CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 maggio 2019
Cassazione n. 17026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21382/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ell a CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 419/2019 , depositata il16/05/2019, R.G.N. 441/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1310/2015 emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. preliminarmente deve darsi atto che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo le parti sottoscritto un accordo transattivo il 16.2.2023 dinanzi alla Corte d’appello di Firenze; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente; 4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; 5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, alregime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il pro