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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 19331/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; (// FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente in epigrafe ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia lo aveva condannato alla pena di mesi 4 dì reclusione ed euro 2.000 di multa peri reato di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede.

2. Rappresenta, con i motivi di ricorso, vizio di violazione di legge, in quanto il decreto di citazione in appello non era stato ritualmente notificato alla pec del difensore, nonché vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravamte.

3. Risulta dagli atti, depositati nella Cancelleria di questa Corte, che le persone offese hanno rimesso la querela, e l'imputato ha accettato la remissione come attestato dal verbale contestualmente redatto.

4. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681).

5. Peraltro, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511 - 01).

6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.).

P.Q.

M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Roma, 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en)e Loredana Mic0 hè Eman aivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; (// FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente in epigrafe ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia lo aveva condannato alla pena di mesi 4 dì reclusione ed euro 2.000 di multa peri reato di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede. 2. Rappresenta, con i motivi di ricorso, vizio di violazione di legge, in quanto il decreto di citazione in appello non era stato ritualmente notificato alla pec del difensore, nonché vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravamte. 3. Risulta dagli atti, depositati nella Cancelleria di questa Corte, che le persone offese hanno rimesso la querela, e l'imputato ha accettato la remissione come attestato dal verbale contestualmente redatto. 4. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681). 5. Peraltro, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511 - 01). 6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.). P.Q. M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Roma, 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en)e Loredana Mic0 hè Eman aivo
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