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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 29185/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13274-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 672/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 13274 Sez.

ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 1/274/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 672/2020, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca, ha annullato l'avviso di addebito n. 36220180000016442 e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 4.475,03, oltre accessori.

2. I giudici di seconde cure, premesso che il thema decidendum del giudizieinvestiva l'accertamento della determinazione della base imponibile a fini contributivi dello Scacciati, socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], iscritto alla gestione commercianti e socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] sas svolgente come unica attività quella di riscossione dei canoni relativi a immobili dati in locazione, hanno ritenuto, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità, che ai fini di tale accertamento dovessero essere considerati tutti i redditi di impresa e anche quelli inerenti le due società in accomandita; hanno, poi, precisato che l'avviso di addebito era stato formato tardivamente per cui lo stesso doveva essere annullato con conseguente decisione nel merito sulla pretesa contributiva.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 3 bis del D.I. n. 384/1992, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte distrettuale nell'avere ritenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani esercenti attività commerciali andassero considerati anche tutti i redditi percepiti in conseguenza della partecipazione societaria a prescindere dal fatto che tali RG 17274/2021 redditi derivassero dalla mera riscossione di canoni locatizi e fossero diversi da quelli da cui traeva origine il rapporto previdenziale.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 27 del D.Igs. n. 46/99, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale ritenuto generiche le eccezioni sollevate in ordine alle applicate sanzioni civili.

4. Osserva il Collegio, come già evidenziato in una precedente ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 3158/2022, che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione commercianti cui l'interessato risulta iscritto anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte soluzioni contrastanti, contrapponendosi al pronunciamento espresso con la sentenza n. 29779/2017, cui risulta essersi conformata la decisione qui impugnata, quanto, in termini del tutto opposti, sancito, più di recente, dalla sentenza n. 21540/2019; che la definizione di tale contrasto giurisprudenziale ha un evidente rilievo nomofilattico, rendendosi pertanto opportuna la rimessione della causa alla sezione ordinaria.

P.Q.M.

La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in quella sede.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13274-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 672/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 13274 Sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 1/274/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 672/2020, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca, ha annullato l'avviso di addebito n. 36220180000016442 e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 4.475,03, oltre accessori. 2. I giudici di seconde cure, premesso che il thema decidendum del giudizieinvestiva l'accertamento della determinazione della base imponibile a fini contributivi dello Scacciati, socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], iscritto alla gestione commercianti e socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] sas svolgente come unica attività quella di riscossione dei canoni relativi a immobili dati in locazione, hanno ritenuto, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità, che ai fini di tale accertamento dovessero essere considerati tutti i redditi di impresa e anche quelli inerenti le due società in accomandita; hanno, poi, precisato che l'avviso di addebito era stato formato tardivamente per cui lo stesso doveva essere annullato con conseguente decisione nel merito sulla pretesa contributiva. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 3 bis del D.I. n. 384/1992, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte distrettuale nell'avere ritenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani esercenti attività commerciali andassero considerati anche tutti i redditi percepiti in conseguenza della partecipazione societaria a prescindere dal fatto che tali RG 17274/2021 redditi derivassero dalla mera riscossione di canoni locatizi e fossero diversi da quelli da cui traeva origine il rapporto previdenziale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 27 del D.Igs. n. 46/99, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale ritenuto generiche le eccezioni sollevate in ordine alle applicate sanzioni civili. 4. Osserva il Collegio, come già evidenziato in una precedente ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 3158/2022, che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione commercianti cui l'interessato risulta iscritto anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte soluzioni contrastanti, contrapponendosi al pronunciamento espresso con la sentenza n. 29779/2017, cui risulta essersi conformata la decisione qui impugnata, quanto, in termini del tutto opposti, sancito, più di recente, dalla sentenza n. 21540/2019; che la definizione di tale contrasto giurisprudenziale ha un evidente rilievo nomofilattico, rendendosi pertanto opportuna la rimessione della causa alla sezione ordinaria. P.Q.M. La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in quella sede. Così de
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