Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 settembre 2022

Cassazione n. 10064/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data 13 settembre 2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione avanzata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe '63, [OSCURATO:PERSONA] classe '77, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due magistrati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a celebrare il dibattimento in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei confronti del ricorrente, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott".

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore dei predetti imputati, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento.

Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 34, 38, 39 e 41 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 127 cod. proc. pen.

Premette il difensore che la ricusazione si fonda sull'accoglimento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato, in quanto quei magistrati che componevano il Tribunale avevano valutato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di altro procedimento - c.d.

"Nemea" - ritenendo esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione mossa nel processo "Rinascita-Scott".

Precisa, inoltre, il difensore che la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. e che la conoscenza si sarebbe verificata con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nemea", avvenuto il 5 marzo 2021.

Eccepisce, tuttavia, il ricorrente che il dies a quo per la proposizione della istanza di ricusazione doveva essere identificato non già nel giorno del deposito della sentenza nel processo Nennea, avvenuto in data 5 marzo 2021, ma nel giorno della presentazione dell'istanza di astensione da parte dei due magistrati, poi ricusati.

L'istanza di astensione era, infatti, stata presentata all'udienza del 2 settembre 2022 e l'istanza di ricusazione era stata depositata in data 12 settembre 2022, dopo la comunicazione del rigetto dell'istanza di astensione in data 9 settembre.

Ad avviso del difensore, inoltre, le valutazioni incidentali rese dai magistrati nella sentenza Nemea in ordine alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero una valutazione del medesimo fatto contestato al capo a) del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei ricorrenti.

Nel processo [OSCURATO:PERSONA], infatti, il fatto contestato agli imputati sarebbe quello di essere stati partecipi della 'ndrangheta e, in particolare, della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], cui fanno capo plurime 'ndrine e locali, che vedono a capo [OSCURATO:PERSONA].

L'aver, pertanto, riconosciuto nella sentenza Nemea l'esistenza di una struttura gerarchica, al vertice della qua[e vi sarebbe [OSCURATO:PERSONA], comporterebbe un'anticipazione di giudizio su una parte della condotta contestata agli attuali imputati.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 21 novembre 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.

2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 37 e 38 cod. proc. pen. 3.

Il motivo è inammissibile per aspecificità.

Il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione operato dalla Corte di appello dev'essere confermato, benché il dies a quo debba ritenersi diverso rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata.

3.1. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento.

Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine.

3.2. Tanto premesso, per il ricorrente il momento in cui ha avuto conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti dei due processi si sarebbe potuto individuare nella data del deposito della motivazione della sentenza c.d.

"Nemea" - come sostiene il provvedimento impugnato - qualora anch'egli fosse stato imputato in quel processo: ma questa circostanza non risulta.

Certamente, però, la conoscenza, da parte sua, di quella causa di ricusazione non può neppure ricondursi - come invece vorrebbe la sua difesa - alla comunicazione, resa dal Tribunale in udienza, dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], né, men che meno, alla notizia, ancora successiva, della decisione di rigetto delle dichiarazioni di astensione presentate dai due magistrati.

La partecipazione di questi ultimi anche al Tribunale del processo "Nemea" è, infatti, divenuta nota al ricorrente quanto meno al momento, necessariamente anteriore, della presentazione della dichiarazione di ricusazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di attendere l'esito di quest'ultima né, a maggior ragione, delle dichiarazioni di astensione dei magistrati.

Dagli atti a disposizione di questa Corte, non è dato, tuttavia, comprendere se [OSCURATO:PERSONA] abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un'udienza ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria della relativa dichiarazione.

Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando il ricorrente ne sia venuto a conoscenza e, di conseguenza, stabilire se la sua dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di lui l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibilità della sua iniziativa processuale.

A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta con il ricorso.

4. D'altra parte il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, non è conferente, non potendo la stessa trovare applicazione automatica in tutti i casi di reati a concorso necessario, ma soltanto nelle ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura del reato, il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, nella quale la posizione di quest'ultimo in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata.

Questa pronuncia, infatti, si riferisce alla peculiare ipotesi di un'associazione a delinquere composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica l'indiretto ma inequivoco giudizio di colpevolezza anche degli altri.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (ex plurimis: Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730 - 01).

Nel caso di specie, invece, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni della ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del provvedimento che l'ha accolta, né a maggior ragione spiega per quale motivo le statuizioni contenute nella sentenza "Nemea" implicherebbero necessariamente un pregiudizio anche sull'accusa elevata in questo processo nei confronti del ricorrente.

Il riconoscimento dell'esistenza di una "locale" di "ndrangheta" - quale sarebbe avvenuto con quella precedente sentenza - non comporta, infatti, necessariamente che siano ritenuti aderenti ad essa tutti coloro ai quali, in un diverso processo, sia contestato di avervi preso parte.

5. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen., di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data 13 settembre 2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione avanzata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe '63, [OSCURATO:PERSONA] classe '77, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due magistrati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a celebrare il dibattimento in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei confronti del ricorrente, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott". 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore dei predetti imputati, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 34, 38, 39 e 41 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 127 cod. proc. pen. Premette il difensore che la ricusazione si fonda sull'accoglimento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato, in quanto quei magistrati che componevano il Tribunale avevano valutato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di altro procedimento - c.d. "Nemea" - ritenendo esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione mossa nel processo "Rinascita-Scott". Precisa, inoltre, il difensore che la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. e che la conoscenza si sarebbe verificata con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nemea", avvenuto il 5 marzo 2021. Eccepisce, tuttavia, il ricorrente che il dies a quo per la proposizione della istanza di ricusazione doveva essere identificato non già nel giorno del deposito della sentenza nel processo Nennea, avvenuto in data 5 marzo 2021, ma nel giorno della presentazione dell'istanza di astensione da parte dei due magistrati, poi ricusati. L'istanza di astensione era, infatti, stata presentata all'udienza del 2 settembre 2022 e l'istanza di ricusazione era stata depositata in data 12 settembre 2022, dopo la comunicazione del rigetto dell'istanza di astensione in data 9 settembre. Ad avviso del difensore, inoltre, le valutazioni incidentali rese dai magistrati nella sentenza Nemea in ordine alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero una valutazione del medesimo fatto contestato al capo a) del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei ricorrenti. Nel processo [OSCURATO:PERSONA], infatti, il fatto contestato agli imputati sarebbe quello di essere stati partecipi della 'ndrangheta e, in particolare, della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], cui fanno capo plurime 'ndrine e locali, che vedono a capo [OSCURATO:PERSONA]. L'aver, pertanto, riconosciuto nella sentenza Nemea l'esistenza di una struttura gerarchica, al vertice della qua[e vi sarebbe [OSCURATO:PERSONA], comporterebbe un'anticipazione di giudizio su una parte della condotta contestata agli attuali imputati. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 21 novembre 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 37 e 38 cod. proc. pen. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità. Il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione operato dalla Corte di appello dev'essere confermato, benché il dies a quo debba ritenersi diverso rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata. 3.1. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. 3.2. Tanto premesso, per il ricorrente il momento in cui ha avuto conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti dei due processi si sarebbe potuto individuare nella data del deposito della motivazione della sentenza c.d. "Nemea" - come sostiene il provvedimento impugnato - qualora anch'egli fosse stato imputato in quel processo: ma questa circostanza non risulta. Certamente, però, la conoscenza, da parte sua, di quella causa di ricusazione non può neppure ricondursi - come invece vorrebbe la sua difesa - alla comunicazione, resa dal Tribunale in udienza, dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], né, men che meno, alla notizia, ancora successiva, della decisione di rigetto delle dichiarazioni di astensione presentate dai due magistrati. La partecipazione di questi ultimi anche al Tribunale del processo "Nemea" è, infatti, divenuta nota al ricorrente quanto meno al momento, necessariamente anteriore, della presentazione della dichiarazione di ricusazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di attendere l'esito di quest'ultima né, a maggior ragione, delle dichiarazioni di astensione dei magistrati. Dagli atti a disposizione di questa Corte, non è dato, tuttavia, comprendere se [OSCURATO:PERSONA] abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un'udienza ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria della relativa dichiarazione. Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando il ricorrente ne sia venuto a conoscenza e, di conseguenza, stabilire se la sua dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di lui l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibilità della sua iniziativa processuale. A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta con il ricorso. 4. D'altra parte il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, non è conferente, non potendo la stessa trovare applicazione automatica in tutti i casi di reati a concorso necessario, ma soltanto nelle ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura del reato, il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, nella quale la posizione di quest'ultimo in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata. Questa pronuncia, infatti, si riferisce alla peculiare ipotesi di un'associazione a delinquere composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica l'indiretto ma inequivoco giudizio di colpevolezza anche degli altri.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (ex plurimis: Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730 - 01). Nel caso di specie, invece, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni della ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del provvedimento che l'ha accolta, né a maggior ragione spiega per quale motivo le statuizioni contenute nella sentenza "Nemea" implicherebbero necessariamente un pregiudizio anche sull'accusa elevata in questo processo nei confronti del ricorrente. Il riconoscimento dell'esistenza di una "locale" di "ndrangheta" - quale sarebbe avvenuto con quella precedente sentenza - non comporta, infatti, necessariamente che siano ritenuti aderenti ad essa tutti coloro ai quali, in un diverso processo, sia contestato di avervi preso parte. 5. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen., di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
Sentenza Cassazione n. 10064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris