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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 04277/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 26/1/2023, depositata il 27/1/2023, ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Firenze del 5/10/2022 e, ritenuta non cessata la pericolosità sociale, ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre ordinata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa il 30/4/2015 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 203 e 133 cod. pen.

In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale -facendo riferimento all'esistenza dell'associazione nel territorio di residenza del condannato, alla scelta dello stesso di tornare a vivere con i propri familiari a Rosarno (luogo nel quale il padre e lo zio sono figure di primo piano), ai controlli effettuati nei quali sarebbe stato fermato con soggetti pregiudicati e alla circostanza che il suo datore di lavoro, un parente sarebbe pregiudicato- avrebbe erroneamente applicato i principi che regolano la materia.

Il giudice della sorveglianza, infatti, non avrebbe in effetti tenuto in alcuna considerazione il periodo di detenzione trascorso e il diverso decreto del giudice della prevenzione che, ritenuta cessata la pericolosità del ricorrente, ha revocato la misura personale.

3. In data 15 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo proposto la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione degli elementi in atti.

La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla carenza e all'illogicità della motivazione, è fondata.

1.1. Il provvedimento del giudice competente per l'impugnazione per non incorrere nel vizio di motivazione deve confrontarsi in termini specifici con gli elementi posti a sostegno della decisione oggetto di controllo e, in caso di riforma, deve motivare in termini puntuali l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti ivi illustrati e la motivazione, quindi, deve dare conto delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad alcuni elementi piuttosto che ad altri e della ragione della diversa valutazione effettuata dei medesimi elementi, evidenziando così l'incompletezza ovvero l'incoerenza della precedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (così per le sentenze Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907: Sez. 2, n. 50643 dei 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, Baia, Rv. 232441; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083).

1.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato al principio indicato.

Il provvedimento impugnato pone alla base del giudizio di attualità della pericolosità: a) il fatto che il ricorrente, così contraddicendo al proposito espresso in occasione dell'udienza tenuta per la concessione del permesso premio, è tornato a Rosarno, luogo di sua provenienza dove risiede la famiglia e significativo in quanto vi risulta ancora operativa l'organizzazione criminale dalla quale non si è mai dissociato; b) il fatto che nell'arco di tre mesi Pesce è stato controllato in tre occasioni in compagnia di pregiudicati e avrebbe tenuto un comportamento dimostrativo dell'assenza di una effettiva revisione critica del vissuto; c) il fatto che il provvedimento con il quale Tribunale di sorveglianza di Firenze che ha concesso il permesso premio e quello sopravvenuto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha revocato la misura di prevenzione non hanno potuto tenere conto della successiva scelta del ricorrente di tornare dopo la scarcerazione nel luogo di origine, dov'è tutt'ora operante l'associazione mafiosa; d) il fatto che l'attività di imprenditore agricolo intrapresa si svolga su terreni di proprietà della madre, sorella di un altro appartenete alla cosca.

La motivazione resa in ordine alla valutazione effettuata, nella quale, escluso il generico riferimento a tre incontri che il ricorrente avrebbe avuto con alcuni non meglio specificati pregiudicati, viene attribuito dirimente rilievo alla scelta di tornare nel territorio di origine dov'è ancora operativa la cosca mafiosa alla quale appartengono alcuni parenti del ricorrente, è carente.

Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi concreti in atti -quali il corretto svolgimento della carcerazione subita, la relazione redatta dall'Uepe e il contenuto del provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale- che, di contro, il Magistrato di sorveglianza aveva specificamente valorizzato, anche evidenziando come in sede di concessione del permesso premio lo stesso Tribunale di sorveglianza di Firenze ha espressamente escluso non solo la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata ma anche il pericolo che questi potessero essere ripristinati.

1.3. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Firenze, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 26/1/2023, depositata il 27/1/2023, ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Firenze del 5/10/2022 e, ritenuta non cessata la pericolosità sociale, ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre ordinata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa il 30/4/2015 dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 203 e 133 cod. pen. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale -facendo riferimento all'esistenza dell'associazione nel territorio di residenza del condannato, alla scelta dello stesso di tornare a vivere con i propri familiari a Rosarno (luogo nel quale il padre e lo zio sono figure di primo piano), ai controlli effettuati nei quali sarebbe stato fermato con soggetti pregiudicati e alla circostanza che il suo datore di lavoro, un parente sarebbe pregiudicato- avrebbe erroneamente applicato i principi che regolano la materia. Il giudice della sorveglianza, infatti, non avrebbe in effetti tenuto in alcuna considerazione il periodo di detenzione trascorso e il diverso decreto del giudice della prevenzione che, ritenuta cessata la pericolosità del ricorrente, ha revocato la misura personale. 3. In data 15 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo proposto la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione degli elementi in atti. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla carenza e all'illogicità della motivazione, è fondata. 1.1. Il provvedimento del giudice competente per l'impugnazione per non incorrere nel vizio di motivazione deve confrontarsi in termini specifici con gli elementi posti a sostegno della decisione oggetto di controllo e, in caso di riforma, deve motivare in termini puntuali l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti ivi illustrati e la motivazione, quindi, deve dare conto delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad alcuni elementi piuttosto che ad altri e della ragione della diversa valutazione effettuata dei medesimi elementi, evidenziando così l'incompletezza ovvero l'incoerenza della precedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (così per le sentenze Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907: Sez. 2, n. 50643 dei 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, Baia, Rv. 232441; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato al principio indicato. Il provvedimento impugnato pone alla base del giudizio di attualità della pericolosità: a) il fatto che il ricorrente, così contraddicendo al proposito espresso in occasione dell'udienza tenuta per la concessione del permesso premio, è tornato a Rosarno, luogo di sua provenienza dove risiede la famiglia e significativo in quanto vi risulta ancora operativa l'organizzazione criminale dalla quale non si è mai dissociato; b) il fatto che nell'arco di tre mesi Pesce è stato controllato in tre occasioni in compagnia di pregiudicati e avrebbe tenuto un comportamento dimostrativo dell'assenza di una effettiva revisione critica del vissuto; c) il fatto che il provvedimento con il quale Tribunale di sorveglianza di Firenze che ha concesso il permesso premio e quello sopravvenuto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha revocato la misura di prevenzione non hanno potuto tenere conto della successiva scelta del ricorrente di tornare dopo la scarcerazione nel luogo di origine, dov'è tutt'ora operante l'associazione mafiosa; d) il fatto che l'attività di imprenditore agricolo intrapresa si svolga su terreni di proprietà della madre, sorella di un altro appartenete alla cosca. La motivazione resa in ordine alla valutazione effettuata, nella quale, escluso il generico riferimento a tre incontri che il ricorrente avrebbe avuto con alcuni non meglio specificati pregiudicati, viene attribuito dirimente rilievo alla scelta di tornare nel territorio di origine dov'è ancora operativa la cosca mafiosa alla quale appartengono alcuni parenti del ricorrente, è carente. Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi concreti in atti -quali il corretto svolgimento della carcerazione subita, la relazione redatta dall'Uepe e il contenuto del provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale- che, di contro, il Magistrato di sorveglianza aveva specificamente valorizzato, anche evidenziando come in sede di concessione del permesso premio lo stesso Tribunale di sorveglianza di Firenze ha espressamente escluso non solo la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata ma anche il pericolo che questi potessero essere ripristinati. 1.3. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Firenze, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T
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