CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha integralmente confermato il decreto in data 15 gennaio 2020, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e sei mesi, con l'obbligo di cauzione e di soggiorno nel Comune di residenza e le ulteriori prescrizioni ivi stabilite. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di legge, che i giudici di merito abbiano fondato la propria decisione, senza autonoma fry valutazione, unicamente su una sentenza penale non irrevocabile e neppure acquisita al fascicolo del provvedimento di prevenzione. In ogni caso, la motivazione sarebbe del tutto carente - ridondando in tal modo nel vizio di legge - in merito alla attualità della pericolosità del prevenuto, dovendosi avere riguardo al consistente lasso di tempo intercorso dai fatti oggetto di accertamento penale (contestati sino al 2016) e comunque alla sua detenzione, ininterrotta dal 2019. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. La Corte di appello ha confermato la valutazione del Tribunale che aveva collocato [OSCURATO:PERSONA] nelle due categorie criminologiche di cui all'art. 4, comma 1, lett. - in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lett. ,5) e c) - e lett. d), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 1.1. Sussisteva, secondo i giudici reggini, in primo luogo, la pericolosità sociale qualificata dalla commissione di reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla luce degli esiti prima investigativi e poi processuali del procedimento penale n. 5674/2016 N.R., nell'ambito del quale era stata contestata a Bottai la partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico, operante in Benestare dal settembre 2015 e perdurante sino al 2016, E! la commissione di numerosi reati satellite di spaccio. Del pari, emergeva dagli atti anche la pericolosità generica del prevenuto, «rinomato spacciatore nel circondario», coinvolto attivamente in una struttura rudimentale ma ben collaudata e scaltra, per un significativo segmento cronologico, con ripetitiva commissione di molteplici delitti di cessione, ovviamente suscettibili di produrre profitti illeciti. Di conseguenza, ha ritenuto la Corte territoriale che Bottari, per un intervallo di vita significativo, avesse vissuto almeno in parte con i proventi di queste attività illecite. 1.2. Queste lineari conclusioni erano fondate principalmente sulle risultanze del suddetto procedimento penale (tra cui alcune assai esplicite intercettazioni) dirette a ricostruire nel dettaglio le condotte criminose del sodalizio e dei suoi vari componenti, prima durante le indagini preliminari e poi nei due successivi gradi del giudizio di merito. L'ipotesi accusatoria,, dopo l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, è stata infatti riscontrata dal Tribunale, che nel 2020 ha condannato Bottari alla pena di dieci anni e dieci mesi e venti giorni di reclusione, e successivamente dalla Corte di appello, che ha confermato la pronuncia di primo grado, salvo riqualificare i reati scopo ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con conseguente rideterminazione della pena in complessivi sette anni, un mese e dieci giorni; sono state acquisite la 2 .R7 sentenza di primo grado e il dispositivo della sentenza di appello, non essendo ancora stata depositata la motivazione al momento della pronuncia che qui occupa. Oltre a ciò, si è tenuto ugualmente conto anche della sentenza n. 168/2018 che ha condannato il proposto per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. La Corte ha proceduto ad un'autonoma e scrupolosa ponderazione delle emergenze procedimentali, diretta alla preliminare attribuzione alla persona del proposto della condizione di «pericolosità» mediante il suo "inquadramento" - in virtù dell'apprezzamento dei suddetti elementi fattuali - nelle due sopra accennate categorie criminologiche tipizzanti, per poi procedere alla prognosi di pericolosità. Questa lettura degli atti è stata consapevolmente coerente con la costante interpretazione di legittimità, secondo cui, nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, anche se tuttora in corso e persino non ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, potendo altresì prescindere dai criteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la prova indiziaria, che non deve essere dotata dei caratteri e dei necessari riscontri individualizzanti delle chiamate in correità (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417). 1.3. Risultano dunque manifestamente prive di fondamento le censure - peraltro espresse in termini del tutto generici - attinenti allo scrutinio del compendio indiziario, che non deve necessariamente fondarsi su sentenze irrevocabili. 2. Per quanto riguarda le doglianze incentrate sulla asserita mancanza di attualità della pericolosità, è opportuno muovere dalla chiara lettera dell'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, legge 17 ottobre 2017, n. 161: «l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare». La concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale incompatibile con la misura di prevenzione (e implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, a differenza della detenzione in esecuzione di pena, regolata dal successivo comma 2-ter, con espressa delimitazione cronologica della valenza del giudizio di pericolosità) non consente pertanto, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806. Conforme sul punto anche la giurisprudenza precedente all'intervento del legislatore: cfr. Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655).Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] risulta in stato di custodia in carcere dal 2019, senza soluzione di continuità. La circostanza, come chiarito, non può dar luogo alle suggestioni difensive di risocializzazione e venir meno dei sintomi di pericolosità, ma ne costituisce una solida conferma, anzi pressoché insuperabile in difetto di specifiche allegazioni di senso contrario. D'altronde, la valutazione di attualità deve essere riferita all'epoca di svolgimento del procedimento di primo grado, salvo un'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 02/02/2022, Bergamin, Rv. 282765-02; Sez. 5, Sentenza n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 2761:35). Anche la fase prognostica del procedimento di prevenzione - diretta, in senso costituzionalmente orientato, alla valutazione delle probabili •Future condotte, ex art. 203 cod. pen., in chiave di offesa ai beni tutelati, alla luce della preliminare selezione categoriale - risulta dunque correttamente svolta e, anche a fronte delle generiche doglianze del ricorrente, impermeabile a censure in questa sede di legittimità. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr