Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47457/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura complessivamente la responsabilità del ricorrente è declinato in fatto e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta si traesse dalla predisposizione in piccoli ritagli di parte di un rotolo di alluminio, beni che, unitamente al bilancino di precisione, erano stati rinvenuti all'atto della perquisizione presso la abitazione del ricorrente; ritenuto che la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti e da costoro non trascritte ma riportate nella sola annotazione (terzo motivo) risulta irrilevante ai fini della decisione, essendo indifferente, onde palesare la finalità di cessione a terzi, che la sostanza fosse anche del fratello come successivamente affermato durante l'interrogatorio di garanzia, così smentendo quanto riferito nel corso della perquisizione; rilevato che, invero, la manifesta infondatezza del motivo palesa la carenza di interesse della difesa in ordine alla proposizione del motivo in questione; che, infatti, si versa in ipotesi di inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, allorché il ricorso per cassazione ha ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risultino ab origine manifestamente infondati, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato che il quarto ed ultimo motivo è riproduttivo di identica questione confutata adeguatamente dalla Corte di appello/che ha osservato come il quantitativo dello stupefacente detenuto deponesse per la marcata offensività della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura complessivamente la responsabilità del ricorrente è declinato in fatto e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta si traesse dalla predisposizione in piccoli ritagli di parte di un rotolo di alluminio, beni che, unitamente al bilancino di precisione, erano stati rinvenuti all'atto della perquisizione presso la abitazione del ricorrente; ritenuto che la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti e da costoro non trascritte ma riportate nella sola annotazione (terzo motivo) risulta irrilevante ai fini della decisione, essendo indifferente, onde palesare la finalità di cessione a terzi, che la sostanza fosse anche del fratello come successivamente affermato durante l'interrogatorio di garanzia, così smentendo quanto riferito nel corso della perquisizione; rilevato che, invero, la manifesta infondatezza del motivo palesa la carenza di interesse della difesa in ordine alla proposizione del motivo in questione; che, infatti, si versa in ipotesi di inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, allorché il ricorso per cassazione ha ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risultino ab origine manifestamente infondati, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato che il quarto ed ultimo motivo è riproduttivo di identica questione confutata adeguatamente dalla Corte di appello/che ha osservato come il quantitativo dello stupefacente detenuto deponesse per la marcata offensività della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 47457/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris