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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 47399/2021

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento del 19/05/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/n4te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ep c./ r‘•:» \-0 L(Gat. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19/05/2021 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica dà atto della denuncia di conflitto di competenza presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine al reato di cui all'art. 10-quater d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso dal medesimo in qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo di imposta 2018.

Evidenzia detto Tribunale che il suddetto difensore ha rilevato e documentato la pendenza di altro procedimento penale presso il Tribunale di Milano, Ufficio G.i.p., riguardante fra le altre la medesima ipotesi di reato di cui al suddetto articolo del decreto citato, ascritta a Ferrera in concorso con altri, per il medesimo periodo di imposta, nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., risultando da detto Ufficio emesso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; e che la difesa ha, inoltre, integrato la denuncia con la visura camerale di tale ultima società e con il processo verbale di constatazione della Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, documentanti la riferibilità delle denominazioni impiegate nei due procedimenti allo stesso ente (fino al 21 maggio 2018 [OSCURATO:SOCIETA]. e da detta data [OSCURATO:SOCIETA].).

Dispone, pertanto, la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto di competenza territoriale.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il riconoscimento della competenza in capo al Tribunale di Cagliari; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] presenta memoria in cui insiste per la risoluzione del conflitto con l'individuazione della competenza del Tribunale di Cagliari, rilevando come nel procedimento penale davanti al Tribunale di Cagliari il credito d'imposta indicato nell'imputazione (pari a 986.945,92 euro) comprenda anche il credito riferibile alla società EDIL P&[OSCURATO:SOCIETA]., pari a 709.758,09 euro, oggetto anche dell'addebito formulato dalla Procura milanese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vi è un conflitto positivo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto di reato (o quantomeno coincidente in massima parte, risultando più ampia l'imputazione alla cognizione del Tribunale di Cagliari) loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Cagliari.

Invero, [OSCURATO:PERSONA] è imputato davanti al Tribunale di Cagliari in composizione monocratica (procedimento n. 2508/2020 R.G.

Tribunale) del delitto di cui all'art. 10 quater d.

Igs. n. 74 del 2000, "poiché in qualità di legale rappresentante legale fino al 28/05/2018 della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo di imposta 2018 utilizzava in compensazione crediti IRES non spettanti per un importo pari ad euro 986.945,92, in Cagliari, nelle date del 16/05 e 22/05/2018 (date di effettuazione delle compensazioni a mezzo F24)".

Nei confronti della stessa persona il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale nn.13411/2020 RGNR e 5908/2020 RGIP, ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in ordine al delitto di cui all'art. 10 quater d.

Igs. n. 74/2000, poiché il suddetto, in concorso con altre persone ([OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della EDIL P&[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] quale professionista che ha provveduto ad inviare i modelli F24) e "quale legale rappresentante della società accollata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (obbligata) dal 6/11/2017 al 28/05/2018 [...] utilizzava in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, nello specifico: - per l'anno 2018 pari a euro 709.758,09 (credito "EDIL"); accertato in Milano in data anteriore e prossima al 02/10/2020".

Nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Cagliari il credito di imposta indicato in imputazione (pari a euro 986.945,92 euro) comprende anche il credito riferibile alla società EDIL P&[OSCURATO:SOCIETA]., pari a 709.758,09 euro, oggetto anche dell'addebito formulato dalla Procura del Tribunale di Milano (come emergente dalla Denuncia dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, in cui si specifica che del totale dei crediti compensati, di cui al procedimento davanti al Tribunale di Cagliari, la somma di euro 709.758,09 si riferisce a compensazioni di crediti IRES, relativi all'anno 2016, della società EDIL P&[OSCURATO:SOCIETA]., mentre la somma di euro 277.187,83 si riferisce a compensazioni di crediti IRES, relativi all'anno 2016, della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

La competenza territoriale deve essere determinata seguendo i criteri previsti dagli artt. 18, comma 1, d.

Igs. n. 74 del 2000, 8 e 9 cod. proc. pen.

Invero, quando non può stabilirsi con certezza il luogo di consumazione del reato di indebita compensazione, ossia il luogo in cui si è realizzata la materiale trasmissione dei modelli F24, (indicato presuntivamente come Cagliari dall'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, in ragione della sede legale della società), è competente il giudice del luogo di accertamento del reato e, in via suppletiva, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico ministero che ha provveduto a iscrivere la notizia di reato per primo.

Nel caso di specie è, quindi, competente il Tribunale di Cagliari.

A deporre in tal senso non è soltanto la certezza della previa iscrizione del fascicolo processuale (che presso l'autorità giudiziaria cagliaritana risulta iscritto nel 2018, mentre solo nel 2020 presso quella milanese), ma anche una corretta applicazione del principio di continenza, posto che il perimetro dell'imputazione in delibazione dinanzi al Tribunale di Cagliari è più ampio (si veda, da ultimo, Sez. 1 n. 21883 del 16/04/2021, Rv. 281563, che fa leva, nell'ipotesi di continenza di regiudicande, sulla necessità di concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti: fattispecie relativa alla contemporanea pendenza innanzi ad uffici giudiziari diversi, di due procedimenti per evasione fiscale a carico del medesimo soggetto, l'uno contraddistinto dal maggiore importo della imposta complessiva evasa attraverso indebite compensazioni).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari cui dispone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento del 19/05/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/n4te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ep c./ r‘•:» \-0 L(Gat. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/05/2021 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica dà atto della denuncia di conflitto di competenza presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine al reato di cui all'art. 10-quater d. Igs. n. 74 del 2000, commesso dal medesimo in qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo di imposta 2018. Evidenzia detto Tribunale che il suddetto difensore ha rilevato e documentato la pendenza di altro procedimento penale presso il Tribunale di Milano, Ufficio G.i.p., riguardante fra le altre la medesima ipotesi di reato di cui al suddetto articolo del decreto citato, ascritta a Ferrera in concorso con altri, per il medesimo periodo di imposta, nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., risultando da detto Ufficio emesso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; e che la difesa ha, inoltre, integrato la denuncia con la visura camerale di tale ultima società e con il processo verbale di constatazione della Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, documentanti la riferibilità delle denominazioni impiegate nei due procedimenti allo stesso ente (fino al 21 maggio 2018 [OSCURATO:SOCIETA]. e da detta data [OSCURATO:SOCIETA].). Dispone, pertanto, la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto di competenza territoriale. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il riconoscimento della competenza in capo al Tribunale di Cagliari; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] presenta memoria in cui insiste per la risoluzione del conflitto con l'individuazione della competenza del Tribunale di Cagliari, rilevando come nel procedimento penale davanti al Tribunale di Cagliari il credito d'imposta indicato nell'imputazione (pari a 986.945,92 euro) comprenda anche il credito riferibile alla società EDIL P&[OSCURATO:SOCIETA]., pari a 709.758,09 euro, oggetto anche dell'addebito formulato dalla Procura milanese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vi è un conflitto positivo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto di reato (o quantomeno coincidente in massima parte, risultando più ampia l'imputazione alla cognizione del Tribunale di Cagliari) loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Cagliari. Invero, [OSCURATO:PERSONA] è imputato davanti al Tribunale di Cagliari in composizione monocratica (procedimento n. 2508/2020 R.G. Tribunale) del delitto di cui all'art. 10 quater d. Igs. n. 74 del 2000, "poiché in qualità di legale rappresentante legale fino al 28/05/2018 della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo di imposta 2018 utilizzava in compensazione crediti IRES non spettanti per un importo pari ad euro 986.945,92, in Cagliari, nelle date del 16/05 e 22/05/2018 (date di effettuazione delle compensazioni a mezzo F24)". Nei confronti della stessa persona il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale nn.13411/2020 RGNR e 5908/2020 RGIP, ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in ordine al delitto di cui all'art. 10 quater d. Igs. n. 74/2000, poiché il suddetto, in concorso con altre persone ([OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della EDIL P&[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] quale professionista che ha provveduto ad inviare i modelli F24) e "quale legale rappresentante della società accollata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (obbligata) dal 6/11/2017 al 28/05/2018 [...] utilizzava in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, nello specifico: - per l'anno 2018 pari a euro 709.758,09 (credito "EDIL"); accertato in Milano in data anteriore e prossima al 02/10/2020". Nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Cagliari il credito di imposta indicato in imputazione (pari a euro 986.945,92 euro) comprende anche il credito riferibile alla società EDIL P&[OSCURATO:SOCIETA]., pari a 709.758,09 euro, oggetto anche dell'addebito formulato dalla Procura del Tribunale di Milano (come emergente dalla Denuncia dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, in cui si specifica che del totale dei crediti compensati, di cui al procedimento davanti al Tribunale di Cagliari, la somma di euro 709.758,09 si riferisce a compensazioni di crediti IRES, relativi all'anno 2016, della società EDIL P&[OSCURATO:SOCIETA]., mentre la somma di euro 277.187,83 si riferisce a compensazioni di crediti IRES, relativi all'anno 2016, della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). La competenza territoriale deve essere determinata seguendo i criteri previsti dagli artt. 18, comma 1, d. Igs. n. 74 del 2000, 8 e 9 cod. proc. pen. Invero, quando non può stabilirsi con certezza il luogo di consumazione del reato di indebita compensazione, ossia il luogo in cui si è realizzata la materiale trasmissione dei modelli F24, (indicato presuntivamente come Cagliari dall'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, in ragione della sede legale della società), è competente il giudice del luogo di accertamento del reato e, in via suppletiva, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico ministero che ha provveduto a iscrivere la notizia di reato per primo. Nel caso di specie è, quindi, competente il Tribunale di Cagliari. A deporre in tal senso non è soltanto la certezza della previa iscrizione del fascicolo processuale (che presso l'autorità giudiziaria cagliaritana risulta iscritto nel 2018, mentre solo nel 2020 presso quella milanese), ma anche una corretta applicazione del principio di continenza, posto che il perimetro dell'imputazione in delibazione dinanzi al Tribunale di Cagliari è più ampio (si veda, da ultimo, Sez. 1 n. 21883 del 16/04/2021, Rv. 281563, che fa leva, nell'ipotesi di continenza di regiudicande, sulla necessità di concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti: fattispecie relativa alla contemporanea pendenza innanzi ad uffici giudiziari diversi, di due procedimenti per evasione fiscale a carico del medesimo soggetto, l'uno contraddistinto dal maggiore importo della imposta complessiva evasa attraverso indebite compensazioni). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari cui dispone
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