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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 12350/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, siccome sussiste motivazione sul trattamento sanzionatorio confermato e si aggiunge una valutazione di congruità che per costante giurisprudenza di legittimità è sufficiente in presenza di trattamenti sanzionatori minimi quale quello di specie.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle gnnnnende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere esten ore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, siccome sussiste motivazione sul trattamento sanzionatorio confermato e si aggiunge una valutazione di congruità che per costante giurisprudenza di legittimità è sufficiente in presenza di trattamenti sanzionatori minimi quale quello di specie. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle gnnnnende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere esten ore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12350/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris