CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 15551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1561/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro A.D.E.R., AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -resistente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 279/2020depositata il 25/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.6.2020, la Corte d'appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine a cinque avvisi di addebito relativi a contributi non pagati, aveva rideterminato l’importo dovuto ad ulteriori due avvisi di addebito per causali analoghe e condannato l’opponente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura e successivamente chiedendo disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 429 c.p.c. per non avere la Corte di merito rilevato la nullità della sentenza di primo grado per essere stata depositata senza che fosse stata tenuta l’udienza di discussione e senza che fosse stato letto in udienza il dispositivo; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018), per avere la Corte territoriale rigettato il primo motivo di gravame con cui egli si era doluto della mancata sospensione del giudizio pur in presenza di sua adesione alla definizione agevolata di cui alla norma cit. e senza considerare che il residuo debito relativo ai due avvisi di addebito per i quali non era stata dichiarata cessata la materia del contendere riveniva dall’essere ancora in corso la rateazione del loro pagamento; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di motivazione perplessa, illogica e contraddittoria per avere la Corte di merito rigettato il terzo motivo di gravame concernente l’attribuzione a suo carico delle spese di primo grado e altresì per avere liquidato le spese del grado in misura superiore ai parametri di legge; che va preliminarmente disattesa la richiesta di sospensione del giudizio proposta da parte ricorrente ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, atteso che la disposizione cit. si riferisce alle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 1, comma 186, l. n. 197/2022), tra le quali, ovviamente, non rientra quella in oggetto, concernente la debenza di contributi previdenziali e di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria; che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, atteso che, costituendo la mancata celebrazione dell’udienza di discussione e la mancata lettura del dispositivo in udienza cause di nullità e non di inesistenza della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 8441 del 2017) e operando conseguentemente rispetto ad esse il principio della conversione delle nullità in mezzi di gravame di cui all’art. 161 c.p.c., era onere di parte ricorrente dedurre tali errores in procedendoin sede di appello onde impedire la sanatoria delle nullità ad esse conseguenti (così da ult. Cass. n. 14434 del 2019), ciò che pacificamente non è stato fatto; che infondato è, del pari, il secondo motivo, atteso che – come perspicuamente rilevato dai giudici territoriali – la domanda di adesione alla definizione agevolata presentata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, cit., non conteneva “né l’indicazione del presente giudizio, all’epoca già pendente in primo grado, né il suo preciso impegno a rinunciarvi” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che non vale in contrario osservare che, così argomentando, i giudici territoriali non avrebbero considerato che, ove fosse in concreto intervenuta la rinuncia, il presente giudizio non avrebbe potuto essere sospeso, ma avrebbe dovuto essere dichiarato estinto (così, in particolare, pag. 4 del ricorso per cassazione), essendo proprio l’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, a impedire tale conseguenza, prevedendo espressamente che “l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”; che, con riguardo al terzo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che il gravame proposto dall’odierno ricorrente concerneva l’erroneità della condanna alle spese sia per non avere il giudice di prime cure sospeso il processo, sia per la sussistenza di una causa di compensazione ravvisabile nella soccombenza reciproca, hanno ritenuto che il primo giudice avesse fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza anche virtuale, “avendo [quel giudice] accertato la infondatezza dei motivi di opposizione […] con statuizione non espressamente impugnata e passata quindi in cosa giudicata” (così la sentenza impugnata, pag. 6); che, ciò posto, il terzo motivo risulta radicalmente inammissibile, dal momento che, per un verso, non censura in alcun modo la statuizione concernente il passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure avente ad oggetto l’infondatezza dei motivi di opposizione e, per un altro verso, si duole affatto genericamente dell’ammontare liquidato per le spese del grado (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), in spregio al consolidato principio secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione deducendo l'illegittima liquidazione delle spese processuali ha l'onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dalla corretta applicazione delle disposizioni legali (cfr. Cass. nn. 20128 del 2015, 15363 del 2016, 7327 del 2018, 6195 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso per cassazione e dovendo la notifica del ricorso stesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione reputarsi effettuata per mera litis denuntiatio , in ragione dell’estraneità dell’agente della riscossione alle liti concernenti il merito della pretesa contributiva (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut