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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20512/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 bis lettera a) del d.R.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'insussistenza di elementi dimostrativi della colpevolezza del prevenuto al di là di ogni ragionevole dubbio, non è consentito in sede di legittimità, preliminarmente poiché carente di specificità: infatti propone deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste come anche della individuazione degli specifici passaggi motivazionali ritenuti critici; rilevato che tale motivo è parimenti non consentito in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. p. 4, sent. di appello dalla quale emergono elementi significativi della responsabilità dell'imputato quali la sostanza stupefacente rinvenuta in un mobiletto situato in prossimità della finestra dell'appartamento del prevenuto all'esito della perquisizione domiciliare, a sua volta eseguita come conseguenza dell'atteggiamento "ingiustificatamente agitato" del Falak e il ritrovamento del bilancino di precisione per confezionare le singole dosi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il prevenuto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'entità della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, non è consentito in sede di legittimità, in quanto carente di specificità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre perché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzicni difensive; considerato che detto motivo non è altresì consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, attraverso un mero rinvio alle doglianze proposte in appello dalla difesa, sebbene, come noto, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 — 02). tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ( non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co igliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 bis lettera a) del d.R.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'insussistenza di elementi dimostrativi della colpevolezza del prevenuto al di là di ogni ragionevole dubbio, non è consentito in sede di legittimità, preliminarmente poiché carente di specificità: infatti propone deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste come anche della individuazione degli specifici passaggi motivazionali ritenuti critici; rilevato che tale motivo è parimenti non consentito in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. p. 4, sent. di appello dalla quale emergono elementi significativi della responsabilità dell'imputato quali la sostanza stupefacente rinvenuta in un mobiletto situato in prossimità della finestra dell'appartamento del prevenuto all'esito della perquisizione domiciliare, a sua volta eseguita come conseguenza dell'atteggiamento "ingiustificatamente agitato" del Falak e il ritrovamento del bilancino di precisione per confezionare le singole dosi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il prevenuto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'entità della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, non è consentito in sede di legittimità, in quanto carente di specificità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre perché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzicni difensive; considerato che detto motivo non è altresì consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, attraverso un mero rinvio alle doglianze proposte in appello dalla difesa, sebbene, come noto, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 — 02). tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ( non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co igliere est
Sentenza Cassazione n. 20512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris