CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 15 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di minaccia aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Milano il 20 maggio 2017; - considerato che: - il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia travisamento della prova testimoniale (segnatamente delle dichiarazioni di Intonato), è finalizzato unicamente a proporne una non consentita rivalutazione, posto che della stessa non sono stati allegati specifici, decisivi ed inopinabili fraintendimenti, al cospetto di una motivazione, quale quella rassegnata al riguardo, che non si segnala per alcuna evidente illogicità (cfr. pag. 4, secondo capoverso della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui alla regiudicanda e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2015, irrevocabile il 25 maggio 2015, oltre ad essere generico, perché non scandito dalla puntuale critica analisi delle argomentazioni poste a base della statuizione censurata (punto 4.4. della sentenza impugnata), prospetta soluzioni ermeneutiche in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il cons ) iere estensore [OSCURATO:PERSONA]