CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. L. Birritteri, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto del Tribunale in sede - sezione misure di prevenzione '-, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni quattro ed è stata altresì disposta la confisca di una polizza assicurativa intestata al proposto,t alcune unità immobiliari intestate alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], di un autoveicolo intestato al figlio del proposto, [OSCURATO:PERSONA], e dell'impresa individuale "Mondo carta", di un autoveicolo e di un appartamento, beni tutti intestati all'altro figlio del proposto, [OSCURATO:PERSONA]. Ha in tal modo rigettato gli appelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Preliminarmente ha disatteso la doglianza relativa ad una asserita duplicazione della misura di prevenzione, osservando che la precedente, applicata con provvedimento del 28 gennaio 2000, si fondava su precedenti reati, distinti da quelli, ulteriori e temporalmente successivi, posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale di cui al decreto ora impugnato. Ha quindi affrontato il tema dell'attualità della pericolosità e ha rilevato che dagli accertamenti penali risulta il pieno inserimento del proposto nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito ha svolto un ruolo particolarmente attivo, sì da far ritenere che i suoi legami con la consorteria siano particolarmente stabili e duraturi e quindi proiettati fisiologicamente verso il futuro. Peraltro, espiata la pena per il delitto associativo e l'episodio' di estorsione aggravata, ha commesso un grave delitto in materia di armi. Ha aggiunto che la durata della misura applicata è del tutto proporzionata alla pericolosità sociale, avuto riguardo allo spessore del suo inserimento associativo 3. In ordine alla confisca la Corte di appello ha richiamato le argomentazioni svolte dal primo giudice e le deduzioni del perito, che ha confutato le obiezioni difensive affidate alla memoria e alla relazione del consulente tecnico di parte. Ha quindi passato in rassegna i plurimi rilievi, spiegando le ragioni della loro inconsistenza. Quanto poi all'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che per gli anni di riferimento si è registrata una situazione di incapienza finanziaria del suo nucleo familiare sì da non consentire di ritenere giustificati né l'investimento inerente all'acquisto della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" né i successivi acquisti dell'autovettura e dell'appartamento.4. Avverso il decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Anzitutto, è stata illegittimamente duplicata la misura di prevenzione. Quando si dette seguito alla nuova richiesta di misura di prevenzione, [OSCURATO:PERSONA] era già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei. La conseguenza è che il giudice non poteva applicare una nuova misura, anche in ragione del fatto che la misura fu applicata sostanzialmente previa rivalutazione dei pregressi presupposti, già valutati. Poi, il giudizio di attualità della pericolosità sociale è stato motivato con un mero richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza alcun specifico riferimento al contenuto e al significato delle stesse rispetto all'assunto da dimostrare; e senza quindi confrontarsi con le doglianze di appello. I due collaboratori invero avevano riferito che era stato piuttosto [OSCURATO:PERSONA] ad aver assunto la posizione di vertice e non il proposto Russo. Peraltro, la intraneità associativa di quest'ultimo è stata contestata sino al 2008 e quindi per una epoca assai risalente rispetto al decreto di prevenzione emesso in primo grado. Non giova, infinesal giudizio sull'attualità della pericolosità il richiamo alla commissione nel 2015 di un reato in materia di armi, vicenda marginale e del tutto avulsa dal contesto criminale. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'elusione dell'obbligo di indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'imposizione dell'obbligo di soggiorno e della durata così lunga della misura, pari ad anni quattro, e per l'omessa rilevazione della genericità delle prescrizioni imposte con il decreto applicativo della misura. 5.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di rigetto delle doglianze in punto di confisca. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni immobili acquistati. La Corte di appello non ha preso atto dell'errore di calcolo nella determinazione delle spese per consumi del nucleo familiare determinato dall'averlo ritenuto composto di sei e non cinque persone, come in effetti è. Avrebbe dovuto, in ragione di tale errore evidente, disporre perizia onde rilevare la reale entità dei flussi attivi e passivi del patrimonio familiare. La provvista necessaria agli acquisiti dei beni oggetto di confisca è stata integralmente costituita dalle somme ricevute da mutui fondiari; il r"mborso periodico del mutuo era compatibile con i redditi leciti familiari, redditi prodotti anche dalla locazione dei predetti immobili. Peraltro, la spesa per consumi familiari, in disparte l'errore già evidenziato relativo alla composizione numerica del nucleo, è stata erroneamente determinata con il richiamo a dati statistici e non a elementi certi. Non si è poi tenuto conto degli assegni familiari concessi dal Comune in favore delle famiglie indigenti, e non è stata stralciata, ai fini della determinazione del flusso di spesa della famiglia, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che dal 2009 non ha più fatto parte del nucleo del proposto. Non rileva a tal fine che l'acquisto del bene in confisca sia avvenuto in precedenza, perché quel che importa è che [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte della famiglia durante il periodo in cui furono rimborsati i ratei di mutuo Ancora, la Corte di appello non ha provveduto ad accertare, nella quantificazione della lecita provvista del nucleo familiare, l'effettivo esborso di denaro corrisposto all'Amministrazione finanziaria, che la relazione peritale indica, ma solo presuntivamente, come necessariamente versato; e ha errato altresì nel non computare l'importo dei canoni di locazione percepiti "in nero", perché non ha considerato che l'impossibilità di giustificare l'ipotizzata sproporzione adducendo precedenti di evasione fiscale è stata introdotta con modifica legislativa successiva, non operante pertanto per gli acquisti antecedenti la novella. Non ha poi computato i redditi prodotti da alcuni componenti del nucleo familiare, i figli Daniele, [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore, e non ha considerato che per l'anno di acquisto dell'immobile confiscato la sperequazione tra entrate e investimenti riporto un saldo positivo di euro 1.178,00. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], terzo interveniente, ha dedotto vizio di violazione di legge. Il ricorrente ha adempiuto l'onere di allegazione attraverso la produzione di una consulenza tecnica e della documentazione allegata e non si può pretendere che debba provare la liceità della provenienza dei suoi beni. Spetta piuttosto al giudice dimostrare, con argomenti esaustivi, l'illecita provenienza. I giudici del merito non hanno correttamente considerato le allegazioni difensive e hanno fondato il giudizio circa la sproporzione senza tener conto delle criticità evidenziate dal consulente della difesa e dalle allegazioni. 8. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1 I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. i 2. In ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rileva la manifesta infondatezza delle doglianze. 2.1. Quanto al primo motivo La Corte di appello ha ben spiegato come non si possa parlare di alcuna indebita duplicazione di misure di prevenzione, dal momento che il precedente provvedimento applicativo trovò fondamento e giustificazione nell'accertamento in sede penale della commissione di altri reati rispetto a quelli considerati per l'applicazione della successiva misura di prevenzione (fl. 8 del decreto impugnato). 2.2. In merito al profilo dell'attualità della pericolosità sociale la Corte di appello ha dato motivazione tutt'altro che apparente, affermando che le risultanze in atti danno dimostrazione che, al momento di emissione del decreto impugnato, il ruolo del proposto all'interno della compagine associativa di tipo mafioso - famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] - si 'era dispiegato con un tale grado di compenetrazione da far ritenere non solo la stabilità dei legami con il sodalizio ma anche la loro capacità di proiettarsi verso il futuro (fl. 11 del decreto impugnato). Ha altresì precisato che, successivamente all'espiazione della pena per il delitto associativo e un episodio di estorsione aggravata, il proposto commise, nel 2015, un grave delitto di armi, con attestazione implicita del fallimento del trattamento rieducativo e della permanenza dei legami associativi, che nessun dato di fatto ha indotto a ritenere rescissi (fl. 12 del decreto impugnato). 2.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha affermato che la durata della misura di prevenzione è adeguata alla pericolosità sociale del proposto sì come desumibile dall'intensità del suo legame associativo. Al rilievo difensivo della genericità delle prescrizioni imposte ha risposto spiegando le ragioni per le quali dette prescrizioni devono ritenersi sufficientemente specifiche. 2.4. Le argomentazioni appena riassunte danno corpo ad una motivazione adeguata, coerente e priva di lacune e occorre a tal proposito rammentare che "in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" - Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 2.5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è genericamente articolato, perché si limita a contestare le statuizioni di confisca senza articolare le ragioni di diritto e senza indicare gli elementi di fatto a sostegno delle doglianze.3. I motivi articolati dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti afferenti alla disposta confisca, siccome non delineano vizi di violazione di legge, non sono proponibili. Nonostante la diversa indicazione che compare nella rubrica dei motivi in cui si menziona anche la violazione di legge, le doglianze prospettano non già vizi del provvedimento impugnato costituiti da violazioni di legge ma difetti della motivazione. Si contesta in buona sostanza la modalità con cui si è pervenuto al giudizio di sproporzione, e quindi alla quantificazione delle spese da detrarre per determinare le lecite disponibilità finanziarie della ricorrente e del suo nucleo familiare. I vizi prospettati attengono all'apparato giustificativo della decisione impugnata e non tratteggiano le pur genericamente invocate violazioni di legge. 3.1. Occorre allora ribadire che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 de1\56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente - Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv.4. Medesime considerazioni devono essere svolte in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha incentrato la motivazione in ordine alla infondatezza della impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] su deduzioni del tutto logiche e coerenti, oltre che complete. Quanto alla dedotta richiesta di finanziamento per euro 20.000,00 ha osservato che, pur a voler computare questa entrata, la situazione di incapienza familiare del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] resta immutata e non vengono giustificati né l'investimento inerente all'acquisto della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" né i successivi acquisiti dell'autovettura e dell'appartamento. È rimasta, quindi , accertata l'incapienza finanziaria del ricorrente, senza che si sia dato luogo all'inaccettabile inversione probatoria da lui denunciata. 5. É poi appena il caso di aggiungere che le doglianze di ricorso si palesano, oltre che inammissibili perché articolate in motivi di ricorso non consentiti, anche infondate, atteso che il decreto impugnato ha dato esaustiva e logica risposta ad ogni rilievo critico. La Corte di appello ha motivato, con adeguatezza logica, in ordine alle doglianze di impugnazione che sono state riproposte con i ricorsi senza un utile raffronto con le ragioni della decisione. 6. Per quanto detto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell