CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, applicativo della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso, traendo origine da condanna alla pena di anni dodici di reclusione per reati di associazione di tipo mafioso e violazione della normativa in materia di armi, aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. V. Quercia, denunciando censure (vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale, artt.679 e 680 cod. pen.) non consentite in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, comunque, manifestamente infondate considerato che il dedotto difetto di motivazione è smentito dalla lettura del provvedimento censurato, essendo questo lineare, coerente e logica, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. pag. 1 del provvedimento). 3.1.Considerato altresì, che le deduzioni circa la necessità di procedere all'esame della pericolosità sociale all'attualità, rispetto al momento applicativo della misura, non presunta sulla base della qualità della condotta delittuosa per la quale è stata irrogata la condanna (nella specie reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) sono smentite dalla motivazione, sia pure stringata, ma non manifestamente illogica e immune da violazione di legge, nella parte in cui valorizza la durata della partecipazione all'associazione (gruppo Nicosia), dal 2004 al 2012, nonché ai legami parentali all'interno del sodalizio, elementi indicati come idonei a consentire la sopravvivenza dei rapporti con il sodalizio in questione anche a seguito del periodo di detenzione sofferto. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022