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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30106/2026

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pello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria difensiva depositata dalla difesa;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 14 ottobre 2025, la Corte di appello di Romarigettava l’impugnazione proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente avverso lasentenza del Gip del Tribunale di Roma che lo aveva condannato per il delitto dicui all’art. 56, 575 cod. pen.;rilevato che il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di duearticolati motivi: 1) con il primo motivo, lamenta che la Corte territoriale abbiaqualificato il dolo come alternativo, pur avendolo tratteggiato, in fatto, come undolo eventuale.

Ciò sulla base di argomentazioni che, nella prospettazionedifensiva, sono inficiate da: 1a) travisamento della prova con riferimento alleragioni della desistenza; 1b) dal carattere congetturale della ragione dellasuperficialità della ferita; 1c) dal travisamento della prova sulla contestualitàdella reazione; 1d) dall’ illogicità della motivazione con riferimento alle ragionidelle modalità con le quali è stato inferto il colpo; 2) con il secondo motivodenuncia violazione di legge in quanto i motivi esposti hanno incidenza anchesulla valutazione della idoneità e inequivocità degli atti a causare la morte;rilevato che, a seguito della notifica dell’avviso contenente l’enunciazione dellecause di inammissibilità, il difensore ha depositato una memoria nella quale hasostanzialmente ribadito gli argomenti illustrati in sede di ricorso;ritenuto che il ricorso sia inammissibile: nonostante vengano prospettati comevizio di travisamento, in realtà i motivi addotti si risolvono in una sostanzialerichiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto che, invece, sia pure conmotivazione sintetica, sono state valutate con argomenti non palesemente illogiciné contraddittori;che neanche è ravvisabile una violazione di legge con riferimento ai requisiti diidoneità e inequivocità dell’azione.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che«L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deveessere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cuiopera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontariapresuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui,qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti,l ' i p o t e s i d e l t e n t a t i v o [ . . . ] » ( S e z . 2 , S e n t e n z a n . 4 4 1 4 8d e l 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 U d . ( d e p . 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 ) R v . 2 6 0 8 5 5 – 0 1 ) .Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi laddove ha ritenuto che l’inseguimento della vittima, l’arma utilizzata(coltello con lama di circa cm 25) e la porzione di corpo attinta dal colpo ovvero ilcollo in corrispondenza della giugulare, con conseguente lesione che ha richiestopunti di sutura, costituiscono atti la cui idoneità a causare la morte, in ungiudizio ex ante, non è dubitabile, così come la inequivocità dell’atto; sulla basedei medesimi elementi è stato correttamente argomentata la volontà omicidariadell'imputato che si atteggia, quantomeno, come dolo alternativo;ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivipalesemente infondati, debba essere respinto con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria difensiva depositata dalla difesa;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 14 ottobre 2025, la Corte di appello di Romarigettava l’impugnazione proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente avverso lasentenza del Gip del Tribunale di Roma che lo aveva condannato per il delitto dicui all’art. 56, 575 cod. pen.;rilevato che il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di duearticolati motivi: 1) con il primo motivo, lamenta che la Corte territoriale abbiaqualificato il dolo come alternativo, pur avendolo tratteggiato, in fatto, come undolo eventuale. Ciò sulla base di argomentazioni che, nella prospettazionedifensiva, sono inficiate da: 1a) travisamento della prova con riferimento alleragioni della desistenza; 1b) dal carattere congetturale della ragione dellasuperficialità della ferita; 1c) dal travisamento della prova sulla contestualitàdella reazione; 1d) dall’ illogicità della motivazione con riferimento alle ragionidelle modalità con le quali è stato inferto il colpo; 2) con il secondo motivodenuncia violazione di legge in quanto i motivi esposti hanno incidenza anchesulla valutazione della idoneità e inequivocità degli atti a causare la morte;rilevato che, a seguito della notifica dell’avviso contenente l’enunciazione dellecause di inammissibilità, il difensore ha depositato una memoria nella quale hasostanzialmente ribadito gli argomenti illustrati in sede di ricorso;ritenuto che il ricorso sia inammissibile: nonostante vengano prospettati comevizio di travisamento, in realtà i motivi addotti si risolvono in una sostanzialerichiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto che, invece, sia pure conmotivazione sintetica, sono state valutate con argomenti non palesemente illogiciné contraddittori;che neanche è ravvisabile una violazione di legge con riferimento ai requisiti diidoneità e inequivocità dell’azione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che«L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deveessere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cuiopera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontariapresuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui,qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti,l ' i p o t e s i d e l t e n t a t i v o [ . . . ] » ( S e z . 2 , S e n t e n z a n . 4 4 1 4 8d e l 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 U d . ( d e p . 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 ) R v . 2 6 0 8 5 5 – 0 1 ) .Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi laddove ha ritenuto che l’inseguimento della vittima, l’arma utilizzata(coltello con lama di circa cm 25) e la porzione di corpo attinta dal colpo ovvero ilcollo in corrispondenza della giugulare, con conseguente lesione che ha richiestopunti di sutura, costituiscono atti la cui idoneità a causare la morte, in ungiudizio ex ante, non è dubitabile, così come la inequivocità dell’atto; sulla basedei medesimi elementi è stato correttamente argomentata la volontà omicidariadell'imputato che si atteggia, quantomeno, come dolo alternativo;ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivipalesemente infondati, debba essere respinto con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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