CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1979
Cassazione n. 33334/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](ROMANIA) il 25/01/1979 avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2025, la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia emessa in data 30 giugno 2022 dal Tribunale di Genova, che aveva dichiarato BOT [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod.pen., condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in riferimento alla motivazione addotta per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a rilevare unicamente i precedenti penali dell'imputato senza prendere posizione sugli elementi evidenziati nell'atto di appello: la minima gravità del fatto, l'ottimo contegno serbato nell'immediatezza, le condizioni di marginalità sociale e le ampie possibilità di risocializzazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche valorizzando i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato e la persistenza di stimoli criminogeni sintomatica di perdurante inclinazione alla commissione di delitti contro il patrimonio. Come correttamente rilevato dai giudici di merito, emerge una personalità gravemente negativa dell'imputato e la sua proclività alla violazione della legge penale, elementi pregnanti e di evidente incisività che giustificano il diniego delle attenuanti generiche. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025