CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZERE Gazmend, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/2/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che -ritenuto assorbito il reato di violazione di domicilio contestato al capo 2 in quello di estorsione tentata di cui al capo 1 e ridotta conseguentemente la sanzione inflitta, per effetto della eliminazione dell'aumento disposto per la relativa continuazione - ha riformato sul punto la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Bologna, all'esito del giudizio abbreviato, in data 21 marzo 2019, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. erronea applicazione della legge processuale e connesso vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 603, comma 2 e 495, comma 1, stesso codice), per avere la Corte implicitamente negato, con motivazione resa solo in sentenza, la richiesta rinnovazione documentale della istruttoria dibattimentale (acquisizione di due titoli cautelari, emessi il 10 luglio 2019 ed il 12 ottobre 2019, per fatti che la difesa ritiene connessi o probatoriamente collegati a quelli per cui si procede), assolutamente rilevante e decisiva al fine di chiarire i rapporti tra le parti, essendo anche le persone offese coinvolte in traffici di stupefacenti comuni all'imputato; 1.2. erronea applicazione della legge processuale e connesso vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte del tutto omesso ogni argomentazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni di accusa rese a carico dell'imputato dalle persone offese e testi d'accusa, essendo evidentemente costoro indagati in procedimento probatoriamente collegato e dovendo quindi costoro rendere dichiarazioni assistite ex art. 63 e 210 cod. proc. pen., con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza assistenza del difensore; 1.3. Violazione e falsa applicazione della legge penale, difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale immotivatamente negato le richieste circostanze attenuanti generiche, nonostante gli elementi positivamente apprezzabili documentati con gli allegati alla memoria prodotta in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di autosufficienza dei motivi, che neppure si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, svolgendo peraltro censure alle valutazioni processuali svolte dalla Corte di merito, che il Collegio ha diffusamente e congruamente argomentato. 1.1. Quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione in appello della istruttoria documentale (acquisizione di ordinanze cautelari emesse in diversi procedimenti per fatti che la difesa ritiene connessi o comunque probatoriamente collegati a quelli estorsivi ed in materia di stupefacenti per cui si procede), rileva la Corte che il giudice della revisione nel merito ha offerto diffusa e congrua motivazione circa la ritenuta superfluità della rinnovata istruttoria, per manifesta irrilevanza dei documenti processuali dei quali si chiedeva l'acquisizione agli atti del processo. Trattandosi di evidenze documentali sopravvenute alla decisione di primo grado, si versa nel campo di applicazione disciplinato dal comma 2 dell'art. 603 del codice di rito, che richiama, per la ammissione, i criteri indicati al comma 1 dell'art. 495 dello stesso codice, lasciando al giudice del merito lo scrutinio circa la superfluità o la manifesta irrilevanza della prova "postuma" da assumere. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha compiutamente motivato in fatto circa la assoluta superfluità e la manifesta irrilevanza della rinnovazione documentale richiesta, evidenziando peraltro che una ordinanza non vedeva neppure indagate le persone offese di questo processo, mentre l'altra (per la quale le parti offese sarebbero indagate a piede libero) inerisce a fatti commessi in epoca successiva a quelli qui contestati e comune non collegati a questi. In presenza di tale congrua e logicamente condivisibile motivazione, il giudice di legittimità non ha pertanto accesso alla valutazione del merito in ordine alle necessità istruttorie ravvisate dal ricorrente e non apprezzate dal giudice del merito, che, riservata in udienza la decisione sulla istanza, ha argomentato il rigetto con la diffusa e corretta motivazione della impugnata sentenza (sul punto si veda Sez. 2, n. 40855, del 19/4/2017, Rv. 271163, che si richiama anche per i precedenti conformi citati in nota c.e.d.: Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.). 1.2. Del pari, ed anzi, conseguentemente inammissibile si rivela il secondo motivo di ricorso, non potendo emergere dagli atti in possesso degli inquirenti l'indizio che le persone offese rivestissero (al momento di rendere dichiarazioni) la qualità di soggetti indagati per fatti connessi o probatoriamente collegati, circostanza che comunque non appare dimostrata, alla luce di quanto rappresentato in motivazione dalla Corte di merito. La Corte territoriale ha infatti sul punto precisamente argomentato circa la non interferenza probatoria delle distinte ipotesi di reato. In ogni caso la deduzione del vizio difetta di ogni allegazione documentale, così scivolando verso la inammissibilità per deficit di autosufficienza. 1.3. La medesima sorte avvince il terzo motivo di ricorso dedicato alla censurata negazione delle circostanze attenuanti generiche, richieste con i motivi di appello, avendo la Corte territoriale motivatamente respinto i motivi di gravame dedicati al trattamento sanzionatorio e circostanziale, pur tenendo in debita considerazione l'impegno formativo manifestato dall'imputato dopo la commissione dei fatti per cui è processo. Sul punto è bene ricordare che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133, primo comma, cod. pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, secondo comma, cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis, cod. pen., e ciò conduce a ritenere la condotta susseguente al reato solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini del richiesto scrutinio, elemento che può quindi risultare recessivo a fronte della argomentata esuberanza di elementi di segno contrario. Anche la lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza non esclusiva e «mediata» della condotta virtuosa successiva al fatto, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di esibita (ma non dimostrata) riconsiderazione critica del vissuto criminale. 2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 20