CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29543/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative all'omessa motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila di parziale rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila e in particolare al mancato approfondimento dell'entità degli illeciti disciplinari a fondamento del mancato accoglimerto della liberazione anticipata, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. A fronte di una motivazione del Tribunale di sorveglianza, scevra da vizi logici e giuridici, facente leva sulla gravità degli illeciti disciplinari, consistiti nello svolgimento di conversazioni con detenuti appartenenti ad altro gruppo di socialità, nel passaggio di una rivista sempre a un detenuto di altro gruppo e nei passaggi di cibo sempre con detenuti di altri gruppi. Gravità tale da essere per il suddetto Tribunale elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione, come correttamente valutato dal Magistrato di sorveglianza. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2