CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 30715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Bologna del 04/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 04/02/2026, la Corte diappello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 581 comma1 e591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., l’appello proposto contro la sentenzaemessa dal Tribunale di Forlì in data 14/01/2025, per genericità dei motivi diappello.2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 comma 4 e 99 cod. pen., 581 e 591 cod.proc. pen.; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità einammissibilità; mancanza nei manifesti logicità della motivazione. In particolare,la difesa assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello diBologna, i motivi di gravame sono specifici, essendo volti a confutare in modopuntuale la motivazione della sentenza di primo grado; si evidenzia che eranostati contestati: l’efficacia probatoria dell’individuazione fotografica con riguardosia all’esito sia alla metodologia seguita; la sussistenza dell’aggravante delle piùpersone riunite con riguardo sia alla ratio dell’aggravante sia ai profili fattualidella condotta; la correttezza del calcolo della pena con specifico riferimentoall’aumento per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. Va premesso che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni inpunto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell’art.581cod. proc. pen. per effetto dell’art.33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare ilrelativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi delquale: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando,per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi criticiin relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimentoimpugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferiscel’impugnazione».2.1. Ne deriva, richiamando il contenuto della relazione illustrativa del d.lgs.n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiestacontenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di dirittoespresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti delladecisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato ilrequisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione,coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dalgiudizio di appello». Come desumibile da tale inciso, risultano, quindi, recepitesul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenzadi legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello. Cisi riferisce, in particolare, all’arresto espresso da Sez. U, n.8825 del 27/10/2016,dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, nel quale è stato rilevato che, oltre che inrelazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologicidell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizione ovvero lagenericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa diinammissibilità dell’appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa,sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitamenteenunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dirittoposte a fondamento della sentenza impugnata.2.2. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operatodue fondamentali precisazioni: innanzitutto, in considerazione della diversitàstrutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deveescludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primogrado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello; ciò in quanto il giudiziodi appello ha, infatti, per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenzaoggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche aprescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativaesposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle presein esame del Giudice di primo grado; ulteriormente, le Sezioni Unite hannospecificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degliartt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quantoavviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) - lavalutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionatada tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione con laconseguenza che, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla specialeprocedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motiviche siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinsecaed estrinseca. Le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto,che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e unapuntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche imotivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni dilegge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel casoconcreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui siriferiscono.2.3. E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalleSezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, ènecessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il puntodella pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad essoindicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione,così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievimossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implicatuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analit iche eparticolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendol'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postulainvece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono ledoglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamentoseguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).Ne consegue che, alla luce del nuovo quadro normativo, è inammissibile, perdifetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti acontestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto,in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primogrado (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 – 01).3. Ebbene, si deve ritenere che la Corte territoriale non abbia fatto adeguatogoverno dei suddetti principi. In particolare, nell’atto di appello, la difesa avevaoperato una specifica contestazione delle argomentazioni spese dal tribunale inordine alla identificazione dell’imputato quale autore del reato (richiamando ipassaggi della sentenza di primo grado in cui si riporta la descrizione dell’autoredel reato fornita dall’imputato con caratteristiche che non corrisponderebbero aquelle del ricorrente), alla sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite(richiamando, anche in questo caso, passaggi della sentenza di primo gradorelativi alla dinamica dell’aggressione che, nei confronti della p.o. Mancini,sarebbe stata commessa dal ricorrente da solo) e alla dosimetria della pena conriferimento alla quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione.Si deve osservare come, effettivamente, ricorra una critica alla decisionerispetto a passaggi specifici della stessa (individuazione dell’imputato e suoriconoscimento, sussistenza della aggravante delle più persone riunite etrattamento sanzionatorio), mentre la Corte di appello non si è limitata aconsiderare la genericità dei motivi in sé, ma ha valutato anche l’infondatezza nelmerito delle censure introdotte (richiamando le convergenti dichiarazioni rese daitre soggetti aggrediti e la ricognizione fotografica eseguita, osservando che, nellaspecie, si è trattato di aggressione sfociata in due rapine commesse ai danni ditre giovani da parte di due soggetti, uno dei quali è rimasto ignoto, a differenzadell’altro, individuato nell’odierno ricorrente, e spiegando i criteri dell’aumento atitolo di continuazione, a fronte della contestazione di due rapine e dellasussistenza della recidiva qualificata).3.1. La Corte di appello ha, quindi, fondato la sua valutazione non sullacarenza di puntualità e di specificità dei motivi ma, a tutti gli effetti, su ragioni dimanifesta infondatezza dei medesimi, le quali, alla luce del citato arresto delleSezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, non sono peròsanzionabili con la pronuncia di inammissibilità prevista dall’art.591, commaprimo, lett. c), cod. proc. pen. (pp. 2-3 ordinanza impugnata).Ulteriormente, va difatti richiamato il principio – da ritenersi applicabileanche a seguito dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art.581 cod. proc.pen. - per cui i l giudice d'appello può dichiarare l ' inammissibil itàdell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non sianovalidamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nellasentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anchemanifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01), come avvenuto nel caso di specie.4. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senzarinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello diBologna per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]