CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28591/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, Il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere - applicata per il reato di tentato omicidio aggravato da motivi abietti e futili commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] -con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 203 e 213 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ritenuto sussistente la provvista indiziaria valorizzando le notizie rese da alcuni informatori della polizia giudiziaria, e, dall'altra, i filmati delle telecamere installate sul luogo dove è avvenuta la colluttazione. Tuttavia, le informazioni non sono utilizzabili perché acquisite in palese violazione del divieto di cui all'art. 203 cod. proc. pen.; le immagini relative all'accoltellamento forniscono, invece, indicazioni inidonee ad identificare nel Colonnese l'autore del reato. La persona videoripresa con il coltello in mano indossava una maglietta di colore nero e non portava occhiali da vista. [OSCURATO:PERSONA]. nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. è stato visto con un abbigliamento diverso e senza occhiali. Né in chiave accusatoria può utilizzarsi il riconoscimento dell'indagato operato dal personale di polizia, osservando i filmati, perché eseguito senza l'osservanza della procedura prevista dall'art. 213 cod. proc. pen. In ogni caso, l'annotazione di servizio inerente la visione dei filmati non era utilizzabile perché non sottoscritta dai verbalizzati. Gli investigatori non hanno compiuto tutte le attività investigative che avrebbero potuto avere sviluppi positivi per l'indagato. D'altra parte, solo la debolezza della piattaforma probatoria a carico del Colonnese giustifica la decisione del Tribunale del riesame di applicare una misura meno afflittiva nonostante la gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che ripropone pedissequamente le medesime censure articolate avverso l'ordinanza genetica ed analiticamente esaminate dal Tribunale del riesame, non supera il preventivo vaglio di ammissibilità. 2. Al provvedimento impugnato che, nell'escludere l'inutilizzabilità delle annotazioni e dei verbali di polizia giudiziaria contenenti il riconoscimento dell'indagato da parte degli agenti operanti, ha rilevato che entrambe le informative in atti sono regolarmente firmate nell'ultima pagina così come tutte le annotazioni richiamate, il ricorrente continua ad oppone il contrario senza nemmeno allegare gli atti a sostegno dei suoi rilievi, Allo stesso modo, il ricorso non specifica quale apporto abbiano fornito alla piattaforma indiziaria le notizie provenienti dalla fonte confidenziale - citata come nel provvedimento come mero spunto investigativo - una volta chiarito dal Tribunale che gli elementi a carico sono costituiti, in via esclusiva, dalle immagini estrapolate dai filmati, dal riconoscimento da parte degli agenti operanti, dalle attività investigative di riscontro e dalle dichiarazioni rese alle persone informate sui fatti. Con riferimento ai reali elementi della provvista indiziaria, il ricorrente prospetta una diversa lettura da sovrapporre a quella, non illogica, del Tribunale, che, ai fini dell'identificazione dell'accoltellatore ripreso dai filmati, ha valorizzato, oltre al riconoscimento del personale di polizia (apprezzato come attendibile perché proveniente da persone che ben conoscevano il Colonnese per averlo arrestato qualche mese prima), la accertata presenza sulla persona filmata di particolari identici a quelli dell'indagato: tatuaggi sul braccio, tatuaggio a forma di croce sulla parte sinistra del collo, la costituzione magra e giovanile, i capelli scuri corti ai lati; l'abbigliamento indossato, ossia un pantalone bianco ed una maglietta nera A quest'ultimo riguardo, i giudici della cautela hanno precisato che, nella sequenza temporale degli eventi come ripresi dai filmati, la maglietta del giovane identificato con il Colonnese solo in alcuni frame sembra bianca per diventare nuovamente nera, quando colui che la indossa esce dal cono di luce,. 2.1. Si tratta di argomentazioni plausibili in fatto e corrette sul piano giuridico anche laddove attribuiscono rilevanza al riconoscimento operato dagli agenti di polizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulle immagini estratte dai filmati. Il riconoscimento fotografico costituisce, come riconosciuto nell'ordinanza impugnata, adempimento investigativo perfettamente valido ed utilizzabile ai fini dell'assunzione della decisione cautelare tanto più che, non vertendosi in tema di atti irripetibili ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., non è necessaria la partecipazione del difensore dell'indagato. Come già sostenuto nelle pronunce più recenti di questa Corte (Sez. 2, n. 34211 del 25/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280236 - 01; Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 - 02; Sez. 5, n.23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01) la ricognizione fotografica, se effettuata, come nel caso, in forma certa e non dubitativa, costituisce un affidabile strumento, idoneo all'identificazione del soggetto a fini cautelari, pur se non preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata (adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona), trattandosi di "una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale" e ciò a prescindere dal rispetto delle modalità di effettuazione e quindi della rispondenza agli 8 adempimenti previsti per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen. ed essa ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sarà seguita da un atto di riconoscimento, formale o informale, oppure in una testimonianza che a tale riconoscimento offra conferma. Per contrastare tale linea interpretativa la difesa richiama orientamenti ormai definitivamente superati, che non consentono di approdare alla soluzione di invalidare il riconoscimento operato dal personale di polizia. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil