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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07253/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, nell'interesse di Capozzi, la rimessione alle SU del procedimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, sempre nell'interesse di Capozzi, ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa il 6 novembre 2018 dal Tribunale di Livorno, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di peculato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha dichiarato il predetto colpevole del reato contestato e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Si contesta a Capozzi, quale incaricato di pubblico servizio perché legale rappresentante, nonché amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", titolare e proprietaria della struttura recettiva "[OSCURATO:PERSONA]", di essersi appropriato della somma complessiva di euro 7.864,50 (relativa all'imposta di soggiorno dei propri clienti negli anni 2012 e 2013), somma della quale era entrato in possesso in quanto tenuto a riscuoterla per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dai clienti dell'hotel, omettendo poi di versare il dovuto nelle casse del predetto Ente.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Capozzi, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla non applicabilità del principio di specialità.

La decisione assolutoria di primo grado si basava essenzialmente sulla specialità della disciplina amministrativa dettata dal Regolamento del Comune di Rossignano rispetto alla norma di cui all'art. 314 cod. pen.

A fronte di una fattispecie - il peculato - contenente tutti gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo previsto dal regolamento comunale, quest'ultimo presenta due ulteriori elementi specializzanti, vale a dire l'individuazione del soggetto responsabile nella persona del gestore dell'albergo (specificazione soggettiva) e dell'imposta di soggiorno come oggetto dell'omesso versamento (specificazione oggettiva).

La Corte di appello nulla dice con riferimento all'applicabilità di tale principio, fondando, invece, la propria decisione di riforma su altre e diverse considerazioni giuridiche senza affrontare le questioni dedotte nella memoria aventi astratta decisività.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'errore in applicazione dell'art. 47 cod. pen.

Ben può giustificarsi l'errore di rappresentazione da parte del ricorrente, dovendo trovare applicazione l'art. 47, secondo comma, cod. pen. laddove stabilisce che l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso; in questo caso l'appropriazione indebita.

2.3. Illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, d.

Igs. n. 23 del 24 marzo 2011, nella formulazione anteriore all'inserimento, nel medesimo articolo del comma 1-ter da parte dell'art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 per contrasto con l'art. 3 Cost.: manifesta irragionevolezza del differente trattamento sanzionatorio ivi previsto rispetto a quello di cui al medesimo art. 4, comma 3-bis (introdotto dall'art. 4, comma 2-bis del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in I. n. 44 del 2012) con riferimento al contributo di sbarco. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2.In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che esso, nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione, nella forma dell'omissione, con riferimento a una questione di diritto (l'operatività del principio di specialità) è infondato: la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte chiarito (Sez.

Un., n. 29541 del 16/07/2020 -dep. 23/10/2020, Filardo, Rv. 280027) che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti l'avessero sorretta.

Quanto poi alla tesi secondo cui le previsioni di un regolamento comunale possano degradare un illecito penale a mero illecito amministrativo, deve richiamarsi Sez. 6, n. 18105 del 26 gennaio 2021- dep. 10 maggio 2021-, Martinez, non mass., dove si precisa che il sistema delle sanzioni amministrative non consente a fonti regolamentari di rendere penalmente irrilevanti fatti sanzionati da norme di rango superiore.

In particolare, non può venire in considerazione, per le condotte pregresse, il principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - peraltro destinato ad operare nei rapporti sincronici, e non già diacronici, tra gli illeciti - secondo il quale «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale» (v. anche Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli, Rv. 280286 che dispone che in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d.

I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen.).

Questa Corte già in precedenza ha escluso la configurabilità di un rapporto di specialità tra la fattispecie penalmente rilevante di appropriazione di somme ricevute a titolo di imposta di soggiorno da parte di operatori commerciali che esercitano attività alberghiere e ricettive e quella di mancato versamento all'amministrazione comunale dei medesimi importi, sanzionata in via amministrativa da un regolamento comunale, poiché l'illecito amministrativo concerne il solo dato dell'omesso versamento di tali somme, onde non trova applicazione il principio di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 681, in mancanza del presupposto costituito dall'identità del fatto.

Deve precisarsi che il sistema delle sanzioni amministrative non consente a fonti regolamentari di rendere penalmente irrilevanti fatti sanzionati da norme di rango superiore; ne consegue la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla modifica dal legislatore apportata per effetto della disposizione cui all'art. 180, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Contraddittoria, oltre che manifestamente infondata per le ragioni appena viste, è poi la censura nella parte in cui, da un lato invoca il regolamento comunale come base per ritenere la sussistenza dell'illecito amministrativo con carattere di specialità rispetto alla norma incriminatrice del peculato e dall'altro ritiene che la base normativa dell'imposta di soggiorno sia invece da individuare nell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011.

Anche la parte del motivo sulla violazione di legge deve pertanto ritenersi inammissibile perché manifestamente infondato. 3.Analogamente, il secondo motivo denuncia, da un lato, inammissibilmente un vizio di motivazione su altra questione di diritto (l'errore ex art. 47, secondo comma, cod. pen.), dall'altro lamenta una violazione di legge priva di fondamento, posto che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare che la qualità del soggetto contemplata dagli artt. 357 e 358 cod. pen. deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo o passivo del reato, con la conseguenza che l'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in errore sulla legge penale e non sul fatto o errore su legge diversa dalla legge penale che cagiona un errore sul fatto ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 9473 del 13/01/2017 -dep. 27/02/2017, S, Rv. 269131).

Anche questa censura deve pertanto reputarsi infondata.4.In ordine al terzo motivo, deve rilevarsi che la questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. è basata sulla ritenuta sperequazione di trattamento in riferimento alle sanzioni previste per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno rispetto a quelle previste per il contributo di sbarco, individuato quale tertium comparabonis.

D'altro canto, è lo stesso ricorso a rilevare come fosse la legge a istituire una differente qualifica per i gestori d'albergo rispetto alle compagnie di navigazione e aeree e ai soggetti svolgenti servizio di trasporto di persone nei comuni isolani, individuate quali dirette titolari del rapporto d'imposta.

Proprio tale titolarità esclude l'assimilabilità delle due situazioni e fonda il differente trattamento punitivo: d'altro canto, neppure può ritenersi irragionevole e arbitraria l'attribuzione della titolarità del rapporto d'imposta in capo agli enti ricordati e non al gestore di alberghi, posto il differente regime giuridico cui sono sottoposti i due soggetti e il diverso rilievo del servizio offerto (si pensi all'interesse statale di assicurare i collegamenti con le isole) anche con riferimento agli enti che possono esercitarlo, oltre tutto in una materia in cui la Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 281 del 2016, ha già palesato la possibilità e compatibilità costituzionale di discrezionali e plurime regolazioni legislative, nessuna delle quali può ritenersi costituzionalmente necessitata.

Deve dunque ritenersi che del tutto correttamente la Corte di cassazione, nell'esame del succedersi delle diverse discipline e nell'escludere una abrogatio criminis (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286; Sez. 6, n. 30227 del 28/09/2020, Rv. 279724), non abbia ravvisata alcuna incompatibilità costituzionale conseguente agli adottati orientamenti.

La dedotta questione di legittimità costituzionale deve ritenersi, quindi, manifestamente infondata.

5. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, nell'interesse di Capozzi, la rimessione alle SU del procedimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, sempre nell'interesse di Capozzi, ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa il 6 novembre 2018 dal Tribunale di Livorno, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di peculato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha dichiarato il predetto colpevole del reato contestato e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. Si contesta a Capozzi, quale incaricato di pubblico servizio perché legale rappresentante, nonché amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", titolare e proprietaria della struttura recettiva "[OSCURATO:PERSONA]", di essersi appropriato della somma complessiva di euro 7.864,50 (relativa all'imposta di soggiorno dei propri clienti negli anni 2012 e 2013), somma della quale era entrato in possesso in quanto tenuto a riscuoterla per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dai clienti dell'hotel, omettendo poi di versare il dovuto nelle casse del predetto Ente. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Capozzi, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla non applicabilità del principio di specialità. La decisione assolutoria di primo grado si basava essenzialmente sulla specialità della disciplina amministrativa dettata dal Regolamento del Comune di Rossignano rispetto alla norma di cui all'art. 314 cod. pen. A fronte di una fattispecie - il peculato - contenente tutti gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo previsto dal regolamento comunale, quest'ultimo presenta due ulteriori elementi specializzanti, vale a dire l'individuazione del soggetto responsabile nella persona del gestore dell'albergo (specificazione soggettiva) e dell'imposta di soggiorno come oggetto dell'omesso versamento (specificazione oggettiva). La Corte di appello nulla dice con riferimento all'applicabilità di tale principio, fondando, invece, la propria decisione di riforma su altre e diverse considerazioni giuridiche senza affrontare le questioni dedotte nella memoria aventi astratta decisività. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'errore in applicazione dell'art. 47 cod. pen. Ben può giustificarsi l'errore di rappresentazione da parte del ricorrente, dovendo trovare applicazione l'art. 47, secondo comma, cod. pen. laddove stabilisce che l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso; in questo caso l'appropriazione indebita. 2.3. Illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, d. Igs. n. 23 del 24 marzo 2011, nella formulazione anteriore all'inserimento, nel medesimo articolo del comma 1-ter da parte dell'art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 per contrasto con l'art. 3 Cost.: manifesta irragionevolezza del differente trattamento sanzionatorio ivi previsto rispetto a quello di cui al medesimo art. 4, comma 3-bis (introdotto dall'art. 4, comma 2-bis del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in I. n. 44 del 2012) con riferimento al contributo di sbarco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2.In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che esso, nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione, nella forma dell'omissione, con riferimento a una questione di diritto (l'operatività del principio di specialità) è infondato: la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte chiarito (Sez. Un., n. 29541 del 16/07/2020 -dep. 23/10/2020, Filardo, Rv. 280027) che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti l'avessero sorretta. Quanto poi alla tesi secondo cui le previsioni di un regolamento comunale possano degradare un illecito penale a mero illecito amministrativo, deve richiamarsi Sez. 6, n. 18105 del 26 gennaio 2021- dep. 10 maggio 2021-, Martinez, non mass., dove si precisa che il sistema delle sanzioni amministrative non consente a fonti regolamentari di rendere penalmente irrilevanti fatti sanzionati da norme di rango superiore. In particolare, non può venire in considerazione, per le condotte pregresse, il principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - peraltro destinato ad operare nei rapporti sincronici, e non già diacronici, tra gli illeciti - secondo il quale «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale» (v. anche Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli, Rv. 280286 che dispone che in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen.). Questa Corte già in precedenza ha escluso la configurabilità di un rapporto di specialità tra la fattispecie penalmente rilevante di appropriazione di somme ricevute a titolo di imposta di soggiorno da parte di operatori commerciali che esercitano attività alberghiere e ricettive e quella di mancato versamento all'amministrazione comunale dei medesimi importi, sanzionata in via amministrativa da un regolamento comunale, poiché l'illecito amministrativo concerne il solo dato dell'omesso versamento di tali somme, onde non trova applicazione il principio di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 681, in mancanza del presupposto costituito dall'identità del fatto. Deve precisarsi che il sistema delle sanzioni amministrative non consente a fonti regolamentari di rendere penalmente irrilevanti fatti sanzionati da norme di rango superiore; ne consegue la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla modifica dal legislatore apportata per effetto della disposizione cui all'art. 180, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Contraddittoria, oltre che manifestamente infondata per le ragioni appena viste, è poi la censura nella parte in cui, da un lato invoca il regolamento comunale come base per ritenere la sussistenza dell'illecito amministrativo con carattere di specialità rispetto alla norma incriminatrice del peculato e dall'altro ritiene che la base normativa dell'imposta di soggiorno sia invece da individuare nell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011. Anche la parte del motivo sulla violazione di legge deve pertanto ritenersi inammissibile perché manifestamente infondato. 3.Analogamente, il secondo motivo denuncia, da un lato, inammissibilmente un vizio di motivazione su altra questione di diritto (l'errore ex art. 47, secondo comma, cod. pen.), dall'altro lamenta una violazione di legge priva di fondamento, posto che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare che la qualità del soggetto contemplata dagli artt. 357 e 358 cod. pen. deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo o passivo del reato, con la conseguenza che l'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in errore sulla legge penale e non sul fatto o errore su legge diversa dalla legge penale che cagiona un errore sul fatto ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 9473 del 13/01/2017 -dep. 27/02/2017, S, Rv. 269131). Anche questa censura deve pertanto reputarsi infondata.4.In ordine al terzo motivo, deve rilevarsi che la questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. è basata sulla ritenuta sperequazione di trattamento in riferimento alle sanzioni previste per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno rispetto a quelle previste per il contributo di sbarco, individuato quale tertium comparabonis. D'altro canto, è lo stesso ricorso a rilevare come fosse la legge a istituire una differente qualifica per i gestori d'albergo rispetto alle compagnie di navigazione e aeree e ai soggetti svolgenti servizio di trasporto di persone nei comuni isolani, individuate quali dirette titolari del rapporto d'imposta. Proprio tale titolarità esclude l'assimilabilità delle due situazioni e fonda il differente trattamento punitivo: d'altro canto, neppure può ritenersi irragionevole e arbitraria l'attribuzione della titolarità del rapporto d'imposta in capo agli enti ricordati e non al gestore di alberghi, posto il differente regime giuridico cui sono sottoposti i due soggetti e il diverso rilievo del servizio offerto (si pensi all'interesse statale di assicurare i collegamenti con le isole) anche con riferimento agli enti che possono esercitarlo, oltre tutto in una materia in cui la Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 281 del 2016, ha già palesato la possibilità e compatibilità costituzionale di discrezionali e plurime regolazioni legislative, nessuna delle quali può ritenersi costituzionalmente necessitata. Deve dunque ritenersi che del tutto correttamente la Corte di cassazione, nell'esame del succedersi delle diverse discipline e nell'escludere una abrogatio criminis (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286; Sez. 6, n. 30227 del 28/09/2020, Rv. 279724), non abbia ravvisata alcuna incompatibilità costituzionale conseguente agli adottati orientamenti. La dedotta questione di legittimità costituzionale deve ritenersi, quindi, manifestamente infondata. 5. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r
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