CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1948
Cassazione n. 30727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1948 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 6); considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere (cfr. Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285360); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente argomentato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso