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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12563/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 220-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 856/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 3/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 856/2020, pubblicata il 3 luglio 2020, pronunciando sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Sicignano degli Alburni e avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1134/2015, pubblicata in data 11 marzo 2015, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato fondati il secondo e il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l'istanza risarcitoria avanzata in primo grado nei limiti di cui alla motivazione della sentenza di quella Corte e, pertanto, ha condannato il Comune di Sicignano degli Alburni a corrispondere alla Polito, a titolo risarcitorio, la somma di euro 17.628,28, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alle spese del doppio grado del giudizio di merito e ha posto a carico del predetto ente anche le spese della c.t.u. espletata in primo grado.

Avverso tale sentenza il Comune di Sicignano degli Alburni ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un solo motivo e pure illustrato da memoria.

Il Comune di Sicignano degli Alburni ha depositato controricorso ex art. 371 cod. proc. civ.

Ric. 2021 n. 00220 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. È preliminare la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso, già rilevata nella proposta del relatore.

2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso (v. p. 1) che la sentenza impugnata in questa sede (pubblicata il 3 luglio 2020) è stata notificata a mezzo pec in data 15 ottobre 2020 ma la medesima parte ha depositato, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, c.p.c., solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, con attestazione di conformità, trattandosi di notificazione a mezzo pec).

Va pure rilevato che non risulta che la produzione di tale documentazione sia stata effettuata dalla parte controricorrente ricorrente incidentale (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte di quest'ultima (Cass. 12/02/2020, n. 3466), né, infine, la notifica del ricorso, avvenuta il 14 dicembre 2020, risulta essere stata effettuata entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18645).

Si osserva che, con la sentenza del 2 maggio 2017, n. 10648, le Sezioni Unite hanno ribadito che l'art. 369 cod. proc. civ. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità, che l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, che l'improcedibilità non può, invece, essere evitata Ric. 2021 n. 00220 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -3- qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10/07/2013, n. 17066) e, pertanto, non risulta necessario il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, dovendo, in ogni caso, essere però depositata la copia autentica della sentenza impugnata.

Con la già richiamata pronuncia delle SS.UU. del 2 maggio 2017, n. 10648, questa Corte ha pure affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata - come specificato da Cass., ord., 15 settembre 2017, n. 21386 - alle sole limitate ipotesi, diverse da quella all'esame, in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.

Si rimarca che, nella specie, il Comune ricorrente solo con nota pec in data 10 gennaio 2022, come evidenziato nella memoria datata Ric. 2021 n. 00220 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -4- 21 gennaio 2022, nonché coevamente a detta memoria ha provveduto a depositare "file eml relativi alla notifica della sentenza impugnata", ma siffatto adempimento è tardivo, perché effettuato oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato il 14 dicembre 2020 e non vale a sanare il vizio in parola, rilevabile d'ufficio e ormai verificatasi (Cass. 19/01/2018, n. 1295), a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza né, come pure già detto, è sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente (v. da ultimo Cass., ord., 17/03/2021, n. 7502; e Cass., ord., 25/05/2021, n. 14360).

Per mera completezza si rappresenta che i principi sopra richiamati sono stati ribaditi da ultimo con l'ordinanza n. 15832/2021 emessa da questa stessa Sesta Sezione Civile, nella composizione di cui al paragrafo

46.2. delle vigenti tabelle di organizzazione di questa Corte, che ha escluso pure che la parte possa revocare o correggere con la memoria la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata.

3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso principale va dichiarato improcedibile.

4. Passando all'esame del ricorso incidentale, si rileva che trattasi di ricorso tardivo.

Ed invero, rispetto alla scadenza del termine breve di impugnazione (14 dicembre 2020), atteso che la stessa [OSCURATO:PERSONA] deduce l'avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 15 ottobre 2020 (v. controricorso con ricorso incidentale p. 1), il ricorso incidentale risulta essere stato tardivamente notificato in data 21 gennaio 2021.

Orbene, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa Ric. 2021 n. 00220 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -5- ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741; 4 febbraio 2014, n. 2381).

5. Va quindi dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (Cass., 20/02/2014, n. 4074; Cass., ord., 12/06/2018, n. 15220).

7. Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., ord., 18/01/2019, n. 1343).

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro Ric. 2021 n. 00220 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -6- 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 220-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 856/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 3/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 856/2020, pubblicata il 3 luglio 2020, pronunciando sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Sicignano degli Alburni e avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1134/2015, pubblicata in data 11 marzo 2015, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato fondati il secondo e il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l'istanza risarcitoria avanzata in primo grado nei limiti di cui alla motivazione della sentenza di quella Corte e, pertanto, ha condannato il Comune di Sicignano degli Alburni a corrispondere alla Polito, a titolo risarcitorio, la somma di euro 17.628,28, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alle spese del doppio grado del giudizio di merito e ha posto a carico del predetto ente anche le spese della c.t.u. espletata in primo grado. Avverso tale sentenza il Comune di Sicignano degli Alburni ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un solo motivo e pure illustrato da memoria. Il Comune di Sicignano degli Alburni ha depositato controricorso ex art. 371 cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 00220 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso, già rilevata nella proposta del relatore. 2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso (v. p. 1) che la sentenza impugnata in questa sede (pubblicata il 3 luglio 2020) è stata notificata a mezzo pec in data 15 ottobre 2020 ma la medesima parte ha depositato, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, c.p.c., solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, con attestazione di conformità, trattandosi di notificazione a mezzo pec). Va pure rilevato che non risulta che la produzione di tale documentazione sia stata effettuata dalla parte controricorrente ricorrente incidentale (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte di quest'ultima (Cass. 12/02/2020, n. 3466), né, infine, la notifica del ricorso, avvenuta il 14 dicembre 2020, risulta essere stata effettuata entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18645). Si osserva che, con la sentenza del 2 maggio 2017, n. 10648, le Sezioni Unite hanno ribadito che l'art. 369 cod. proc. civ. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità, che l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, che l'improcedibilità non può, invece, essere evitata Ric. 2021 n. 00220 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10/07/2013, n. 17066) e, pertanto, non risulta necessario il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, dovendo, in ogni caso, essere però depositata la copia autentica della sentenza impugnata. Con la già richiamata pronuncia delle SS.UU. del 2 maggio 2017, n. 10648, questa Corte ha pure affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata - come specificato da Cass., ord., 15 settembre 2017, n. 21386 - alle sole limitate ipotesi, diverse da quella all'esame, in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio. Si rimarca che, nella specie, il Comune ricorrente solo con nota pec in data 10 gennaio 2022, come evidenziato nella memoria datata Ric. 2021 n. 00220 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- 21 gennaio 2022, nonché coevamente a detta memoria ha provveduto a depositare "file eml relativi alla notifica della sentenza impugnata", ma siffatto adempimento è tardivo, perché effettuato oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato il 14 dicembre 2020 e non vale a sanare il vizio in parola, rilevabile d'ufficio e ormai verificatasi (Cass. 19/01/2018, n. 1295), a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza né, come pure già detto, è sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente (v. da ultimo Cass., ord., 17/03/2021, n. 7502; e Cass., ord., 25/05/2021, n. 14360). Per mera completezza si rappresenta che i principi sopra richiamati sono stati ribaditi da ultimo con l'ordinanza n. 15832/2021 emessa da questa stessa Sesta Sezione Civile, nella composizione di cui al paragrafo 46.2. delle vigenti tabelle di organizzazione di questa Corte, che ha escluso pure che la parte possa revocare o correggere con la memoria la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata. 3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso principale va dichiarato improcedibile. 4. Passando all'esame del ricorso incidentale, si rileva che trattasi di ricorso tardivo. Ed invero, rispetto alla scadenza del termine breve di impugnazione (14 dicembre 2020), atteso che la stessa [OSCURATO:PERSONA] deduce l'avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 15 ottobre 2020 (v. controricorso con ricorso incidentale p. 1), il ricorso incidentale risulta essere stato tardivamente notificato in data 21 gennaio 2021. Orbene, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa Ric. 2021 n. 00220 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -5- ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741; 4 febbraio 2014, n. 2381). 5. Va quindi dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (Cass., 20/02/2014, n. 4074; Cass., ord., 12/06/2018, n. 15220). 7. Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., ord., 18/01/2019, n. 1343). 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro Ric. 2021 n. 00220 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -6- 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma,
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