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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 08194/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell’ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari, in forza di ordinanza di misura cautelare del 3 dicembre 2020, emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in ordine ai reati di cui all’art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e6, medesimo decreto (capo 28). 1.1.Per tali fatti, con sentenza del 15 maggio 2023, il Tribunale di Roma emetteva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] sentenza di assoluzione che trovava conferma dalla Corte di appello di Roma in data 17 luglio 2024.

2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore che,con un unico motivo, deduce violazione d i legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta asserita come gravemente colposa dell’istante.

Evidenzia come questi siarisultato del tutto estraneo alle operazioni illecite poste in essere dal cugino [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto cenno all’[OSCURATO:PERSONA] di un suo nuovo canale di approvvigionamento non significa che l'abbia coinvolto nel progetto, risultando infatti che l’ [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai fornito alcun rilevante contributo.Il comportamento dell'istante rientrerebbe in una frequentazione non ambigua con il [OSCURATO:PERSONA] che erasuo cugino, diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato.

L’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai avutoconsapevolezza di appartenere ad un'associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non avrebbe motivato in merito alla condotta extraprocessuale tenuta dall’odierno ricorrente, il quale non solo non ha avuto alcun tipo di contatticon i coimputati ma si è limitato semplicemente ad avere un rapporto lecito,di natura anche parentale, con il [OSCURATO:PERSONA] ; né avrebbe dato adeguatamente conto dell'effettiva consistenza del comportamento doloso o colposo dell'istante, essendosi esattamente rifatto al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare e non avendo motivatose le condotte dall'istante poste in essere dall’istante abbiano costituito un fattore determinante alla produzione dell'evento detenzione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Lamenta (p.11), in particolare , il ricorrente c he la Corte di appello si sia genericamente soffermata sulla fase delle indagini preliminari, rifacendosi al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, disatteso poi nel giudizio di merito e che, così facendo, non abbia motivato in ordine alla sussistenza del la condizione ostativa all’indennizzo invocato, costituita dall'aver l’[OSCURATO:PERSONA] colposamente dato causa all'ingiusta detenzione.

Argomentando nei suddetti termini, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione avrebbe quindirivalutato gli elementi indiziari, inquadrandoli in un giudizio di ipotetica fondatezza delle imputazioni originariamente ascritte, e travalica to l’ ambito d ella propriacognizione.

Si tratta di considerazioni condivisibili.

Come è noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” ed una serie di limitazioni probatorie).

Ciò detto, va ribadito che, pur essendo titolare di un potere autonomo di valutazione dei fatti, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non può ignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale, ove abbia diretta incidenza sulla sussistenza del dolo o della colpa grave, il che comporta che egli debba tenere conto del contenuto della sentenza irrevocabile di proscioglimento e, in particolare, delle circostanze da essa escluse o degli elementi indiziari che siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, attestatasull’ordinanza cautelare e sug l i atti investigativi a supporto, ha affermato, in termini del tutto generici, che l’[OSCURATO:PERSONA] era «a conoscenza delle diverse iniziative illecite poste in essere» da [OSCURATO:PERSONA] -già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e ritenuto capo di un'associazione dedita al narcotraffico- e ha sostenuto come non sia emersa, «nel corso di tutto il procedimento, la [sua] volontà di discostarsi dalla condotte illecite rilevate a livello indiziario».

Ha poi evidenziato che l’[OSCURATO:PERSONA] è figlio di una sorella del [OSCURATO:PERSONA], « coabitante nella medesima abitazione, potendosi quindi configurare un rapporto tra i due, oltre quello di parentela…».

Nell’individuare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del [OSCURATO:PERSONA] della cautela, la Corte di appello ha, in sostanza, focalizzato la propria attenzione sull’ordinanza cautelare, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita nel giudizio assolutorio.

L'ingiustizia della detenzione, invero, va valutata con riferimento alla sussistenza dei fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione: sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non opera alcun riferimento alla sentenza assolutoria.

Ciò anche inragione del principio per il quale al giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez.4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

L’errore prospettico testé evidenziato ha condotto il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo.

Quanto al temadel rapporto con il [OSCURATO:PERSONA],richiamato dal [OSCURATO:PERSONA] della riparazione nei termini piùsopra ricordati , è noto che , secondo l'insegnamento di questa Corte , la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 -dep. 28/11/2018, Puro, Rv, 274498).

Rispetto al dato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il fratello della madre dell’istante , l'ordinanza impugnata,nel reputare “ambigua” tale frequentazione, è del tutto priva di riferimenti, tenuto conto che, in presenza di relazioniparentali, sussiste un obbligo di motivazione tale da giustificare la connotazione di “ambiguità”, con l’inserimento di circostanze che rimandino ad una frequentazione non esclusivamente legata a ragioni parentali.

Invero, quando si evoca la frequentazione ambigua, occorre assumere e valutarei fatti che sono stati affermati nel giudizio assolutorio, specificando le ragioni che inducono a ritenere che la frequentazione vada ol t re il semplice rapporto di parentela (cfr.

S ez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277475; Sez.4, n. 1235 del 26/11/2013 , dep. 2014 , Calo' , Rv. 258610 ).

Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato èpertanto carente di motivazione.

Erroneo appare poi il rilievo attribuito dal [OSCURATO:PERSONA] della riparazione al fatto che l’istantesia stato assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., atteso che l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.,attribuisce il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione a "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato",senza operare alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui il proscioglimento è stato dichiarato ai sensi del comma 1 ovvero del comma2 dell'art. 530 del codice dirito ( Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004 , Min.

Ec.

Fin. in proc.

Zitello , Rv.228791).

Non ha pertanto rilievo se all’assoluzione il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova.

3. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio, tenendo conto di quanto sopra evidenziato.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell’ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari, in forza di ordinanza di misura cautelare del 3 dicembre 2020, emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in ordine ai reati di cui all’art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e6, medesimo decreto (capo 28). 1.1.Per tali fatti, con sentenza del 15 maggio 2023, il Tribunale di Roma emetteva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] sentenza di assoluzione che trovava conferma dalla Corte di appello di Roma in data 17 luglio 2024. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore che,con un unico motivo, deduce violazione d i legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta asserita come gravemente colposa dell’istante. Evidenzia come questi siarisultato del tutto estraneo alle operazioni illecite poste in essere dal cugino [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto cenno all’[OSCURATO:PERSONA] di un suo nuovo canale di approvvigionamento non significa che l'abbia coinvolto nel progetto, risultando infatti che l’ [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai fornito alcun rilevante contributo.Il comportamento dell'istante rientrerebbe in una frequentazione non ambigua con il [OSCURATO:PERSONA] che erasuo cugino, diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai avutoconsapevolezza di appartenere ad un'associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non avrebbe motivato in merito alla condotta extraprocessuale tenuta dall’odierno ricorrente, il quale non solo non ha avuto alcun tipo di contatticon i coimputati ma si è limitato semplicemente ad avere un rapporto lecito,di natura anche parentale, con il [OSCURATO:PERSONA] ; né avrebbe dato adeguatamente conto dell'effettiva consistenza del comportamento doloso o colposo dell'istante, essendosi esattamente rifatto al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare e non avendo motivatose le condotte dall'istante poste in essere dall’istante abbiano costituito un fattore determinante alla produzione dell'evento detenzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Lamenta (p.11), in particolare , il ricorrente c he la Corte di appello si sia genericamente soffermata sulla fase delle indagini preliminari, rifacendosi al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, disatteso poi nel giudizio di merito e che, così facendo, non abbia motivato in ordine alla sussistenza del la condizione ostativa all’indennizzo invocato, costituita dall'aver l’[OSCURATO:PERSONA] colposamente dato causa all'ingiusta detenzione. Argomentando nei suddetti termini, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione avrebbe quindirivalutato gli elementi indiziari, inquadrandoli in un giudizio di ipotetica fondatezza delle imputazioni originariamente ascritte, e travalica to l’ ambito d ella propriacognizione. Si tratta di considerazioni condivisibili. Come è noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” ed una serie di limitazioni probatorie). Ciò detto, va ribadito che, pur essendo titolare di un potere autonomo di valutazione dei fatti, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non può ignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale, ove abbia diretta incidenza sulla sussistenza del dolo o della colpa grave, il che comporta che egli debba tenere conto del contenuto della sentenza irrevocabile di proscioglimento e, in particolare, delle circostanze da essa escluse o degli elementi indiziari che siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, attestatasull’ordinanza cautelare e sug l i atti investigativi a supporto, ha affermato, in termini del tutto generici, che l’[OSCURATO:PERSONA] era «a conoscenza delle diverse iniziative illecite poste in essere» da [OSCURATO:PERSONA] -già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e ritenuto capo di un'associazione dedita al narcotraffico- e ha sostenuto come non sia emersa, «nel corso di tutto il procedimento, la [sua] volontà di discostarsi dalla condotte illecite rilevate a livello indiziario». Ha poi evidenziato che l’[OSCURATO:PERSONA] è figlio di una sorella del [OSCURATO:PERSONA], « coabitante nella medesima abitazione, potendosi quindi configurare un rapporto tra i due, oltre quello di parentela…». Nell’individuare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del [OSCURATO:PERSONA] della cautela, la Corte di appello ha, in sostanza, focalizzato la propria attenzione sull’ordinanza cautelare, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita nel giudizio assolutorio. L'ingiustizia della detenzione, invero, va valutata con riferimento alla sussistenza dei fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione: sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non opera alcun riferimento alla sentenza assolutoria. Ciò anche inragione del principio per il quale al giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez.4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). L’errore prospettico testé evidenziato ha condotto il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. Quanto al temadel rapporto con il [OSCURATO:PERSONA],richiamato dal [OSCURATO:PERSONA] della riparazione nei termini piùsopra ricordati , è noto che , secondo l'insegnamento di questa Corte , la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 -dep. 28/11/2018, Puro, Rv, 274498). Rispetto al dato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il fratello della madre dell’istante , l'ordinanza impugnata,nel reputare “ambigua” tale frequentazione, è del tutto priva di riferimenti, tenuto conto che, in presenza di relazioniparentali, sussiste un obbligo di motivazione tale da giustificare la connotazione di “ambiguità”, con l’inserimento di circostanze che rimandino ad una frequentazione non esclusivamente legata a ragioni parentali. Invero, quando si evoca la frequentazione ambigua, occorre assumere e valutarei fatti che sono stati affermati nel giudizio assolutorio, specificando le ragioni che inducono a ritenere che la frequentazione vada ol t re il semplice rapporto di parentela (cfr. S ez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277475; Sez.4, n. 1235 del 26/11/2013 , dep. 2014 , Calo' , Rv. 258610 ). Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato èpertanto carente di motivazione. Erroneo appare poi il rilievo attribuito dal [OSCURATO:PERSONA] della riparazione al fatto che l’istantesia stato assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., atteso che l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.,attribuisce il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione a "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato",senza operare alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui il proscioglimento è stato dichiarato ai sensi del comma 1 ovvero del comma2 dell'art. 530 del codice dirito ( Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004 , Min. Ec. Fin. in proc. Zitello , Rv.228791). Non ha pertanto rilievo se all’assoluzione il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova. 3. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio, tenendo conto di quanto sopra evidenziato. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co
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