CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06179/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come il dolo di fattispecie è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (così, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 01). In riferimento alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, la sentenza impugnata si è conformata all'orientamento di legittimità in base al quale la configurabilità di detta esimente, idonea ad escludere la sussistenza del reato di evasione, richiede l'immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare altra alternativa che quella di violare la legge (Sez. 6, n. 33076 del 10/06/2003, Pierri, Rv. 226524 - 01), mentre nella specie si era dedotto un generico malessere correlato all'abuso di alcol che avrebbe indotto l'imputato a allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare per andare dalla guardia medica. Rilevato che anche le censure relative alla dosimetria della pena risultano manifestamente infondate. La pena è stata inflitta - previa esclusione della contestata recidiva - nel minimo edittale di un anno di reclusione e il rigetto delle invocate attenuanti generiche è congruamente motivato sia con il richiamo alle argomentazioni sul punto del primo Giudice (che aveva fatto riferimento all'assenza di elementi valorizzabili in tal senso, atteso altresì che l'imputato, avvalendosi della facoltà di non rispondere, non aveva fornito giustificazione alcuna per la propria condotta), sia in considerazione dei precedenti penali a carico dell'imputato che peraltro ha posto in essere ulteriori condotte illecite successivamente ai fatti contestati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme