CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A MONICA nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti per correzione -2026 contro582 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -Numero registro generale 19135/2025per la correzione della sentenza n. 15959/2025 della CORTEN umero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 8704/2026SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/06/2025Data pubblicazione 08/04/2026R.G.N. 13399/2024 e 16392/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- I ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanza diquesta Corte n. 15959/2025 in causa contro il Comune diSassari, nella parte in cui non ha espressamente provvedutosulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., aventead oggetto la richiesta della sospensione della sentenza dellaCorte d’Appello che aveva condannato il Comune al risarcimentodel danno, richiesta respinta dalla medesima Corte nelcontraddittorio con i lavoratori. Sostengono che per mero erroremateriale non si sia provveduto su tali spese, essendosi questaCorte pronunciata solo sul ricorso principale e su quelloincidentale, con compensazione integrale delle spese delgiudizio di cassazione giustificata da reciproca soccombenza.- I ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanza.[OSCURATO:PERSONA]- Il ricorso non è fondato.- La regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto il giudiziocome pervenuto all’esame della Corte di legittimità e quindianche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorché svoltasiinnanzi alla Corte d’Appello).- Come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l’ordinanza emessa, exart. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell’esecuzionedella sentenza d’appello non deve contenere la liquidazione delleNumero registro generale 19135/2025Numero sezionale 582/2026spese, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudNiuzmioer o ddi ir accolta generale 8704/2026Data pubblicazione 08/04/2026cassazione e di fronte alla quale non esiste una partedefinitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazionespetta alla Corte di Cassazione, nell’ambito di quella delle spesedel giudizio di legittimità e la disciplina delle spese delprocedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio dellasoccombenza, riferito all’esito finale del giudizio (cfr. Cass. n.20893/2025).- Nel caso di specie, deve evincersi dal compendio motivazionalecomplessivo che la disposta compensazione delle spese inragione della reciproca soccombenza comprendevaimplicitamente anche quella della fase incidentale, in quantol’esito di tale fase è rimasto provvisorio e manca un espressoriferimento alla stessa.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (cfr. Cass. S.U. n 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativae non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti,sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, nonessendo configurabile in alcun caso una situazione disoccombenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c., neppurenell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, opponga resistenza all’istanza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19135/2025Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 8704/2026Data pubblicazione 08/04/2026Numero registro generale 19135/2025Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 8704/2026Data pubblicazione 08/04/2026