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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 33385/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 173-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza.

A seguito del rinvio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soli per i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest'ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione).

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione di legge in ragione dell'inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione, non essendovi domanda amministrativa né ricorso.

Resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 00173 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -2- La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso all'Adunanza camerale d o 2021. [OSCURATO:PERSONA] Margheri [OSCURATO:PERSONA].LLIERE E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 173-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza. A seguito del rinvio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soli per i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest'ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione). Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione di legge in ragione dell'inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione, non essendovi domanda amministrativa né ricorso. Resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione. P.Q.M. Ric. 2020 n. 00173 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta. Così deciso all'Adunanza camerale d o 2021. [OSCURATO:PERSONA] Margheri [OSCURATO:PERSONA].LLIERE E
Sentenza Cassazione n. 33385/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris