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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23604/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , coniugi rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa su atto allegato al ricorso, dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Latina, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16/A in Roma ; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 6886, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, il 5.11.2015, e pubblicata il 18.12.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2008 - Plusvalenza da cessione di terreno edificabile - Adesione a normativa beneficiale - Art. 6, Dl n. 193 del 2016.

1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vendevano con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] un terreno con annesso fabbricato al rustico, per il prezzo di Euro 209.000,00, corrispondente al valore rivalutato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, a seguito di perizia di stima, e versavano gli oneri che ritenevano dovuti anche per la rivalutazione.

Tuttavia anziché corrispondere il 4% del valore di stima (4% di € 209.000,00 = € 8.360,00) versavano Euro 2.260,00 (ric., p. 2).

L’Agenzia delle Entrate effettuava il calcolo della plusvalenza conseguita ai sensi dell’art. 68 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), senza tener conto dei costi sostenuti per la realizzazione dell’edificio al rustico, e notificava ai fini Irpef a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TKF011102281/2013, ed a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TKF011102280/2013.

2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, contestando di essere incorsi in un mero errore scusabile nel versare meno di quanto dovuto, a causa delle errate indicazioni fornite loro dal tecnico stimatore, e proponevano ulteriori censure procedimentali e di merito.

La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva.

3. I coniugi spiegavano appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, rinnovando le proprie censure.

La CTR rigettava l’impugnazione.

4. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del processo.

5. I ricorrenti hanno quindi depositato istanza datata 14.4.2020, completa di allegati, spiegando di aver aderito a normativa condonistica, dichiarando di rinunciare al ricorso e domandando pronunziarsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la nullità della decisione impugnata a causa dell’omessa pronuncia, e comunque la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 12, della legge n. 212 del 2000, degli artt. 53 e 97 della Costituzione, e dell’art. 7 della legge n. 448 del 2011, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto legittimi gli atti impositivi “pur in presenza di un evidente errore formale scusabile nel pagamento dell’imposta” (ric., p. 7).

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della decisione della CTR a causa dell’omessa pronuncia, e comunque la violazione o falsa applicazione dell’art. 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice del gravame rilevato che il pagamento minore al dovuto dell’imposta sostitutiva non importa decadenza dal beneficio, e gli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sono pertanto illegittimi.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la nullità della decisione impugnata a causa della “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla predetta violazione costituente un fatto decisivo e controverso del giudizio di appello”, e comunque in conseguenza della violazione dell’art. 68 del Tuir, per avere la CTR affermato che sul terreno insisteva un edificio, ma non aver poi riconosciuto l’erroneità degli avvisi di accertamento, che non riconoscono i costi sostenuti per realizzarlo, invocando il giudice dell’appello un preteso onere di denunzia catastale non ottemperato.

4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della decisione adottata dalla CTR a causa dell’omesso esame della questione, e comunque della violazione dell’art. 42, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento, sebbene sottoscritti da funzionario privo dei poteri di firma, in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015.

5. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dai contribuenti, in conseguenza delloro accesso a normativa condonistica.

6. I contribuenti hanno infatti depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv.dalla l. n. 225/2016.

6.1. [OSCURATO:PERSONA] ha estinto i primi due terzi del suo debito mediante pagamento.

Quindi ha presentato istanza di condono per il residuo, che è stata ricevuta il 6.12.2016 dall’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2016-EQUISDR-1133569).

Il contribuente ha quindi prodotto copia delle ricevute dei versamenti mediante assegno rilasciate dall’Incaricato per l’esazione.

6.2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di condono per il suo residuo debito, che è stata ricevuta il 6.12.2016 dall’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2016-EQUISDR- 1133260).

La contribuente ha quindi prodotto copia delle ricevute dei versamenti mediante assegno rilasciate dall’Incaricato per l’esazione.

7. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

8. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”.

8.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte di Cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , coniugi rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa su atto allegato al ricorso, dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Latina, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16/A in Roma ; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 6886, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, il 5.11.2015, e pubblicata il 18.12.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2008 - Plusvalenza da cessione di terreno edificabile - Adesione a normativa beneficiale - Art. 6, Dl n. 193 del 2016. 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vendevano con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] un terreno con annesso fabbricato al rustico, per il prezzo di Euro 209.000,00, corrispondente al valore rivalutato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, a seguito di perizia di stima, e versavano gli oneri che ritenevano dovuti anche per la rivalutazione. Tuttavia anziché corrispondere il 4% del valore di stima (4% di € 209.000,00 = € 8.360,00) versavano Euro 2.260,00 (ric., p. 2). L’Agenzia delle Entrate effettuava il calcolo della plusvalenza conseguita ai sensi dell’art. 68 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), senza tener conto dei costi sostenuti per la realizzazione dell’edificio al rustico, e notificava ai fini Irpef a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TKF011102281/2013, ed a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TKF011102280/2013. 2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, contestando di essere incorsi in un mero errore scusabile nel versare meno di quanto dovuto, a causa delle errate indicazioni fornite loro dal tecnico stimatore, e proponevano ulteriori censure procedimentali e di merito. La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva. 3. I coniugi spiegavano appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, rinnovando le proprie censure. La CTR rigettava l’impugnazione. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del processo. 5. I ricorrenti hanno quindi depositato istanza datata 14.4.2020, completa di allegati, spiegando di aver aderito a normativa condonistica, dichiarando di rinunciare al ricorso e domandando pronunziarsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la nullità della decisione impugnata a causa dell’omessa pronuncia, e comunque la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 12, della legge n. 212 del 2000, degli artt. 53 e 97 della Costituzione, e dell’art. 7 della legge n. 448 del 2011, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto legittimi gli atti impositivi “pur in presenza di un evidente errore formale scusabile nel pagamento dell’imposta” (ric., p. 7). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della decisione della CTR a causa dell’omessa pronuncia, e comunque la violazione o falsa applicazione dell’art. 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice del gravame rilevato che il pagamento minore al dovuto dell’imposta sostitutiva non importa decadenza dal beneficio, e gli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sono pertanto illegittimi. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la nullità della decisione impugnata a causa della “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla predetta violazione costituente un fatto decisivo e controverso del giudizio di appello”, e comunque in conseguenza della violazione dell’art. 68 del Tuir, per avere la CTR affermato che sul terreno insisteva un edificio, ma non aver poi riconosciuto l’erroneità degli avvisi di accertamento, che non riconoscono i costi sostenuti per realizzarlo, invocando il giudice dell’appello un preteso onere di denunzia catastale non ottemperato. 4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della decisione adottata dalla CTR a causa dell’omesso esame della questione, e comunque della violazione dell’art. 42, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento, sebbene sottoscritti da funzionario privo dei poteri di firma, in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015. 5. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dai contribuenti, in conseguenza delloro accesso a normativa condonistica. 6. I contribuenti hanno infatti depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv.dalla l. n. 225/2016. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] ha estinto i primi due terzi del suo debito mediante pagamento. Quindi ha presentato istanza di condono per il residuo, che è stata ricevuta il 6.12.2016 dall’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2016-EQUISDR-1133569). Il contribuente ha quindi prodotto copia delle ricevute dei versamenti mediante assegno rilasciate dall’Incaricato per l’esazione. 6.2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di condono per il suo residuo debito, che è stata ricevuta il 6.12.2016 dall’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2016-EQUISDR- 1133260). La contribuente ha quindi prodotto copia delle ricevute dei versamenti mediante assegno rilasciate dall’Incaricato per l’esazione. 7. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. 8. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. 8.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione
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