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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09955/2026

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fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con luielettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso l’avv.- ricorrente -controrappresentato e difeso - giusta procura speciale in atti - dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Barretta (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente al quale elettivamentedomicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto reso dal Tribunale Fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] in data 17marzo 2021 e pubblicato il 23 marzo 2021;Numero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.3.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – decidendosull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidel Fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” – ha: (i) rigettato l’istanza di rimessionein termini; (ii) dichiarato inammissibile il ricorso; (iii) condannato Raffaelecuratela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di euro 13.430, oltre spesegenerali, Iva e Cassa come per legge.1.1 Con domanda, presentata ai sensi dell’art. 93 l. fall. e depositata il12.4.2019, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo che con contratto di prestazione d’operaprofessionale, stipulato il 17.7.2014, [OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva conferitol’incarico di svolgere una serie di attività di esame dei rapporti bancariintrattenuti dalla società, finalizzati ad istruire trattative o vertenze dicarattere recuperatorio.2.

All’udienza di verifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice delegato rigettava ladomanda, atteso che, pur essendovi la prova del conferimento dell’incarico,mancava la prova dell’esecuzione della prestazione, in quanto la relazioneperitale era priva di data certa e nell’accordo transattivo tra la societàBagatelle s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. non vi era riferimento alla perizia.3.

Il decreto di esecutorietà dello stato passivo, contenente il rigetto delladomanda dell’istante, era comunicato a mezzo pec del 14.11.2019.4.

Con atto di opposizione depositato in data 24.2.2020, [OSCURATO:PERSONA] la rimessione in termini per la proposizione del ricorso ai sensidell’art. 98 l. fall., atteso che il ritardo nella proposizione dell’opposizione eraderivato - a suo dire - da causa a lui non imputabile.4.1 In particolare, Fiume deduceva: - di aver depositato telematicamente indata 14.12.2019 il ricorso in opposizione ai fini dell’iscrizione a ruolo,ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione e la ricevuta di avvenutaconsegna; - che in pari data perveniva la terza pec dell’esito dei controlliNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026automatici del sistema, che riscontrava un errore imprevisto e chiariva lanecessità di verifiche da parte della cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];- che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno di scadenza del deposito, la cancelleriacomunicava il rifiuto dell’atto.

Evidenziava sempre in sede di giudizio diopposizione, che - preso atto della mancata accettazione dell’iscrizione a ruolo- il difensore, dopo essersi attivato per individuare le cause del rifiuto, siapresso il proprio gestore dei servizi informatici [OSCURATO:PERSONA] sia presso lacancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e non avendo riscontrato alcunacausa a lui imputabile, procedeva in data 24.2.2020 a un nuovo deposito delricorso.

Nel merito, [OSCURATO:PERSONA] domandava al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma dieuro 173.332,03 comprensivo di IVA e cassa previdenza, il tutto in viaprivilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. e, in via gradata, l’ammissionesempre con il richiesto privilegio per l’importo ritenuto equo.4.2 La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., ritualmente costituitasi ingiudizio, eccepiva, preliminarmente, la decadenza del Fiume dal proporreimpugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo stante iltardivo deposito del ricorso ex art. 98 l. fall. e l’inammissibilità e infondatezzadell’istanza di rimessione in termini.4.3 Il Tribunale, nel respingere la proposta opposizione, osservava che: (i) ilricorso ex art. 98 l. fall. era stato depositato oltre il termine di trenta giorniprevisto dalla norma ed era anche tardiva l’istanza di rimessione in terminipresentata da parte opponente; (ii) il deposito telematico si caratterizza,infatti, come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, secondol’impostazione ormai prevalente in giurisprudenza coerente con il datoletterale che emerge dall’art. 16-bis, comma 7, D.L. n.179/2012, il momentodi perfezionamento per il depositante coincide con il rilascio della ricevuta diavvenuta consegna (cfr. Cass. 28982/19; Cass. n. 1366/2018); (iv) tuttaviase il momento di perfezionamento è rappresentato dalla data di rilascio dellaricevuta di avvenuta consegna, è altrettanto vero che si tratta di un effettoanticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buonfine dell'intero procedimento di deposito, che avviene con la quarta pec e cioèquando il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibileNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026alle controparti (cfr. Cass.28982/19); (v) inoltre l’istanza con la qualel’opponente aveva domandato la rimessione in termini, unitamente aldeposito del nuovo ricorso in opposizione, doveva essere rigettata; (vi) lavalutazione della congruità del termine di presentazione dell’istanza dirimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. è collegata infattialla particolarità del caso concreto, secondo un criterio di ragionevolezza lacui valutazione è rimessa al giudice del merito; (vii) nel processo diopposizione, il termine ragionevole per il deposito dell’istanza di rimessionein termini poteva essere individuato nello stesso termine che l’art. 98 l. fall.fissa per il deposito delle impugnative avverso il decreto di esecutività dellostato passivo del giudice delegato e, dunque, trenta giorni; (viii) applicandoil criterio ermeneutico ora indicato, l’opponente aveva avuto notizia già indata 16.12.2019 dell’esito negativo del deposito telematico dell’atto diopposizione e aveva depositato l’istanza di rimessione in termini “dopo oltre120 giorni” e, cioè in data 24.2.2021, svolgendo, peraltro, indagini inutili, aifini della valutazione della tempestività dell’istanza di rimessione in termini,diretti ad accertare le cause del rifiuto del primo ricorso.5.

Il decreto, pubblicato il 23 marzo 2021, è stato impugnato da Raffaeledella “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denunzia la “violazione o falsa applicazione dell’art.16 bis, comma 7, D.L. 179/2012, convertito con modifiche in Legge n. 221del 17.12.2012 e ss.mm.ii. nonché art. 13 D.M. n. 44/2011 e dell’art. 24 Cost.in relazione all’art. 360, I co., n. 3 cpc, laddove il Tribunale Fallimentare diNapoli Nord aveva dichiarato inammissibile il ricorso”.1.1 Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe in primo luogo violato l’art. 16bis, comma 7, del D.L. 179/2012, convertito con modifiche in L. 221/2012,che prescrive: - che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenutoal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da partedel gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia; - cheNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026il deposito risulta tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenutaconsegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza; - che il depositoè tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.1.2 Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale, pur richiamando correttiprincipi interpretativi, non avrebbe poi fatto applicazione degli stessi, citando,a sostegno della motivazione di rigetto, un precedente giurisprudenziale(Cass. Civ. n. 28982/2019) secondo cui il momento di perfezionamento per ildepositante coincide con il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna ma siperfeziona soltanto con l’accettazione da parte della cancelleria.

Aggiunge chesul punto, più recentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte si èespressa, in un caso analogo a quello di specie, ritenendo tempestivo ildeposito per l’iscrizione a ruolo del ricorso, poi rifiutato dalla cancelleria, inquanto la ricevuta informatica di avvenuta consegna del primo deposito erastata tempestivamente generata prima della scadenza del termine.1.3 Sottolinea ancora il ricorrente che, nell’applicazione corretta dell’art. 16bis sopra citato, occorreva, dunque, ritenere tempestivo il deposito effettuatoil 14.12.2019, come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna, nonrilevando al riguardo il successivo rifiuto dell’atto da parte della cancelleriaricevente, posto che l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria nonconcorreva ad integrare la fattispecie del deposito, come erroneamenteaffermato dal Tribunale, ma riguardava un mero inserimento dell’atto nelfascicolo digitale.1.4 Avrebbe dunque errato il Tribunale nel ritenere non iscritto a ruolo neitermini il ricorso, che invece era stato ritualmente depositato il 14.12.2019 ecioè nel termine di trenta giorni dal 14.11.2019, data di comunicazione deldeposito dello stato passivo esecutivo.

Avrebbe, altresì, dovuto il Tribunaledare atto che l’intera attività successiva era stata effettuata al solo fine dicompletare l’iter di cancelleria necessario per avere la formazione e lavisibilità del fascicolo telematico a seguito dell’iscrizione a ruolo ritualmenteavvenuta, così sopperendo all’errore del sistema informatico ministeriale.1.5 Il motivo è infondato.Sul punto giova invero ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ormaiferma nell’affermare - anche in relazione, più in particolare, al deposito degliNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026ex art. 98 l.fall., nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole,spetta alla parte attivarsi immediatamente per rimediare al mancatoperfezionamento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondo icasi: a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazionecon la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; b) aduna tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ove ladecadenza si assuma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile allaparte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamicacomunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioniallegando le ragioni indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. econtestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla contropartepromuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle chehanno giustificato il rifiuto (così, espressamente Cass. Sez. 1, 13/06/2025,n. 15801; per il tema del deposito telematico del ricorso in cassazione, vedianche Cass. Sez.

Un., 11/10/2023, n. 28403, secondo cui, verbatim: “ildefinitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in viaanticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (rdac) èsubordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dalmessaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento diaccettazione da parte della cancelleria (cd. quarta pec)”.Negli stessi termini ora ricordati, si sono anche pronunciate: Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27766 del17/10/2025.

Quest’ultimo arresto ha precisato, per quanto rileva anche nellafattispecie qui in esame, che “nel caso in cui il rifiuto del deposito telematicodi atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici -comunicato al depositante, tramite la cd. quarta p.e.c., con messaggio di"errore fatale" senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute egeneriche (quale quella di "codice esito: -1") -, non v'è spazio per indaginicirca l'imputabilità dell'errore bloccante al medesimo depositante, sul qualegravano solo gli oneri alternativi di pronta richiesta di rimessione in termini odi ripresa spontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo invioNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026telematico, e non anche di dimostrare natura od origine di tale errore e la suanon imputabilità a propria negligenza”.2.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 153,II comma e 294, II comma, cpc e art. 24 Cost.) – omesso esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc)”,deducendo l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel ritenere nontempestiva l’istanza di rimessione in termini formulata dall’opponente.2.1 Il motivo è inammissibile.2.1.1 Giova ricordare in termini generali che la rimessione in termini richiedela dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa nonimputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà(così, Cass. Sez.

L., Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024; si legga nello stessosenso anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30324 del 25/11/2024, ove si èespressamente affermato: “Ai fini della rimessione in termini ex art. 153,comma 2, c.p.c., la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla partedeve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto”).È stato anche statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che “la rimessionein termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'eventoaddotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere diimpedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito edè incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez.

U., sentenza n. 6431 del 11/03/2025).2.1.2 Ciò posto e ricordato, non risulta sindacabile in cassazione il giudizio difatto che, per essere stato posto in essere dal giudice di merito secondo ilmetodo previsto dalla legge per apprezzare la non imputabilità nel ritardo exart. 153 c.p.c. e, dunque, senza violare i limiti posti alla sua discrezionalità,si mantenga entro i limiti del plausibile.Ebbene, il Tribunale ha, nel caso di specie, svolto un apprezzamento in fattodi carattere negativo sia in ordine all’imputabilità della decadenza in cui eraincorso l’odierno ricorrente nel deposto telematico del ricorso in opposizione,sia nella tardività nella proposizione dell’istanza di rimessione nei termini, conmotivazione adeguata e scevra da criticità argomentative.

Si tratta, cioè, diNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026un apprezzamento di merito, come tale rimesso alla discrezionalità di giudiziodei giudici della fase di merito e che non può essere sindacato invece dalgiudice di legittimità, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., secondo comma, per avere il giudice di prime cure condannato ilricorrente alle spese, senza tener conto della particolarità ed eccezionalitàdella vicenda dovuta esclusivamente ad un errore del sistema informatico delMinistero, senza alcuna attribuibilità dell’errore a lui ricorrente.3.1 Il motivo è infondato.Sul punto giova richiamare i principi espressi da questa Corte di legittimitàsecondo i quali “la decisione del giudice di merito in materia di speseprocessuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazionedi legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente oparzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa” (così,espressamente: Cass. Sez.

L, Sentenza n. 14576 del 27/12/1999; v. anche:Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; Cass. Sez. 2 - , Sentenzan. 11098 del 24/04/2024).Alla luce dei principi da ultimo richiamati e qui ora riaffermati, le doglianzedel ricorrente si presentano come manifestamente infondate.4.

Con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc in relazione all’art. 91 cpc,artt. 2, 3, 4, 5 d.m. n. 35 del 10.3.2014)”, deducendo che il Tribunale abbiaerrato nel condannarlo al pagamento delle spese di lite quantificando le stessesulla scorta del valore della domanda di ammissione al passivo dal medesimoformulata.4.1 Più in particolare, il ricorrente deduce che, in ragione della pronuncia resadal Tribunale, la liquidazione delle spese di lite sarebbe dovuta avvenire inconformità dei parametri fissati dal d.m. 55/2014 per le controversie di valoreindeterminabile.4.2 La doglianza è infondata.In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che “l'art. 6, comma1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014,Numero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, laliquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendoriguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quelladomandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domandamedesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ognialtra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversiaè quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Sez. 6,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15857; vedi anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del23/11/2017).5.

In conclusione, per tutte le ragioni in precedenza illustrate, il ricorso deveessere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con luielettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso l’avv.- ricorrente -controrappresentato e difeso - giusta procura speciale in atti - dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Barretta (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente al quale elettivamentedomicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto reso dal Tribunale Fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] in data 17marzo 2021 e pubblicato il 23 marzo 2021;Numero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.3.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – decidendosull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidel Fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” – ha: (i) rigettato l’istanza di rimessionein termini; (ii) dichiarato inammissibile il ricorso; (iii) condannato Raffaelecuratela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di euro 13.430, oltre spesegenerali, Iva e Cassa come per legge.1.1 Con domanda, presentata ai sensi dell’art. 93 l. fall. e depositata il12.4.2019, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo che con contratto di prestazione d’operaprofessionale, stipulato il 17.7.2014, [OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva conferitol’incarico di svolgere una serie di attività di esame dei rapporti bancariintrattenuti dalla società, finalizzati ad istruire trattative o vertenze dicarattere recuperatorio.2. All’udienza di verifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice delegato rigettava ladomanda, atteso che, pur essendovi la prova del conferimento dell’incarico,mancava la prova dell’esecuzione della prestazione, in quanto la relazioneperitale era priva di data certa e nell’accordo transattivo tra la societàBagatelle s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. non vi era riferimento alla perizia.3. Il decreto di esecutorietà dello stato passivo, contenente il rigetto delladomanda dell’istante, era comunicato a mezzo pec del 14.11.2019.4. Con atto di opposizione depositato in data 24.2.2020, [OSCURATO:PERSONA] la rimessione in termini per la proposizione del ricorso ai sensidell’art. 98 l. fall., atteso che il ritardo nella proposizione dell’opposizione eraderivato - a suo dire - da causa a lui non imputabile.4.1 In particolare, Fiume deduceva: - di aver depositato telematicamente indata 14.12.2019 il ricorso in opposizione ai fini dell’iscrizione a ruolo,ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione e la ricevuta di avvenutaconsegna; - che in pari data perveniva la terza pec dell’esito dei controlliNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026automatici del sistema, che riscontrava un errore imprevisto e chiariva lanecessità di verifiche da parte della cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];- che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno di scadenza del deposito, la cancelleriacomunicava il rifiuto dell’atto. Evidenziava sempre in sede di giudizio diopposizione, che - preso atto della mancata accettazione dell’iscrizione a ruolo- il difensore, dopo essersi attivato per individuare le cause del rifiuto, siapresso il proprio gestore dei servizi informatici [OSCURATO:PERSONA] sia presso lacancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e non avendo riscontrato alcunacausa a lui imputabile, procedeva in data 24.2.2020 a un nuovo deposito delricorso. Nel merito, [OSCURATO:PERSONA] domandava al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma dieuro 173.332,03 comprensivo di IVA e cassa previdenza, il tutto in viaprivilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. e, in via gradata, l’ammissionesempre con il richiesto privilegio per l’importo ritenuto equo.4.2 La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., ritualmente costituitasi ingiudizio, eccepiva, preliminarmente, la decadenza del Fiume dal proporreimpugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo stante iltardivo deposito del ricorso ex art. 98 l. fall. e l’inammissibilità e infondatezzadell’istanza di rimessione in termini.4.3 Il Tribunale, nel respingere la proposta opposizione, osservava che: (i) ilricorso ex art. 98 l. fall. era stato depositato oltre il termine di trenta giorniprevisto dalla norma ed era anche tardiva l’istanza di rimessione in terminipresentata da parte opponente; (ii) il deposito telematico si caratterizza,infatti, come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, secondol’impostazione ormai prevalente in giurisprudenza coerente con il datoletterale che emerge dall’art. 16-bis, comma 7, D.L. n.179/2012, il momentodi perfezionamento per il depositante coincide con il rilascio della ricevuta diavvenuta consegna (cfr. Cass. 28982/19; Cass. n. 1366/2018); (iv) tuttaviase il momento di perfezionamento è rappresentato dalla data di rilascio dellaricevuta di avvenuta consegna, è altrettanto vero che si tratta di un effettoanticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buonfine dell'intero procedimento di deposito, che avviene con la quarta pec e cioèquando il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibileNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026alle controparti (cfr. Cass.28982/19); (v) inoltre l’istanza con la qualel’opponente aveva domandato la rimessione in termini, unitamente aldeposito del nuovo ricorso in opposizione, doveva essere rigettata; (vi) lavalutazione della congruità del termine di presentazione dell’istanza dirimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. è collegata infattialla particolarità del caso concreto, secondo un criterio di ragionevolezza lacui valutazione è rimessa al giudice del merito; (vii) nel processo diopposizione, il termine ragionevole per il deposito dell’istanza di rimessionein termini poteva essere individuato nello stesso termine che l’art. 98 l. fall.fissa per il deposito delle impugnative avverso il decreto di esecutività dellostato passivo del giudice delegato e, dunque, trenta giorni; (viii) applicandoil criterio ermeneutico ora indicato, l’opponente aveva avuto notizia già indata 16.12.2019 dell’esito negativo del deposito telematico dell’atto diopposizione e aveva depositato l’istanza di rimessione in termini “dopo oltre120 giorni” e, cioè in data 24.2.2021, svolgendo, peraltro, indagini inutili, aifini della valutazione della tempestività dell’istanza di rimessione in termini,diretti ad accertare le cause del rifiuto del primo ricorso.5. Il decreto, pubblicato il 23 marzo 2021, è stato impugnato da Raffaeledella “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denunzia la “violazione o falsa applicazione dell’art.16 bis, comma 7, D.L. 179/2012, convertito con modifiche in Legge n. 221del 17.12.2012 e ss.mm.ii. nonché art. 13 D.M. n. 44/2011 e dell’art. 24 Cost.in relazione all’art. 360, I co., n. 3 cpc, laddove il Tribunale Fallimentare diNapoli Nord aveva dichiarato inammissibile il ricorso”.1.1 Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe in primo luogo violato l’art. 16bis, comma 7, del D.L. 179/2012, convertito con modifiche in L. 221/2012,che prescrive: - che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenutoal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da partedel gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia; - cheNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026il deposito risulta tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenutaconsegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza; - che il depositoè tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.1.2 Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale, pur richiamando correttiprincipi interpretativi, non avrebbe poi fatto applicazione degli stessi, citando,a sostegno della motivazione di rigetto, un precedente giurisprudenziale(Cass. Civ. n. 28982/2019) secondo cui il momento di perfezionamento per ildepositante coincide con il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna ma siperfeziona soltanto con l’accettazione da parte della cancelleria. Aggiunge chesul punto, più recentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte si èespressa, in un caso analogo a quello di specie, ritenendo tempestivo ildeposito per l’iscrizione a ruolo del ricorso, poi rifiutato dalla cancelleria, inquanto la ricevuta informatica di avvenuta consegna del primo deposito erastata tempestivamente generata prima della scadenza del termine.1.3 Sottolinea ancora il ricorrente che, nell’applicazione corretta dell’art. 16bis sopra citato, occorreva, dunque, ritenere tempestivo il deposito effettuatoil 14.12.2019, come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna, nonrilevando al riguardo il successivo rifiuto dell’atto da parte della cancelleriaricevente, posto che l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria nonconcorreva ad integrare la fattispecie del deposito, come erroneamenteaffermato dal Tribunale, ma riguardava un mero inserimento dell’atto nelfascicolo digitale.1.4 Avrebbe dunque errato il Tribunale nel ritenere non iscritto a ruolo neitermini il ricorso, che invece era stato ritualmente depositato il 14.12.2019 ecioè nel termine di trenta giorni dal 14.11.2019, data di comunicazione deldeposito dello stato passivo esecutivo. Avrebbe, altresì, dovuto il Tribunaledare atto che l’intera attività successiva era stata effettuata al solo fine dicompletare l’iter di cancelleria necessario per avere la formazione e lavisibilità del fascicolo telematico a seguito dell’iscrizione a ruolo ritualmenteavvenuta, così sopperendo all’errore del sistema informatico ministeriale.1.5 Il motivo è infondato.Sul punto giova invero ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ormaiferma nell’affermare - anche in relazione, più in particolare, al deposito degliNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026ex art. 98 l.fall., nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole,spetta alla parte attivarsi immediatamente per rimediare al mancatoperfezionamento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondo icasi: a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazionecon la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; b) aduna tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ove ladecadenza si assuma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile allaparte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamicacomunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioniallegando le ragioni indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. econtestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla contropartepromuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle chehanno giustificato il rifiuto (così, espressamente Cass. Sez. 1, 13/06/2025,n. 15801; per il tema del deposito telematico del ricorso in cassazione, vedianche Cass. Sez. Un., 11/10/2023, n. 28403, secondo cui, verbatim: “ildefinitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in viaanticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (rdac) èsubordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dalmessaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento diaccettazione da parte della cancelleria (cd. quarta pec)”.Negli stessi termini ora ricordati, si sono anche pronunciate: Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27766 del17/10/2025. Quest’ultimo arresto ha precisato, per quanto rileva anche nellafattispecie qui in esame, che “nel caso in cui il rifiuto del deposito telematicodi atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici -comunicato al depositante, tramite la cd. quarta p.e.c., con messaggio di"errore fatale" senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute egeneriche (quale quella di "codice esito: -1") -, non v'è spazio per indaginicirca l'imputabilità dell'errore bloccante al medesimo depositante, sul qualegravano solo gli oneri alternativi di pronta richiesta di rimessione in termini odi ripresa spontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo invioNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026telematico, e non anche di dimostrare natura od origine di tale errore e la suanon imputabilità a propria negligenza”.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 153,II comma e 294, II comma, cpc e art. 24 Cost.) – omesso esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc)”,deducendo l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel ritenere nontempestiva l’istanza di rimessione in termini formulata dall’opponente.2.1 Il motivo è inammissibile.2.1.1 Giova ricordare in termini generali che la rimessione in termini richiedela dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa nonimputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà(così, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024; si legga nello stessosenso anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30324 del 25/11/2024, ove si èespressamente affermato: “Ai fini della rimessione in termini ex art. 153,comma 2, c.p.c., la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla partedeve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto”).È stato anche statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che “la rimessionein termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'eventoaddotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere diimpedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito edè incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. U., sentenza n. 6431 del 11/03/2025).2.1.2 Ciò posto e ricordato, non risulta sindacabile in cassazione il giudizio difatto che, per essere stato posto in essere dal giudice di merito secondo ilmetodo previsto dalla legge per apprezzare la non imputabilità nel ritardo exart. 153 c.p.c. e, dunque, senza violare i limiti posti alla sua discrezionalità,si mantenga entro i limiti del plausibile.Ebbene, il Tribunale ha, nel caso di specie, svolto un apprezzamento in fattodi carattere negativo sia in ordine all’imputabilità della decadenza in cui eraincorso l’odierno ricorrente nel deposto telematico del ricorso in opposizione,sia nella tardività nella proposizione dell’istanza di rimessione nei termini, conmotivazione adeguata e scevra da criticità argomentative. Si tratta, cioè, diNumero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026un apprezzamento di merito, come tale rimesso alla discrezionalità di giudiziodei giudici della fase di merito e che non può essere sindacato invece dalgiudice di legittimità, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3. Con il terzo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., secondo comma, per avere il giudice di prime cure condannato ilricorrente alle spese, senza tener conto della particolarità ed eccezionalitàdella vicenda dovuta esclusivamente ad un errore del sistema informatico delMinistero, senza alcuna attribuibilità dell’errore a lui ricorrente.3.1 Il motivo è infondato.Sul punto giova richiamare i principi espressi da questa Corte di legittimitàsecondo i quali “la decisione del giudice di merito in materia di speseprocessuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazionedi legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente oparzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa” (così,espressamente: Cass. Sez. L, Sentenza n. 14576 del 27/12/1999; v. anche:Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; Cass. Sez. 2 - , Sentenzan. 11098 del 24/04/2024).Alla luce dei principi da ultimo richiamati e qui ora riaffermati, le doglianzedel ricorrente si presentano come manifestamente infondate.4. Con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc in relazione all’art. 91 cpc,artt. 2, 3, 4, 5 d.m. n. 35 del 10.3.2014)”, deducendo che il Tribunale abbiaerrato nel condannarlo al pagamento delle spese di lite quantificando le stessesulla scorta del valore della domanda di ammissione al passivo dal medesimoformulata.4.1 Più in particolare, il ricorrente deduce che, in ragione della pronuncia resadal Tribunale, la liquidazione delle spese di lite sarebbe dovuta avvenire inconformità dei parametri fissati dal d.m. 55/2014 per le controversie di valoreindeterminabile.4.2 La doglianza è infondata.In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che “l'art. 6, comma1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014,Numero registro generale 10884/2021Numero sezionale 1352/2026Numero di raccolta generale 9955/2026Data pubblicazione 17/04/2026secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, laliquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendoriguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quelladomandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domandamedesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ognialtra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversiaè quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Sez. 6,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15857; vedi anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del23/11/2017).5. In conclusione, per tutte le ragioni in precedenza illustrate, il ricorso deveessere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 09955/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris