vizio pregiudiziale rassegnato a fondamento della decisione ora gravata, a fronte del medesimo portato informativo assertivamente descrittivo la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], non è stato rilevato: cfr.pag. 8 del ricorso), la disamina degli atti trasmessi non consente di affermare che la pur intervenuta iscrizione dell’[OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagatie, del resto, il tenore formale della relativa posizione emergente dal decreto di sequestro, dessero conto di condotte poste in essere nell’interesse dell’ente odierno ricorrente,in coerenza ad una accusa che allo stato non risulta adeguatamente formalizzata così da privare di sostanza e concretezza il conflitto di interessi rassegnato a supporto della inammissibilità in contestazione; Ritenuto, peraltro, che tale inconsistenza formale dell’accusa trova altresì conferma nell’indeterminatezza della notizia di reato iscritta e, a caduta , nell’inadeguato tenore della motivazione sottesa alla ricostruzione del fumusdelle ipotesi di corruzione segnalate a sostegno dei decreti disposti nell’occasione, aspetti, questi,stigmatizzati, in pari data all’odierna decisione, da questa stessa Corte,procedendo all’annullamento senza rinvio del titolo cautelare eseguito in danno dei diversi indagati, compresi quelli legati alla [OSCURATO:SOCIETA], oltre che delle altre società nel cui interesse i primi avrebbero realizzato le corruzioni indicate quali reati presupposto rispetto all’illecito sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2011; ritenuto che tali annullamenti, in particolare quelli riguardanti i protagonisti diretti delle addotte vicende corruttive, avrebbero da soli determinat o il venir meno del titolo cautelare anche nei confronti della società odierna ricorrente; P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto del PMpresso il Tribunale di Genova del 22 luglio 2025 ed ordina l'immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento di copia dei dati informatici. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così è deci
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