CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 20232/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n. 23961/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Ro m a presso la seconda, nel suo studio in via Dardanelli n. 37 ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di soggetto liquidatore dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Cellulosa e per la Carta,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.7 controricorrente nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma negli uffici di via dei Portoghesi n. 12 controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: contratto d’opera professionale RG.23961/2020 P.U.6-6-2024 avverso la sentenza n. 3108/2019 della Corte d’Appello di Roma depositata in data 8-5-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 - 6 - 2024dal [OSCURATO:PERSONA], sentito i l Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso [OSCURATO:PERSONA]: 1.La sentenza n. 3108/2019 depositata in data 8-5-2019 della Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile le domande di revocazione, proposte in cause riunite , da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 572/2017 della medesima Corte d’appello, che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 285/2011 del Tribunale di Roma e aveva parzialmente accolto l’appello del Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo l’attore aveva sostenutoai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.che la sentenza n. 572/2017 era l’effetto di errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, per avere erroneamente ritenuto la Corte d’appello che dovesse essere remunerata solo una parcella, negando il compenso per le ulteriori successive quattordici parcelle, in relazione all’attività svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello quale difensore della società SIVA. La sentenza ha esclusosi vertesse nell’ambito di errore revocatorio, in quanto la Corte d’appello aveva considerato che il processo era unico e quindi poteva sussistere error in iudicando ma non errore di fatto. Con il secondo motivo l’attore aveva lamentato ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ. la “denegata remunerazione” della parcella 179 relativa a prestazioni rese in giudizi conclusi prima della revoca del mandato, stante la presenza di “contrari giudicati panprocessuali”. La sentenza ha escluso che si vertesse nell’ambito di errore revocatorio, in quanto l’eccezione di giudicato era stata sollevata e la Corte d’appello aveva pronunciato sulla stessa, rigettandola. Con imotivi dal terzo all’ottavo l’attore aveva lamentato , ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa dichiarazione di inammissibilità degli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero, nonostante i giudicati in tal senso espressi in una serie di sentenze; la sentenza impugnata ha escluso che si vertesse in ipotesi di errore di fatto. Con il nono motivo l’attore aveva lamentato ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ. l’omessa pronuncia sul giudicato relativo alla spettanza dei danni addizionali ex art. 1224 co.2 cod. civ.e la sentenza ha rilevato che la sentenza n. 572/2017 si era pronunciata sul punto. Infine la sentenza ha escluso che ricorressero anche i presupposti della revocazione dedotta ex art. 395 n.1 cod. proc. civ. per dolo della controparte, consistito nell’avere [OSCURATO:PERSONA] taciuto che [OSCURATO:SOCIETA] avesse ricoperto il ruolo di liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] e Carta dal 1- 6-2006, in quanto senza tale artificio il giudicante non sarebbe stat o tratto in inganno e non avrebbe ritenuto la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione. La sentenza ha escluso che fosse stata posta in essere attività fraudolenta volta a sviare la difesa avversaria. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. 2.1.Con il primo motivo il ricorrente ha ded otto “ erroneità della gravata sentenza per la dichiarata stipula della convenzione e sua integrazione con la ‘liquidazione dell’E.N.C.C.’ invece intercorse con la Ragioneria Generale dello Stato/Ministero del Tesoro”; lamenta che a pag. 18 la sentenza abbia dichiarato che la pattuizione dei compensi era “intercorsa con la liquidazione dell’E.N.C.C.”, in quanto l’affermazione è contraria al vero, perchéla convenzione di patrocinio 19-9-2000 e la sua integrazione 18-3-2002 erano intercorse con la Ragioneria Generale dello Stato. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha ded otto “ erroneità dell’assunta inammissibilità della revocazione per omesso esame e omessa pronuncia in ordine all’incompatibilità della sentenza n. 572/17 con le ulteriori 9 sentenze del Tribunale di Roma inserite nella revocazione"; il ricorrente lamenta che la sentenza abbia omesso di esaminare e di pronunciarsi sulle sentenze del Tribunale di Roma indicate nel quarto motivo di revocazione, emesse dal 2009 al 2011e di cui ai documenti da 18 a 22, da 27 a 29 e 32, in quanto dette sentenze non erano state introdotte nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 572/17 e quindi non avevano costituito oggetto di valutazione da parte della stessa. 2.3.Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto “ valenza panprocessuale delle azionate sentenze e ordinanze ai sensi della giurisprudenza della Suprema Corte” e con esso il ricorrente ha sostenutoche tutte le sentenze del Tribunale di Roma con le quali si nega la vigenza tra le parti della convenzione e della sua integrazione abbiano valenza panprocessuale per tutte le controversie relative al medesimo contratto di patrocinio. 2.4.Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto “ violazione degli artt. 395 n. 5 e 112 c.p.c. per l’omesso esame e l’omessa pronuncia in ordine all’incompatibilità della sentenza n. 572/17 con le 9 sentenze del Tribunale di Roma” eha evidenzia to che , del le nove sentenze di cui al motivo, due hanno statuizioni incompatibili con quelle di cui alla sentenza revocanda, con riferimento al mancato subentro dell’E.N.C.C./Ligestra al Ministero e alla sua carenza di legittimazione e con riferimento alla sostituzione delle convenzioni con il D.M. 585/1994 per la determinazione dei compensi già dal recesso/revoca del mandato.2.5.Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto “ violazione dell’art. 395 n.5 e 112 per l’omesso esame e omessa pronuncia in ordine alla incompatibilità della sentenza n. 572/17 con le sentenze della Corte di appello n. 7605/17, 4288/17 e 1837/17” e ha sostenuto che a sua volta sono insorti i giudicati sulla non applicabilità della legge 14/09 alla Convenzione e integrazione, alla carenza di legittimazione dell’E.N.C.C./Ligestra, alla sostituzione dei contratti con il D.M. 585/1994 per le previsioni retributive e alla carenza di legittimazione del MEF per le domande ex lege 14/09. 2.6.Con il sesto motivo ilricorrente ha ded otto “ violazione dell’art. 395 n. 5 e 112 c.p.c. per l’omesso esame e omessa pronuncia in ordine alla incompatibilità della sentenza n. 572/17 con la sentenza della Corte di appello n. 1774/13 e con l’ordinanza della Corte di Cassazione 14183/19 Rv. 614181”;rileva che Cass. 14183/2019 ha dichiarato la definitiva sostituzione del D.M. 585/94 alla convenzione e alla sua integrazione già dal recesso/revoca dal contrattoe ha sancito anche la carenza di legittimazione dell’E.N.C.C./Ligestra ex lege 14/09 e del Ministero per le domande ex lege 14/09. 2.7.Con il settimo motivo il ricorrente ha ded otto “ violazione dell’art. 395 n. 5 e 112 c.p.c. per l’attestazione della incompatibilità della sentenza n. 572/17 sancita dalla Corte di appello con la propria ordinanza n. 3613/20”;rileva che in questa ordinanza n. 3613/2020 è stata dichiarata la legittimazione del MEF, è stata esclusa la limitazione di responsabilità del MEF e quindi sostiene che ciò confermi l’illegittimità della sentenza impugnata. 3.Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA]., quale società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hanno resistito con distinti controricorsi. 4.In data 7-4-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso di dichiararne l’inammissibilità e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio ha chiesto che fosse revocata la proposta, in quanto era già stata disposta con decreto presidenziale latrattazione congiunta della causa con lacausa n. 21828/17, avente a oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n.572/2017 revocanda. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 6-6-2024, per la quale è stata fissata la trattazione anche della causa n. 21828/17, nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria. In data 29-5-2024 il ricorrente ha depositato atto con il quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate, notificato alle controparti. Nella stessa data 29-5-2024 ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia con compensazione delle spese [OSCURATO:SOCIETA]. e in data 31-5-2024 ha depositato atto di adesione alla rinuncia con compensazione delle spese anche il Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanzaex art. 391 co.1 cod. proc. civ. Poichéi controricorrenti ha nno ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez