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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35356/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 15 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità eccessiva della pena inflitta.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che entrambi gli imputati erano autori dell'allacciamento illecito, in quanto occupavano stabilmente l'immobile servito da energia elettrica tramite un collega- mento abusivo.

La Corte di appello ha valutato analiticamente le censure difensive (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

I ricorrenti si limitano a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo indicazioni utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argómentazioni immuni da censure o da vizi logici.4.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che la Corte di appello ha ritenuto preclusa la possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.), in quanto il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. per il quale gli imputati sono stati condannati prevede una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque.

Anche a seguito delle modifiche all'art. 131 bis cod. pen. di cui alla cd. legge Cartabia l'applicabilità dell'istituto in questione è ugualmente preclusa, in quanto tale reato, nell'esposta forma pluriaggravata, prevede una pena edittale minima superiore ad anni due di reclusione.

5. Il terzo motivo di ricorso appare generico in quanto i ricorrenti si limitano a richiamare sinteticamente plurimi profili di doglianza in ordine al trattamento sanzio- natorio adeguatamente vagliati ed analizzati dalle sentenze di merito (vedi, in parti- colare, gli elementi di carattere negativo indicato nel paragrafo che precede).

6. Per le ragioni che precedono, it ricorsp vdchiarato inammissibile con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 15 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità eccessiva della pena inflitta. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che entrambi gli imputati erano autori dell'allacciamento illecito, in quanto occupavano stabilmente l'immobile servito da energia elettrica tramite un collega- mento abusivo. La Corte di appello ha valutato analiticamente le censure difensive (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). I ricorrenti si limitano a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo indicazioni utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argómentazioni immuni da censure o da vizi logici.4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che la Corte di appello ha ritenuto preclusa la possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.), in quanto il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. per il quale gli imputati sono stati condannati prevede una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque. Anche a seguito delle modifiche all'art. 131 bis cod. pen. di cui alla cd. legge Cartabia l'applicabilità dell'istituto in questione è ugualmente preclusa, in quanto tale reato, nell'esposta forma pluriaggravata, prevede una pena edittale minima superiore ad anni due di reclusione. 5. Il terzo motivo di ricorso appare generico in quanto i ricorrenti si limitano a richiamare sinteticamente plurimi profili di doglianza in ordine al trattamento sanzio- natorio adeguatamente vagliati ed analizzati dalle sentenze di merito (vedi, in parti- colare, gli elementi di carattere negativo indicato nel paragrafo che precede). 6. Per le ragioni che precedono, it ricorsp vdchiarato inammissibile con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così