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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27961/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 3149/2016 depositata il 13 dicembre 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia emetteva avviso di accertamento per recuperare, relativamente all’anno d’imposta 2009, le imposte evase dalla società CSM a r.l. a seguito di una frode carosello e altre irregolarità fiscali, addebitando altresì al socio odierno controricorrente i relativi utili extra-contabili, che pure formavano oggetto di autonomo avviso di accertamento.

La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR confermava la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre l’Agenziadelle entrate in cassazione con due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso e da ultimo ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

La difesa erariale infatti sostiene che la decisione d’appello erroneamente si basava su un p.v.c. della G.d.F. di Cerignola che imputava alla società a titolo di utile l’omesso versamento di i.v.a., mentre l’accertamento in esame si basava su altro p.v.c., inerente appunto alla frode carosello e basato su cinque rilievi.

Poiché proprio tale equivoco aveva caratterizzato la decisione di primo grado, e proprio su di esso si basava l’atto d’appello, il non aver la CTR affrontato la questione determinava l’omissione dell’esame del mezzo proposto. 1.1.Il motivo è fondato.

Esso nonostante la prima parte sia dedicata ad altro aspetto, cioè alla ritenuta definitività anche nei confronti del socio dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, è poi definitivamente chiarito nei termini sopra riportati, e pertanto la doglianza attiene alla mancata considerazione da parte della CTR, come già prima della CTP, relativamente ai fondamenti dell’accertamento nei riguardi della società, e “a cascata” del socio che si presume abbia ritratto i relativi utili.

Tali fondamenti andrebbero rinvenuti nella “complessa e articolata attività istruttoria intrapresa dall’ufficio antifrode …” per cui in realtà l’avviso venne emesso “ai sensi dell’art. 39, 2° comma lett.a)” che “discende tout court dalla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2009 in combinato disposto con l’attività di controllo svolta dall’Ufficio antifrode” (cfr. atto d’appello), mentre entrambi i giudici di merito si sarebbero esclusivamente concentrati su atti assolutamente inconferenti (il p.v.c. della guardia di finanza di Cerignola).

Osservato come in effetti nel caso di specie l’esame dell’accertamento assumeva rilevanza visto che il socio, pacificamente, all’epoca dello stesso e della notifica dell’avviso non era più socio (cfr. Cass. 16968/24), risulta effettivamente omesso l’esame del motivo proposto in appello dall’Agenzia, che come riportato sopra era effettivamente basato sulla mancata considerazione relativa all’oggetto del controllo operato dall’ufficio, peraltro indispensabile ai fini della verifica della legittimità della ripresa.

2. Col secondo motivo si denuncia motivazione parvente.

2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

3. Da quanto precede deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondo grado che provvederà altresì alla determinazione delle spese del presente giudizio.

Tanto determina altresì l’assorbimento delle questioni inerenti alle sanzioni, ivi comprese le richieste di cui alla memoria illustrativa, sollevate dal contribuente, dal momento che risulta preliminare l’esame della fondatezza del motivo inerente al fondamento della ripresa.

P. Q. M. La Corte in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Foggia, che in diversa composizione provvederà altresì alla liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 3149/2016 depositata il 13 dicembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia emetteva avviso di accertamento per recuperare, relativamente all’anno d’imposta 2009, le imposte evase dalla società CSM a r.l. a seguito di una frode carosello e altre irregolarità fiscali, addebitando altresì al socio odierno controricorrente i relativi utili extra-contabili, che pure formavano oggetto di autonomo avviso di accertamento. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR confermava la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre l’Agenziadelle entrate in cassazione con due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso e da ultimo ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. La difesa erariale infatti sostiene che la decisione d’appello erroneamente si basava su un p.v.c. della G.d.F. di Cerignola che imputava alla società a titolo di utile l’omesso versamento di i.v.a., mentre l’accertamento in esame si basava su altro p.v.c., inerente appunto alla frode carosello e basato su cinque rilievi. Poiché proprio tale equivoco aveva caratterizzato la decisione di primo grado, e proprio su di esso si basava l’atto d’appello, il non aver la CTR affrontato la questione determinava l’omissione dell’esame del mezzo proposto. 1.1.Il motivo è fondato. Esso nonostante la prima parte sia dedicata ad altro aspetto, cioè alla ritenuta definitività anche nei confronti del socio dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, è poi definitivamente chiarito nei termini sopra riportati, e pertanto la doglianza attiene alla mancata considerazione da parte della CTR, come già prima della CTP, relativamente ai fondamenti dell’accertamento nei riguardi della società, e “a cascata” del socio che si presume abbia ritratto i relativi utili. Tali fondamenti andrebbero rinvenuti nella “complessa e articolata attività istruttoria intrapresa dall’ufficio antifrode …” per cui in realtà l’avviso venne emesso “ai sensi dell’art. 39, 2° comma lett.a)” che “discende tout court dalla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2009 in combinato disposto con l’attività di controllo svolta dall’Ufficio antifrode” (cfr. atto d’appello), mentre entrambi i giudici di merito si sarebbero esclusivamente concentrati su atti assolutamente inconferenti (il p.v.c. della guardia di finanza di Cerignola). Osservato come in effetti nel caso di specie l’esame dell’accertamento assumeva rilevanza visto che il socio, pacificamente, all’epoca dello stesso e della notifica dell’avviso non era più socio (cfr. Cass. 16968/24), risulta effettivamente omesso l’esame del motivo proposto in appello dall’Agenzia, che come riportato sopra era effettivamente basato sulla mancata considerazione relativa all’oggetto del controllo operato dall’ufficio, peraltro indispensabile ai fini della verifica della legittimità della ripresa. 2. Col secondo motivo si denuncia motivazione parvente. 2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. 3. Da quanto precede deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondo grado che provvederà altresì alla determinazione delle spese del presente giudizio. Tanto determina altresì l’assorbimento delle questioni inerenti alle sanzioni, ivi comprese le richieste di cui alla memoria illustrativa, sollevate dal contribuente, dal momento che risulta preliminare l’esame della fondatezza del motivo inerente al fondamento della ripresa. P. Q. M. La Corte in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Foggia, che in diversa composizione provvederà altresì alla liquida
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