Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 2 ottobre 2024
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:816
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0362_INF
Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 2 ottobre 2024 –
MHCS / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑362/24 P) (
1
)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170
ter
del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
1.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, articolo 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punto 19)
2.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, articolo 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punti 20‑22)
3.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Contrasto con la giurisprudenza della Corte – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, articolo 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punto 23)
4.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Argomenti generici – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, articolo 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punti 24, 25, 28)
Dispositivo
1)
L’impugnazione non è ammessa.
2)
La MHCS si fa carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 521 del 3.2.2025
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