CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45543/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Paolo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Teramo, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 7, codice strada, aggravato dall'art. 2- sexies stesso articolo, ha escluso l'aggravante e rideterminato la pena, confermando nel resto. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, anche sez ; 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). E soprattutto, ha inteso rivalutare la lettura degli elementi di prova, operata dai giudici di merito con una valutazione che risulta sorretta da un ragionamento in questa sede insindacabile, siccome non manifestamente illogico, né contraddittorio. Quanto, poi, al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla lettura delle norme proposta a difesa (in base alla quale, nella specie, il diniego sarebbe errato non avendo i giudici considerato prevalente la estinzione del precedente reato ai sensi dell'art. 445, c. 2, cod. proc. pen., rispetto a quella di cui all'art. 167 cod. pen.), la valutazione dei giudici territoriali è del tutto coerente con i principi già affermati in sede di legittimità, ai quali si rinvia [cfr. sez. 6, n. 27589 del 22/3/2019, Rv. 276076, in cui si è precisato che, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ai sensi degli artt. 163 e 164, c. 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio]. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]