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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 10237/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 31 ottobre 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, Igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di versare alla cassa delle ammende a titolo di cauzione la somma di euro 600,00, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto, non ottemperava né offriva garanzie sostitutive.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

M. Panci (inosservanza dell'art. 76 d.

Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) devolve doglianze non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di profili di censura già esaminati, a seguito del gravame, dalla Corte territoriale e risolti con ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. p. 3 e 4).

Ritenuto, infatti, che motivazione ha richiamato, quanto alla rimproverabilità della mancato adempimento dell'obbligo, un difetto di prova circa la specifica indicazione dell'entità dei redditi, negli anni 2018 e 2019, periodo precedente alla scadenza del termine per il pagamento della cauzione, a fronte delle risultanze relative alla proposta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata in data 6 aprile 2022, ma riguardante l'anno fiscale 2020, con riferimento ai redditi da questa risultanti.

Rilevato, infine, che anche rispetto alla detenzione sofferta che, a parere del ricorrente, non avrebbe consentito il pagamento della cauzione, la motivazione è immune da illogicità manifesta, compreso il riferimento svolto ai precedenti dello Spinnato che, sin dagli anni '90, riguardano reati contro il patrimonio, furti e ricettazioni, produttivi di redditi illeciti.

Considerato che tale ultima considerazione è avversata con il ricorso con ragionamento non specifico e privo di capacità dimostrativa dell'effettiva impossibilità economica di versare la cauzione.

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 31 ottobre 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, Igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di versare alla cassa delle ammende a titolo di cauzione la somma di euro 600,00, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto, non ottemperava né offriva garanzie sostitutive. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. M. Panci (inosservanza dell'art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) devolve doglianze non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di profili di censura già esaminati, a seguito del gravame, dalla Corte territoriale e risolti con ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. p. 3 e 4). Ritenuto, infatti, che motivazione ha richiamato, quanto alla rimproverabilità della mancato adempimento dell'obbligo, un difetto di prova circa la specifica indicazione dell'entità dei redditi, negli anni 2018 e 2019, periodo precedente alla scadenza del termine per il pagamento della cauzione, a fronte delle risultanze relative alla proposta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata in data 6 aprile 2022, ma riguardante l'anno fiscale 2020, con riferimento ai redditi da questa risultanti. Rilevato, infine, che anche rispetto alla detenzione sofferta che, a parere del ricorrente, non avrebbe consentito il pagamento della cauzione, la motivazione è immune da illogicità manifesta, compreso il riferimento svolto ai precedenti dello Spinnato che, sin dagli anni '90, riguardano reati contro il patrimonio, furti e ricettazioni, produttivi di redditi illeciti. Considerato che tale ultima considerazione è avversata con il ricorso con ragionamento non specifico e privo di capacità dimostrativa dell'effettiva impossibilità economica di versare la cauzione. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere est
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