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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 39851/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la l'impugnazione presentata dall'odierno ricorrente, sopra menzionato, avverso la decisione sfavorevole di primo grado emessa nei suoi confronti e descritta negli atti.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, in forza del disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché basato su motivi concernenti violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza: il ricorrente, nel denunciare vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale del Leonardi, introduce, per la prima volta, circostanze di fatto e violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, riguardante il solo trattamento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la l'impugnazione presentata dall'odierno ricorrente, sopra menzionato, avverso la decisione sfavorevole di primo grado emessa nei suoi confronti e descritta negli atti. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, in forza del disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché basato su motivi concernenti violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza: il ricorrente, nel denunciare vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale del Leonardi, introduce, per la prima volta, circostanze di fatto e violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, riguardante il solo trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39851/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris