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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 30387/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18/04/2024; nei confronti del Tribunale di Marsala; nel procedimento a carico di: VLASE VASIL1CA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la competenza del Tribunale di Trapani. , [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Tribunale di Trapani, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a tale richiesta il Tribunale di Trapani si era in precedenza dichiarato incompetente, ai sensi dell'art. 665, comma 4, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala poiché, nel caso in esame, l'ultima sentenza divenuta definitiva nei confronti del sopra indicato condannato era quella pronunciata da tale Tribunale il giorno 28 ottobre 2022 (divenuta irrevocabile in data 16 novembre 2022).

Il Tribunale di Marsala, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo avanti questa Corte sostenendo, invece, la competenza del Tribunale di Trapani, atteso che l'ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella emessa proprio dal Tribunale di Trapani il giorno 6 ottobre 2015 e divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro.

2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Trapani.

Infatti, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, n. 16127 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281065 - 01).

Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza da parte del condannato (20 ottobre 2023) l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei suoi confronti era la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il giorno 6 ottobre 2015, divenuta esecutiva in data 23 novembre 2022.3.

Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza da parte del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla quale/pertanto/ devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio di esecuzione oggetto della istanza del sopra indicato condannato.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18/04/2024; nei confronti del Tribunale di Marsala; nel procedimento a carico di: VLASE VASIL1CA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la competenza del Tribunale di Trapani. , [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Tribunale di Trapani, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale richiesta il Tribunale di Trapani si era in precedenza dichiarato incompetente, ai sensi dell'art. 665, comma 4, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala poiché, nel caso in esame, l'ultima sentenza divenuta definitiva nei confronti del sopra indicato condannato era quella pronunciata da tale Tribunale il giorno 28 ottobre 2022 (divenuta irrevocabile in data 16 novembre 2022). Il Tribunale di Marsala, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo avanti questa Corte sostenendo, invece, la competenza del Tribunale di Trapani, atteso che l'ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella emessa proprio dal Tribunale di Trapani il giorno 6 ottobre 2015 e divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro. 2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Trapani. Infatti, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, n. 16127 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281065 - 01). Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza da parte del condannato (20 ottobre 2023) l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei suoi confronti era la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il giorno 6 ottobre 2015, divenuta esecutiva in data 23 novembre 2022.3. Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza da parte del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, alla quale/pertanto/ devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio di esecuzione oggetto della istanza del sopra indicato condannato. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Ro
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