CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Milano respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La custodia in carcere era stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione, consumato per ottenere il denaro promesso da [OSCURATO:PERSONA] in adesione di un patto usuraio, nonché per il reato di lesioni. La violenza esercitata per ottenere il denaro provento dell'usura era consistita nello sferrare un pugno al volto della vittima che cagionava, tra l'atro, la perdita della capacità visiva di un occhio. 2. Avverso tale proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: gEIZICO:502.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione: si deduceva che non sarebbe stato adeguatamente valutato il verbale di sommarie informazioni dell'offeso prodotto in occasione dell'udienza per il riesame, in cui lo stesso dichiarava che non aveva consegnato al ricorrente alcuna somma a titolo di interesse. Si deduceva inoltre che non sarebbe stata considerata la resipiscenza dell'indagato ed il fatto che egli non avrebbe mai cercato di avvicinare fisicamente l'offeso. Si contestava, da ultimo, la proporzionalità della misura. 2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso, dato che il verbale di sommarie informazioni del quale si contesta l'omessa considerazione non è stato allegato; (b) è generica in quanto non è stata argomentata la sua decisiva rilevanza in ordine al quadro indiziari e cautelare rilevato dai giudici di merito. Secondo la logica ed accurata ricostruzione effettuata dal Tribunale il Liuzzo aveva posto in essere, senza inibizioni e con brutale violenza, condotte aggressive, nel corso di tutta la durata del rapporto usuraio, ovvero cinque anni: la ferocia agita con l'aggressione che aveva cagionato la perdita della vista dell'offeso indicava con chiarezza il pericolo di reiterazione di gravi condotte non solo contro il patrimonio, ma anche contro l'incolumità delle persone. Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione in ordine alla proporzionalità della massima misura inflitta, ritenuta logicamente l'unica idonea a contenere il pericolo rilevato. 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio: anche in questo caso si contestava la mancata valorizzazione delle ultime dichiarazioni rese dalla persona offesa, che avrebbero incrinato la complessiva credibilità della sua progressione dichiarativa; a ciò si aggiungeva che non sarebbero stati indicati i testimoni oggetto di eventuale subornazione. Si ribadiva che la misura applicata non sarebbe proporzionata, dato che le esigenze rilevate avrebbero potuto essere contenute con misure meno afflittive. 2.2.1. Anche in questo caso la doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto non rispetta il principio di autosufficienza e non indica la rilevanza delle dichiarazioni omesse in ordine al pericolo cautelare. La motivazione non si presta, invece, ad alcuna censura: il Tribunale riteneva sussistente un elevato pericolo di inquinamento probatorio tenuto conto del fatto che le indagini erano in una fase iniziale e che ricorrente aveva dimostrato una significativa capacità di opprimere l'offeso (con telefonate anche successive al pestaggio), che preludeva ad una possibile coartazione di tutte le persone informate sui fatti. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede e che conferma la gravità del pericolo cautelare che poteva essere contenuto - come ritenuto dal Tribunale - solo con la massima misura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso