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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32797/2026

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(CUI 06YM4Q1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] '[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di minaccia grave di cui agli artt. 110, 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo, il secondo motivo e la prima censura articolata nel terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano, nell'ordine, violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese e omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che la seconda ed ultima censura articolata nel terzo motivo, che contesta l'eccessività della pena, non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 06YM4Q1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] '[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di minaccia grave di cui agli artt. 110, 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo, il secondo motivo e la prima censura articolata nel terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano, nell'ordine, violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese e omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che la seconda ed ultima censura articolata nel terzo motivo, che contesta l'eccessività della pena, non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32797/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris