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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31219/2022

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resente ORDINANZA sul ricorso n. 16865/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.153, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation s.r.I., in giudizio nella persona della mandataria doBank s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la sentenza n. 1236/2018 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 12 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata il 12 marzo 2018 la Corte di appello di Milano rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che a suo tempo prestarono fideiussione per le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza di rapporto di conto corrente bancario e di conto anticipi su fatture) per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 30 aprile 2014 con cui: venne revocato il decreto, emesso dallo stesso Tribunale, recante ingiunzione a tali persone fisiche di pagare, in via solidale, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi denominata [OSCURATO:SOCIETA].) complessivi €. 90.052,52, oltre interessi e spese del procedimento monitorio; Codispoti e Cocquio vennero condannati a pagare a tale banca complessivi €. 97.321,34, oltre interessi e spese del giudizio con tale sentenza definito. 1.1 Detta sentenza venne resa anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation s.r.I., intervenuta nel giudizio di appello quale cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. del credito litigioso.

2. La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata, per quanto qui ancora interessa : non sussiste violazione da parte della banca degli obblighi di informazione ai fideiussori degli obblighi derivanti dai contratti di fideiussione e dell'andamento dei rapporti garantiti: l'art. 5 del contratto onerava i fideiussori di informarsi dell'andamento dei rapporti fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la banca e prima della notificazione del decreto ingiuntivo tale società e i suoi garanti (entrambi erano soci di tale società e Codispoti era anche il suo amministratore unico) non esercitarono nei confronti della banca i diritti loro rispettivamente riconosciuti dall'art. 119 del t.u.b., né sollevarono contestazioni relative al mancato adempimento da parte della banca dell'obbligo di informazione cui essa era tenuta; non vi è nullità dei contratti di conto corrente (e, dunque, neppure conseguente nullità delle fideiussioni) per il superamento della soglia di usurarietà degli interessi applicati, avendo il Tribunale accertato, alla luce del contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nei giudizio di primo grado che era "escluso il superamento dei tassi soglia con riferimento al conto anticipi n. 32056291, considerando, per contro, accertato lo sforamento per alcuni trimestri relativamente al c/c 326755 per un ammontare di 1.383,64; con conseguente riduzione del debito oggetto di ingiunzione "per il corrispondente importo"; nel giudizio di primo grado non sono stati depositati tutti gli estratti conto solo in riferimento al rapporto derivante dal "conto anticipi, oggetto di domanda riconvenzionale, e non al rapporto di conto corrente azionato con il procedimento monitorio"; gli appellanti, che hanno eccepito nullità dei due contratti e azionato il diritto alla ripetizione del danaro a loro dire indebitamente corrisposto alla banca in esecuzione delle clausole nulle "avrebbero dovuto produrre copia della documentazione bancaria relativa al rapporto in contestazione (ed, in particolare, i contratti e le condizioni generali ad essi applicabili)", ma ciò non hanno fatto; è inammissibile, per mancanza di intesse alla sua proposizione, il motivo di appello relativo alla inutilizzabilità nel processo, per tardivo deposito, degli estratti del conto corrente n. 326755 relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2006, in quanto proprio dall'esame anche di tali estratti conto, seppure acquisiti oltre il termine previsto dall'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., "si è potuti pervenire alla rilevazione, per alcuni trimestri, del superamento del tasso soglia; il che ha comportato la riduzione del debito degli odierni appellanti"; la clausola prevedente la commissione di massimo scoperto non è nulla né per mancanza di causa, né per indeterminabilità del relativo oggetto, in quanto: sotto il primo profilo, è la stessa legge a confermare la liceità,quanto alla causa, di tale clausola, regolamentata dall'art. 2-bis della legge n. 2 del 2009; sotto il secondo profilo, è corretta l'affermazione contenuta della sentenza di primo grado secondo cui detta clausola è stata pattuita per iscritto e prevede "il pagamento (nella misura dell'i% in caso di scoperti transitori)"; l'allegazione degli appellanti, contestata dall'appellata, secondo cui la banca avrebbe computato la commissione di massimo scoperto "sulla punta massima dell'utilizzo trimestrale", è rimasta priva di risconto probatorio; è poi conforme a diritto l'utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio della formula elaborata dalla Banca d'Italia per verificare la sussistenza del delitto di usura, in quanto i decreti ministeriali, nel determinare il tasso soglia ai fini dell'usura tengono conto delle rilevazioni fatte in base alle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, con la conseguenza "che ai fini del calcolo del TEG bisogna far riferimento alle voci indicate in forza delle predette istruzioni, non potendo essere considerate voci differenti da quelle indicate dalla Banca d'Italia, che sarebbero necessariamente estranee rispetto a quelle che sono state tenute presenti dal Ministero per stabilire la misura del tasso soglia"; inoltre, la formula impiegata dal consulente tecnico d'ufficio non ha avvantaggiato [OSCURATO:SOCIETA]. dal momento che sebbene i rapporti controversi sono precedenti l'entrata in vigore delle istruzioni della Banca d'Italia del mese di agosto 2009, il giudice di primo grado ha statuto che l'ausiliario avrebbe dovuto includere nelle voci di calcolo del tasso di interesse anche le commissioni di massimo scoperto che, per il periodo anteriore a dette, nuove, istruzioni, "non avrebbero dovuto essere prese in considerazione"; il sopravvenire dell'usura, dal consulente tecnico d'ufficio accertata per alcuni trimestri, è derivato non da una modificazione delle condizioni contrattuali, ma dal fatto che, allo scopo, l'ausiliario ha tenuto conto anche delle commissioni di massimo scoperto; utilizzando, quindi, "parametri diversi rispetto a quelli vigenti nel momento in cui gli interessi sono stati pattuiti e utilizzati dalla Banca per quantificare il tasso di interesse"; sì che l'accertata usura non attiene al momento genetico del rapporto, né deriva da sopravvenute pattuizioni, ma solo dalla richiesta dal Tribunale fatta al proprio ausiliario "di prendere in considerazione oneri di cui la Banca non aveva - correttamente - tenuto conto al momento della conclusione del contratti e nel successivo evolversi del rapporto"; è da confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla salute degli appellanti asseritamente derivato dall'applicazione di interessi usurari in quanto: i documenti allo scopo depositati da tali persone "non possono essere ritenuti prova idonea a dimostrare il nesso causale tra i disturbi fisici risultanti dai predetti documenti e la situazione debitoria degli odierni appellanti"; inoltre, l'ingiunzione di pagamento venne alla banca concessa per €. 90.052, l'usura è stata accertata per alcuni trimestri per complessivi €. 1.382,64, a seguito dell'esame del rapporto relativo al conto anticipi, dedotto in via riconvenzionale dai convenuti in senso sostanziale, il debito di costoro verso la banca è risultato pari a complessivi €. 97.321,34 e ciò esclude la sussistenza di nesso causale fra l'ingiunzione di pagamento ottenuta dalla banca e il lamentato danno alla salute degli appellati; le istanze istruttorie formulate dagli appellanti (richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, prova per interrogatorio formale e per testimoni), "oltreché irrilevanti per le ragioni fin qui esposte", sono inammissibili, non avendo costoro provveduto a reiterare tali istanze al momento della precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado.

3. Codispoti e Cocquio chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente sette motivi di impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation s.r.I., in giudizio nella persona della mandataria doBank s.p.a., resiste con controricorso, assistito da memoria.

5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. In primo luogo i ricorrenti lamentano che con la sentenza impugnata il giudice di appello omise di accertare, anche d'ufficio, la nullità, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, della fideiussione fatta valere in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] quale presupposto della domanda di condanna proposta in via monitoria, perché redatta su modulo contrattuale formato in esecuzione delle c.d.

"norme bancarie uniformi" elaborate dall'[OSCURATO:PERSONA]; in violazione, dunque, della citata disposizione di legge, posta a tutela della concorrenza fra imprenditori nel mercato, siccome accertato dalla Banca d'Italia (all'epoca dei fatti titolare delle funzioni di garante della concorrenza fra istituti di credito).

2. Nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione, di fatto e di diritto, dai ricorrenti dedotta nel motivo.

Nelle conclusioni dai ricorrenti precisate nel giudizio di appello (per come trascritte nelle pagg. 2 e 3 della sentenza) non risulta che costoro abbiano sollecitato l'accertamento giudiziale della nullità della fideiussione in contestazione per violazione della citata disposizione di legge speciale di tutela della concorrenza.

Se è vero che la dedotta nullità, non di natura relativa, può essere incidentalmente accertata anche d'ufficio dal giudice di merito chiamato a decidere dell'impugnazione di un contratto dopo avere provocato fra le parti il contraddittorio sul punto (giurisprudenza di legittimità costante), è altrettanto vero che della questione agitata nel motivo non vi è menzione nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non affermano neppure di averla posta (vi è, invece, prova del contrario).

La questione nel motivo dedotta, comportante innanzitutto accertamenti di fatto (conformità del testo del contratto alle menzionate "norme bancarie uniformi" elaborate dall'[OSCURATO:PERSONA]; utilizzazione di tale testo da parte delle banche aderenti a tale associazione; esistenza di atto amministrativo della Banca d'Italia recante l'affermazione della illiceità dell'intesa fra istituti di credito che quelle disposizioni di fonte convenzionale avrebbero adottato, mediante riproduzione nei moduli dei contratti di fideiussione fatti sottoscrivere ai propri clienti), è dunque prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità; con conseguente inammissibilità del motivo.

3. I ricorrenti affermano poi (secondo motivo) che la sentenza è caratterizzata da errata applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 117 del t.u.b., non avendo [OSCURATO:SOCIETA] depositato nel giudizio di merito il testo del contratto di legge per avere la banca omesso di produrre, quanto al conto anticipi n. 32056291, solo alcuni estratti conto (come accertato dalla sentenza impugnata) ed essendo, in diritto, errata la statuizione della Corte di appello secondo cui tale omissione non sarebbe rilevante, in quanto la domanda della banca traeva il suo fondamento dal conto corrente ordinario, mentre il conto anticipi era oggetto della domanda riconvenzionale di essi ricorrenti.

I ricorrenti sostengono, in buona sostanza, l'erroneità di detta statuizione in quanto i due contratti sono fra loro strettamente collegati, essendo nel conto corrente ordinario registrati giroconti provenienti dal conto anticipi.

4. E' certamente vero che tra conto corrente ordinario e conto anticipi su fatture esiste uno stretto collegamento, ma ciò rileva solo nel senso che, in presenza di contestazioni di poste del conto ordinario derivanti da giroconti dal conto anticipi, la banca deve superare le obiezioni del correntista producendo la documentazione occorrente e dunque, ove necessario, anche gli estratti del conto anticipi.

Nella specie però, i ricorrenti non danno atto di alcuna contestazione, da essi sollevata nel giudizio di merito, riguardante poste del conto ordinario costituite dai giroconti dal conto anticipi.

Il motivo è dunque infondato.

5. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per errata applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., avendo essa considerato irrilevante il tardivo deposito (mediante consegna da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dei documenti al consulente tecnico d'ufficio), degli estratti del conto corrente n. 326755 relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2006.

Tale tardivo deposito, determinante inutilizzabilità nel processo di merito dei documenti acquisiti al processo oltre il termine, di natura perentoria, previsto dalla citata disposizione del codice di rito avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda di condanna proposta dalla banca per mancanza di prova del suo presupposto fondamentale e i ricorrenti evidenziano l'illogicità della motivazione sul punto caratterizzante la sentenza impugnata, secondo la quale gli appellanti non avevano interesse a sollevare la questione perché grazie a quegli estratti conto era stato possibile accertare il superamento, per un breve periodo, del tasso soglia dell'usura presunta, che aveva portato alla decurtazione del credito della banca.

6. La sentenza impugnata afferma l'inammissibilità, per mancanza di intesse alla sua proposizione, del motivo di appello relativo alla inutilizzabilità nel processo, per tardivo deposito, degli estratti del conto corrente n. 326755 relativi al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2006, in quanto proprio dall'esame anche di tali estratti conto, seppure acquisiti oltre il termine previsto dall'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., "si è potuti pervenire alla rilevazione, per alcuni trimestri, del superamento del tasso soglia; il che ha comportato la riduzione del debito degli odierni appellanti".

Con tale affermazione la Corte di appello perse di vista la domanda di condanna dei ricorrenti proposta dalla banca sulla base del saldo passivo del rapporto di conto corrente originato da detto contratto cui i ricorrenti, fideiussori per le obbligazioni passive verso la banca del titolare del conto corrente, contrapponevano le domande di accertamento di nullità di tale contratto o delle clausole relative agli interessi e alla commissione di massimo scoperto in funzione del rigetto della pretesa da [OSCURATO:SOCIETA] azionata e dell'accertamento della consistenza quantitativa dei rapporti di dare e avere fra tali parti (conclusioni trascritte nelle pagg. 2 e 3 della sentenza.

Sotto il profilo logico-giuridico la motivazione è errata dal momento che il mancato deposito di tutti gli estratti di tale conto corrente bancario, dall'inizio del rapporto al momento della sua cessazione ovvero a quello della proposizione della domanda giudiziale (qualora il rapporto sia ancora in corso in tale tempo) avrebbe avuto, in tesi, come conseguenza il rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] (nel senso che la banca che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento; dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure continuità, cfr., tra le altre: Cass. n. 23313 del 2018; Cass. n. 9365 del 2018; Cass. n. 4102 del 2018; Cass. n. 21092 del 2016; Cass. n. 21466 del 2013).

L'erroneità di tale affermazione non rende però il motivo meritevole di accoglimento.

Infatti, i ricorrenti affermano che gli estratti di conto corrente in discussione vennero acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio (incaricato di eseguire esame contabile dei documenti acquisiti al processo) in quanto a lui consegnati la banca dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., "in assenza di autorizzazione e/o accordo con gli opponenti".

Gli stessi ricorrenti, poi, non deducono che tale acquisizione officiosa di documenti da parte dell'ausiliario del giudice di primo grado abbia alterato il contraddittorio fra le parti.

Orbene, di recente Cass.

S.U. n. 3086 del 2022 ha, nell'interesse della legge, affermato il principio di diritto secondo cui: «in tema di esame contabile ai sensi dell'art.198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni».

A tale principio è doveroso prestare ossequio; con la conseguenza che la motivazione caratterizzante la sentenza impugnata deve essere in questa sede corretta, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., nel senso che il motivo di appello relativo alla dedotta inutilizzabilità nel giudizio di merito di documenti acquisti dal consulente tecnico contabile officiosamente nominato dal giudice di primo grado dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. erano, in applicazione del successivo art. 198 del codice di rito, utilizzabili dal Tribunale di Milano ai fini della decisione sulle contrapposte domande delle parti (di condanna e di accertamento di nullità).

7. Con il quarto motivo la sentenza impugnata è dai ricorrenti censurata per "omessa dichiarazione di nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza (mancata indicazione della base imponibile di calcolo) e/o mancanza di causa (applicazione sia entro che extra fido)", con conseguente violazione ovvero erronea applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1325, 1418, secondo comma, 1421 e segg. cod. civ.; e ciò, per le ragioni nell'atto specificate.

8. Il motivo, per come dedotto è inammissibile perché affatto eccentrico rispetto alla ragione della decisione sul punto caratterizzante la sentenza di appello, in cui si afferma che è rimasta priva di risconto probatorio l'allegazione degli appellanti, contestata dalla banca, secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe computato la commissione di massimo scoperto "sulla punta massima dell'utilizzo trimestrale" mentre "la clausola di cui al contratto depositato in atti non ha previsto tale computo".

Tale ragione della decisione sul punto non è dai ricorrenti neppure individuata e, dunque, neppure specificamente censurata.

9. Col quinto motivo è dai ricorrenti denunciata l'erronea applicazione da parte della sentenza impugnata della legge n. 108 del 1996 nonché degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., non avendo il giudice di appello accertato la natura usuraria degli interessi applicati ai rapporti e avendo, anzi, erroneamente computato il tasso effettivo globale "per applicazione della c.d. formula Banca d'Italia" (escludendo quindi, in funzione del calcolo del tasso effettivo globale, le commissioni di massimo scoperto per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009); e ciò per le ragioni nel motivo evidenziate.

10. La commissione di massimo scoperto applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2- bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); di conseguenza il citato art. 2-bis del d.l. n. 185 è stato dalla giurisprudenza di legittimità ritenuto non già norma di interpretazione autentica dell'art. 644, terzo comma, cod. pen., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare per il futuro la complessa disciplina,anche regolamentare (richiamata dal quarto comma del citato art. 644 cod. pen.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (in questo senso, cfr.: Cass. n. 12965 del 2016; Cass. n. 22270 del 2016).

Tale orientamento è stato parzialmente avallato da Cass.

S.U. n. 16303 del 2018 che: da un lato ha confermato la natura innovativa - e non di interpretazione autentica- della disposizione recata dall'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 (contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto); dall'altro ha precisato che quanto ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore di tale disposizione (come quello di cui in questa sede si discute), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, deve essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia (ricavato dal tasso effettivo globale medio, indicato nei decreti ministeriali emanati in applicazione dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996) e con la «commissione di massimo scoperto soglia» (calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali); compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della commissione di massimo scoperto applicata, rispetto a quello della medesima commissione rientrante nella soglia, con l'eventuale «margine» residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Orbene, tenuto presente tale ordine di concetti, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando, come nella specie, «solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, che non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia.

Infatti la mancata specificazione delle ragioni del superamento del tasso soglia, secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ritenuto legittimo dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, determina l'inammissibilità della censura per difetto di decisività» (così, in motivazione, Cass. n. 24013 del 2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 15710 del 2019).

Il motivo è per tale ragione inammissibile.

11. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene la declaratoria di inammissibilità della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, è caratterizzata da violazione dell'art. 183 cod. proc. civ., in quanto: all'udienza di precisazione delle conclusioni avanti il Tribunale di Milano essi ricorrenti avevano "insistito nelle proprie istanze istruttorie" (verbale di udienza del 23 gennaio 2014); in tema di nullità di contratti o di clausole contrattuali per violazione di norme imperative, "le istanze di CTU per la verifica di tali nullità sono ammissibili in ogni stato e grado", dovendo il giudice di merito accertare la sussistenza, o meno, delle dette nullità.

12. La censura, per come dedotta, è inammissibile per mancanza di intesse alla sua proposizione.

Infatti, la sentenza impugnata non ha accolto l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel giudizio di primo grado per due, concorrenti, motivi: a) inammissibilità per difetto di riproposizione di detta istanza nelle conclusioni finali di primo grado; b) irrilevanza della medesima istanza.

I ricorrenti censurano soltanto la prima, non anche la seconda ragione della decisione e costituisce principio di diritto da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui quando la sentenza impugnata per cassazione è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. n. 7499 del 2019; Cass. n. 15399 del 2018; Cass. n. 9752 del 2017; Cass. n. 2108 del 2012; Cass. n. 22753 del 2011).

13. Infine, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (alla salute, secondo quanto risulta dalla sentenza) asseritamente derivato ai ricorrenti dalla pattuizione di interessi in misura usuraria, è dai ricorrenti censurata (settimo motivo) perché caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., in quanto: è stata accertata l'applicazione da parte della banca di interessi di natura usuraria; essi ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno derivato da tale illecito comportamento; esso Codispoti, in quanto imprenditore, ha subito danno alla propria libertà di iniziativa economica, "evidentemente pregiudicata dal comportamento posto in essere dalla banca"; inoltre, a sostegno della domanda, esso Codispoti depositò "certificati medici...attestanti lo stato di prostrazione fisica e psicologica" che lo caratterizzava.

14. La sentenza impugnata conferma la decisione di rigetto della domanda risarcitoria dai ricorrenti proposta contro la banca sul rilievo che il, rispettivo, contenuto dei documenti depositati dai primi (nella sentenza sinteticamente descritto) non costituisce "prova idonea a dimostrare il nesso causale tra i disturbi fisici risultanti dai predetti '1/ documenti e la situazione debitoria degli odierni appellanti" (pag. 11 sentenza).

Della critica specifica a tale motivazione non vi è traccia nel motivo; che è dunque inammissibile per mancanza di attinenza alla ragione della decisione in concreto caratterizzante sul punto la sentenza impugnata.

15. In conclusione: il ricorso è rigettato; la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione è, in dispositivo, disposta in applicazione del principio di soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla società controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resente ORDINANZA sul ricorso n. 16865/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.153, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation s.r.I., in giudizio nella persona della mandataria doBank s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la sentenza n. 1236/2018 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 12 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 12 marzo 2018 la Corte di appello di Milano rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che a suo tempo prestarono fideiussione per le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza di rapporto di conto corrente bancario e di conto anticipi su fatture) per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 30 aprile 2014 con cui: venne revocato il decreto, emesso dallo stesso Tribunale, recante ingiunzione a tali persone fisiche di pagare, in via solidale, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi denominata [OSCURATO:SOCIETA].) complessivi €. 90.052,52, oltre interessi e spese del procedimento monitorio; Codispoti e Cocquio vennero condannati a pagare a tale banca complessivi €. 97.321,34, oltre interessi e spese del giudizio con tale sentenza definito. 1.1 Detta sentenza venne resa anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation s.r.I., intervenuta nel giudizio di appello quale cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. del credito litigioso. 2. La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata, per quanto qui ancora interessa : non sussiste violazione da parte della banca degli obblighi di informazione ai fideiussori degli obblighi derivanti dai contratti di fideiussione e dell'andamento dei rapporti garantiti: l'art. 5 del contratto onerava i fideiussori di informarsi dell'andamento dei rapporti fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la banca e prima della notificazione del decreto ingiuntivo tale società e i suoi garanti (entrambi erano soci di tale società e Codispoti era anche il suo amministratore unico) non esercitarono nei confronti della banca i diritti loro rispettivamente riconosciuti dall'art. 119 del t.u.b., né sollevarono contestazioni relative al mancato adempimento da parte della banca dell'obbligo di informazione cui essa era tenuta; non vi è nullità dei contratti di conto corrente (e, dunque, neppure conseguente nullità delle fideiussioni) per il superamento della soglia di usurarietà degli interessi applicati, avendo il Tribunale accertato, alla luce del contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nei giudizio di primo grado che era "escluso il superamento dei tassi soglia con riferimento al conto anticipi n. 32056291, considerando, per contro, accertato lo sforamento per alcuni trimestri relativamente al c/c 326755 per un ammontare di 1.383,64; con conseguente riduzione del debito oggetto di ingiunzione "per il corrispondente importo"; nel giudizio di primo grado non sono stati depositati tutti gli estratti conto solo in riferimento al rapporto derivante dal "conto anticipi, oggetto di domanda riconvenzionale, e non al rapporto di conto corrente azionato con il procedimento monitorio"; gli appellanti, che hanno eccepito nullità dei due contratti e azionato il diritto alla ripetizione del danaro a loro dire indebitamente corrisposto alla banca in esecuzione delle clausole nulle "avrebbero dovuto produrre copia della documentazione bancaria relativa al rapporto in contestazione (ed, in particolare, i contratti e le condizioni generali ad essi applicabili)", ma ciò non hanno fatto; è inammissibile, per mancanza di intesse alla sua proposizione, il motivo di appello relativo alla inutilizzabilità nel processo, per tardivo deposito, degli estratti del conto corrente n. 326755 relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2006, in quanto proprio dall'esame anche di tali estratti conto, seppure acquisiti oltre il termine previsto dall'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., "si è potuti pervenire alla rilevazione, per alcuni trimestri, del superamento del tasso soglia; il che ha comportato la riduzione del debito degli odierni appellanti"; la clausola prevedente la commissione di massimo scoperto non è nulla né per mancanza di causa, né per indeterminabilità del relativo oggetto, in quanto: sotto il primo profilo, è la stessa legge a confermare la liceità,quanto alla causa, di tale clausola, regolamentata dall'art. 2-bis della legge n. 2 del 2009; sotto il secondo profilo, è corretta l'affermazione contenuta della sentenza di primo grado secondo cui detta clausola è stata pattuita per iscritto e prevede "il pagamento (nella misura dell'i% in caso di scoperti transitori)"; l'allegazione degli appellanti, contestata dall'appellata, secondo cui la banca avrebbe computato la commissione di massimo scoperto "sulla punta massima dell'utilizzo trimestrale", è rimasta priva di risconto probatorio; è poi conforme a diritto l'utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio della formula elaborata dalla Banca d'Italia per verificare la sussistenza del delitto di usura, in quanto i decreti ministeriali, nel determinare il tasso soglia ai fini dell'usura tengono conto delle rilevazioni fatte in base alle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, con la conseguenza "che ai fini del calcolo del TEG bisogna far riferimento alle voci indicate in forza delle predette istruzioni, non potendo essere considerate voci differenti da quelle indicate dalla Banca d'Italia, che sarebbero necessariamente estranee rispetto a quelle che sono state tenute presenti dal Ministero per stabilire la misura del tasso soglia"; inoltre, la formula impiegata dal consulente tecnico d'ufficio non ha avvantaggiato [OSCURATO:SOCIETA]. dal momento che sebbene i rapporti controversi sono precedenti l'entrata in vigore delle istruzioni della Banca d'Italia del mese di agosto 2009, il giudice di primo grado ha statuto che l'ausiliario avrebbe dovuto includere nelle voci di calcolo del tasso di interesse anche le commissioni di massimo scoperto che, per il periodo anteriore a dette, nuove, istruzioni, "non avrebbero dovuto essere prese in considerazione"; il sopravvenire dell'usura, dal consulente tecnico d'ufficio accertata per alcuni trimestri, è derivato non da una modificazione delle condizioni contrattuali, ma dal fatto che, allo scopo, l'ausiliario ha tenuto conto anche delle commissioni di massimo scoperto; utilizzando, quindi, "parametri diversi rispetto a quelli vigenti nel momento in cui gli interessi sono stati pattuiti e utilizzati dalla Banca per quantificare il tasso di interesse"; sì che l'accertata usura non attiene al momento genetico del rapporto, né deriva da sopravvenute pattuizioni, ma solo dalla richiesta dal Tribunale fatta al proprio ausiliario "di prendere in considerazione oneri di cui la Banca non aveva - correttamente - tenuto conto al momento della conclusione del contratti e nel successivo evolversi del rapporto"; è da confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla salute degli appellanti asseritamente derivato dall'applicazione di interessi usurari in quanto: i documenti allo scopo depositati da tali persone "non possono essere ritenuti prova idonea a dimostrare il nesso causale tra i disturbi fisici risultanti dai predetti documenti e la situazione debitoria degli odierni appellanti"; inoltre, l'ingiunzione di pagamento venne alla banca concessa per €. 90.052, l'usura è stata accertata per alcuni trimestri per complessivi €. 1.382,64, a seguito dell'esame del rapporto relativo al conto anticipi, dedotto in via riconvenzionale dai convenuti in senso sostanziale, il debito di costoro verso la banca è risultato pari a complessivi €. 97.321,34 e ciò esclude la sussistenza di nesso causale fra l'ingiunzione di pagamento ottenuta dalla banca e il lamentato danno alla salute degli appellati; le istanze istruttorie formulate dagli appellanti (richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile, prova per interrogatorio formale e per testimoni), "oltreché irrilevanti per le ragioni fin qui esposte", sono inammissibili, non avendo costoro provveduto a reiterare tali istanze al momento della precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado. 3. Codispoti e Cocquio chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente sette motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation s.r.I., in giudizio nella persona della mandataria doBank s.p.a., resiste con controricorso, assistito da memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo i ricorrenti lamentano che con la sentenza impugnata il giudice di appello omise di accertare, anche d'ufficio, la nullità, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, della fideiussione fatta valere in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] quale presupposto della domanda di condanna proposta in via monitoria, perché redatta su modulo contrattuale formato in esecuzione delle c.d. "norme bancarie uniformi" elaborate dall'[OSCURATO:PERSONA]; in violazione, dunque, della citata disposizione di legge, posta a tutela della concorrenza fra imprenditori nel mercato, siccome accertato dalla Banca d'Italia (all'epoca dei fatti titolare delle funzioni di garante della concorrenza fra istituti di credito). 2. Nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione, di fatto e di diritto, dai ricorrenti dedotta nel motivo. Nelle conclusioni dai ricorrenti precisate nel giudizio di appello (per come trascritte nelle pagg. 2 e 3 della sentenza) non risulta che costoro abbiano sollecitato l'accertamento giudiziale della nullità della fideiussione in contestazione per violazione della citata disposizione di legge speciale di tutela della concorrenza. Se è vero che la dedotta nullità, non di natura relativa, può essere incidentalmente accertata anche d'ufficio dal giudice di merito chiamato a decidere dell'impugnazione di un contratto dopo avere provocato fra le parti il contraddittorio sul punto (giurisprudenza di legittimità costante), è altrettanto vero che della questione agitata nel motivo non vi è menzione nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non affermano neppure di averla posta (vi è, invece, prova del contrario). La questione nel motivo dedotta, comportante innanzitutto accertamenti di fatto (conformità del testo del contratto alle menzionate "norme bancarie uniformi" elaborate dall'[OSCURATO:PERSONA]; utilizzazione di tale testo da parte delle banche aderenti a tale associazione; esistenza di atto amministrativo della Banca d'Italia recante l'affermazione della illiceità dell'intesa fra istituti di credito che quelle disposizioni di fonte convenzionale avrebbero adottato, mediante riproduzione nei moduli dei contratti di fideiussione fatti sottoscrivere ai propri clienti), è dunque prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità; con conseguente inammissibilità del motivo. 3. I ricorrenti affermano poi (secondo motivo) che la sentenza è caratterizzata da errata applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 117 del t.u.b., non avendo [OSCURATO:SOCIETA] depositato nel giudizio di merito il testo del contratto di legge per avere la banca omesso di produrre, quanto al conto anticipi n. 32056291, solo alcuni estratti conto (come accertato dalla sentenza impugnata) ed essendo, in diritto, errata la statuizione della Corte di appello secondo cui tale omissione non sarebbe rilevante, in quanto la domanda della banca traeva il suo fondamento dal conto corrente ordinario, mentre il conto anticipi era oggetto della domanda riconvenzionale di essi ricorrenti. I ricorrenti sostengono, in buona sostanza, l'erroneità di detta statuizione in quanto i due contratti sono fra loro strettamente collegati, essendo nel conto corrente ordinario registrati giroconti provenienti dal conto anticipi. 4. E' certamente vero che tra conto corrente ordinario e conto anticipi su fatture esiste uno stretto collegamento, ma ciò rileva solo nel senso che, in presenza di contestazioni di poste del conto ordinario derivanti da giroconti dal conto anticipi, la banca deve superare le obiezioni del correntista producendo la documentazione occorrente e dunque, ove necessario, anche gli estratti del conto anticipi. Nella specie però, i ricorrenti non danno atto di alcuna contestazione, da essi sollevata nel giudizio di merito, riguardante poste del conto ordinario costituite dai giroconti dal conto anticipi. Il motivo è dunque infondato. 5. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per errata applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., avendo essa considerato irrilevante il tardivo deposito (mediante consegna da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dei documenti al consulente tecnico d'ufficio), degli estratti del conto corrente n. 326755 relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2006. Tale tardivo deposito, determinante inutilizzabilità nel processo di merito dei documenti acquisiti al processo oltre il termine, di natura perentoria, previsto dalla citata disposizione del codice di rito avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda di condanna proposta dalla banca per mancanza di prova del suo presupposto fondamentale e i ricorrenti evidenziano l'illogicità della motivazione sul punto caratterizzante la sentenza impugnata, secondo la quale gli appellanti non avevano interesse a sollevare la questione perché grazie a quegli estratti conto era stato possibile accertare il superamento, per un breve periodo, del tasso soglia dell'usura presunta, che aveva portato alla decurtazione del credito della banca. 6. La sentenza impugnata afferma l'inammissibilità, per mancanza di intesse alla sua proposizione, del motivo di appello relativo alla inutilizzabilità nel processo, per tardivo deposito, degli estratti del conto corrente n. 326755 relativi al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2006, in quanto proprio dall'esame anche di tali estratti conto, seppure acquisiti oltre il termine previsto dall'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., "si è potuti pervenire alla rilevazione, per alcuni trimestri, del superamento del tasso soglia; il che ha comportato la riduzione del debito degli odierni appellanti". Con tale affermazione la Corte di appello perse di vista la domanda di condanna dei ricorrenti proposta dalla banca sulla base del saldo passivo del rapporto di conto corrente originato da detto contratto cui i ricorrenti, fideiussori per le obbligazioni passive verso la banca del titolare del conto corrente, contrapponevano le domande di accertamento di nullità di tale contratto o delle clausole relative agli interessi e alla commissione di massimo scoperto in funzione del rigetto della pretesa da [OSCURATO:SOCIETA] azionata e dell'accertamento della consistenza quantitativa dei rapporti di dare e avere fra tali parti (conclusioni trascritte nelle pagg. 2 e 3 della sentenza. Sotto il profilo logico-giuridico la motivazione è errata dal momento che il mancato deposito di tutti gli estratti di tale conto corrente bancario, dall'inizio del rapporto al momento della sua cessazione ovvero a quello della proposizione della domanda giudiziale (qualora il rapporto sia ancora in corso in tale tempo) avrebbe avuto, in tesi, come conseguenza il rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] (nel senso che la banca che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento; dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure continuità, cfr., tra le altre: Cass. n. 23313 del 2018; Cass. n. 9365 del 2018; Cass. n. 4102 del 2018; Cass. n. 21092 del 2016; Cass. n. 21466 del 2013). L'erroneità di tale affermazione non rende però il motivo meritevole di accoglimento. Infatti, i ricorrenti affermano che gli estratti di conto corrente in discussione vennero acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio (incaricato di eseguire esame contabile dei documenti acquisiti al processo) in quanto a lui consegnati la banca dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., "in assenza di autorizzazione e/o accordo con gli opponenti". Gli stessi ricorrenti, poi, non deducono che tale acquisizione officiosa di documenti da parte dell'ausiliario del giudice di primo grado abbia alterato il contraddittorio fra le parti. Orbene, di recente Cass. S.U. n. 3086 del 2022 ha, nell'interesse della legge, affermato il principio di diritto secondo cui: «in tema di esame contabile ai sensi dell'art.198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni». A tale principio è doveroso prestare ossequio; con la conseguenza che la motivazione caratterizzante la sentenza impugnata deve essere in questa sede corretta, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., nel senso che il motivo di appello relativo alla dedotta inutilizzabilità nel giudizio di merito di documenti acquisti dal consulente tecnico contabile officiosamente nominato dal giudice di primo grado dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. erano, in applicazione del successivo art. 198 del codice di rito, utilizzabili dal Tribunale di Milano ai fini della decisione sulle contrapposte domande delle parti (di condanna e di accertamento di nullità). 7. Con il quarto motivo la sentenza impugnata è dai ricorrenti censurata per "omessa dichiarazione di nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza (mancata indicazione della base imponibile di calcolo) e/o mancanza di causa (applicazione sia entro che extra fido)", con conseguente violazione ovvero erronea applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1325, 1418, secondo comma, 1421 e segg. cod. civ.; e ciò, per le ragioni nell'atto specificate. 8. Il motivo, per come dedotto è inammissibile perché affatto eccentrico rispetto alla ragione della decisione sul punto caratterizzante la sentenza di appello, in cui si afferma che è rimasta priva di risconto probatorio l'allegazione degli appellanti, contestata dalla banca, secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe computato la commissione di massimo scoperto "sulla punta massima dell'utilizzo trimestrale" mentre "la clausola di cui al contratto depositato in atti non ha previsto tale computo". Tale ragione della decisione sul punto non è dai ricorrenti neppure individuata e, dunque, neppure specificamente censurata. 9. Col quinto motivo è dai ricorrenti denunciata l'erronea applicazione da parte della sentenza impugnata della legge n. 108 del 1996 nonché degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., non avendo il giudice di appello accertato la natura usuraria degli interessi applicati ai rapporti e avendo, anzi, erroneamente computato il tasso effettivo globale "per applicazione della c.d. formula Banca d'Italia" (escludendo quindi, in funzione del calcolo del tasso effettivo globale, le commissioni di massimo scoperto per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009); e ciò per le ragioni nel motivo evidenziate. 10. La commissione di massimo scoperto applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2- bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); di conseguenza il citato art. 2-bis del d.l. n. 185 è stato dalla giurisprudenza di legittimità ritenuto non già norma di interpretazione autentica dell'art. 644, terzo comma, cod. pen., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare per il futuro la complessa disciplina,anche regolamentare (richiamata dal quarto comma del citato art. 644 cod. pen.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (in questo senso, cfr.: Cass. n. 12965 del 2016; Cass. n. 22270 del 2016). Tale orientamento è stato parzialmente avallato da Cass. S.U. n. 16303 del 2018 che: da un lato ha confermato la natura innovativa - e non di interpretazione autentica- della disposizione recata dall'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 (contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto); dall'altro ha precisato che quanto ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore di tale disposizione (come quello di cui in questa sede si discute), ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, deve essere effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia (ricavato dal tasso effettivo globale medio, indicato nei decreti ministeriali emanati in applicazione dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996) e con la «commissione di massimo scoperto soglia» (calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali); compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della commissione di massimo scoperto applicata, rispetto a quello della medesima commissione rientrante nella soglia, con l'eventuale «margine» residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Orbene, tenuto presente tale ordine di concetti, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando, come nella specie, «solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'incidenza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso soglia, che non sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia. Infatti la mancata specificazione delle ragioni del superamento del tasso soglia, secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ritenuto legittimo dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, determina l'inammissibilità della censura per difetto di decisività» (così, in motivazione, Cass. n. 24013 del 2021; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 15710 del 2019). Il motivo è per tale ragione inammissibile. 11. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata, nella parte in cui contiene la declaratoria di inammissibilità della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, è caratterizzata da violazione dell'art. 183 cod. proc. civ., in quanto: all'udienza di precisazione delle conclusioni avanti il Tribunale di Milano essi ricorrenti avevano "insistito nelle proprie istanze istruttorie" (verbale di udienza del 23 gennaio 2014); in tema di nullità di contratti o di clausole contrattuali per violazione di norme imperative, "le istanze di CTU per la verifica di tali nullità sono ammissibili in ogni stato e grado", dovendo il giudice di merito accertare la sussistenza, o meno, delle dette nullità. 12. La censura, per come dedotta, è inammissibile per mancanza di intesse alla sua proposizione. Infatti, la sentenza impugnata non ha accolto l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel giudizio di primo grado per due, concorrenti, motivi: a) inammissibilità per difetto di riproposizione di detta istanza nelle conclusioni finali di primo grado; b) irrilevanza della medesima istanza. I ricorrenti censurano soltanto la prima, non anche la seconda ragione della decisione e costituisce principio di diritto da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui quando la sentenza impugnata per cassazione è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. n. 7499 del 2019; Cass. n. 15399 del 2018; Cass. n. 9752 del 2017; Cass. n. 2108 del 2012; Cass. n. 22753 del 2011). 13. Infine, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (alla salute, secondo quanto risulta dalla sentenza) asseritamente derivato ai ricorrenti dalla pattuizione di interessi in misura usuraria, è dai ricorrenti censurata (settimo motivo) perché caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., in quanto: è stata accertata l'applicazione da parte della banca di interessi di natura usuraria; essi ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno derivato da tale illecito comportamento; esso Codispoti, in quanto imprenditore, ha subito danno alla propria libertà di iniziativa economica, "evidentemente pregiudicata dal comportamento posto in essere dalla banca"; inoltre, a sostegno della domanda, esso Codispoti depositò "certificati medici...attestanti lo stato di prostrazione fisica e psicologica" che lo caratterizzava. 14. La sentenza impugnata conferma la decisione di rigetto della domanda risarcitoria dai ricorrenti proposta contro la banca sul rilievo che il, rispettivo, contenuto dei documenti depositati dai primi (nella sentenza sinteticamente descritto) non costituisce "prova idonea a dimostrare il nesso causale tra i disturbi fisici risultanti dai predetti '1/ documenti e la situazione debitoria degli odierni appellanti" (pag. 11 sentenza). Della critica specifica a tale motivazione non vi è traccia nel motivo; che è dunque inammissibile per mancanza di attinenza alla ragione della decisione in concreto caratterizzante sul punto la sentenza impugnata. 15. In conclusione: il ricorso è rigettato; la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione è, in dispositivo, disposta in applicazione del principio di soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla società controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.
Decreto Cassazione n. 31219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris