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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 04884/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt.99 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, respingendo la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, e ritenendo sussistente una pericolosità sociale che legittima l'applicazione della recidiva; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. senza una adeguata motivazione circa la gravità del fatto e la sua offensività in concreto, avendo egli ritardato il rientro in casa di soli venti minuti, valorizzando i suoi precedenti penali, non ostativi all'applicazione dell'istituto stesso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata motivato in modo completo, non manifestamente illogico e non contraddittorio, il diniego dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sulla base dei criteri stabiliti dalla norma stessa, quali la gravità e pericolosità della condotta tenuta, essendo il ricorrente rientrato in casa solo dopo l'accesso dei militari, ed avendo egli violato un misura di prevenzione applicatagli a causa dei suoi precedenti penali, e che era stata aggravata perché egli aveva continuato a delinquere; ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione della gravità del reato commesso, già valutata dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt.99 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, respingendo la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, e ritenendo sussistente una pericolosità sociale che legittima l'applicazione della recidiva; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. senza una adeguata motivazione circa la gravità del fatto e la sua offensività in concreto, avendo egli ritardato il rientro in casa di soli venti minuti, valorizzando i suoi precedenti penali, non ostativi all'applicazione dell'istituto stesso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata motivato in modo completo, non manifestamente illogico e non contraddittorio, il diniego dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sulla base dei criteri stabiliti dalla norma stessa, quali la gravità e pericolosità della condotta tenuta, essendo il ricorrente rientrato in casa solo dopo l'accesso dei militari, ed avendo egli violato un misura di prevenzione applicatagli a causa dei suoi precedenti penali, e che era stata aggravata perché egli aveva continuato a delinquere; ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione della gravità del reato commesso, già valutata dai giudici in modo approfondito e logico, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere este
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